Art. 8
                       Valutazione comparativa

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, soggetto a
revisione   con  cadenza  triennale,  sono  dettate  le  disposizioni
relative   al   procedimento   di   valutazione  comparativa  di  cui
all'articolo  7,  commi  1 e 5, e alla individuazione delle categorie
dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e
massimi,  da attribuire alle stesse. Con lo stesso provvedimento sono
definite  le  modalita'  per  garantire la tempestiva e generalizzata
conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni
assunte dal consiglio di amministrazione.
  2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del capo del
dipartimento  competente  per  l'amministrazione  del personale della
carriera  prefettizia, determina con cadenza triennale, i criteri per
l'attribuzione  dei  punteggi  alle  schede  di  valutazione  di  cui
all'articolo  16  ed alle categorie dei titoli di servizio in modo da
garantire  la  massima  obiettivita'  nella  valutazione,  il periodo
temporale  di  riferimento per la valutabilita' degli stessi, nonche'
il  coefficiente minimo di idoneita' alla promozione che comunque non
puo'  essere  fissato  in  misura  inferiore alla meta' del punteggio
complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella
determinazione  dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale
della  collaborazione  di  un  esperto in tecniche di valutazione del
personale,  nominato  dal  Ministro dell'interno su proposta del capo
del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della
carriera prefettizia.
  3.  Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni
precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione
dalla  qualifica  o,  nel  giudizio  di  valutazione  annuale  di cui
all'articolo 16, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta su cento.
  4.   La  commissione  per  la  progressione  in  carriera  prevista
dall'articolo  17 formula al consiglio di amministrazione, sulla base
dei  criteri  determinati  ai  sensi  del  comma  2,  la  proposta di
graduatoria   di   merito   relativa   ai   funzionari  ammessi  alla
valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni
o  ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate
in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.