Art. 8.
                     Retribuzioni di ragguaglio
  1.  All'articolo  30  il quarto comma del testo unico e' sostituito
dal  seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione  fissa  o comunque la remunerazione non sia accettabile,
si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o
convenzionali,  la  retribuzione  valida ai fini della determinazione
del  minimale  di  legge  per  la  liquidazione  delle rendite di cui
all'articolo 116, comma 3.".
 
          Nota all'art. 8:
              -  L'articolo 30  del  testo  unico  n. 1124/1965, come
          modificato   dal   presente   decreto,  risulta  essere  il
          seguente:
              "Art.  30.  -  Per  le  categorie  per  le  quali siano
          stabiliti  salari  medi o convenzionali, questi valgono per
          la determinazione della retribuzione.
              Se  la  retribuzione  consiste  in tutto o in parte nel
          vitto  o  alloggio  o  in  altre  prestazioni in natura, il
          valore  di essa e' determinato in ragione dei prezzi locali
          con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza
          sociale.
              Nel  lavori  retribuiti  a  cottimo  o a provvigione si
          intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo
          della  provvigione  depurati  dalle  spese  fatte a proprio
          carico  dal  lavoratore,  anche  se  determinate  in misura
          forfettaria.
              Nei  casi  in cui i prestatori d'opera non percepiscano
          retribuzione  fissa  o  comunque  la  remunerazione non sia
          accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle
          fisse  di  salari  medi  o  convenzionali,  la retribuzione
          valida  ai  fini della determinazione del minimale di legge
          per  la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116,
          comma 3.
              Per  gli  alunni delle scuole di ogni ordine e grado la
          retribuzione annua da assumersi a base della determinazione
          della  rendita  di inabilita' o della rendita ai superstiti
          e'  fissata, avuto riguardo a classi di eta' ed alla natura
          del  corso  degli  studi  seguiti  dagli alunni stessi, con
          decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          di  concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica
          istruzione.  Per  gli  alunni  delle  scuole  private detta
          retribuzione vale anche ai fini contributivi".