Art. 8 Valutazione comparativa 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 7, commi 1 e 5, e alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalita' per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, determina con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle schede di valutazione di cui all'articolo 16 ed alle categorie dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettivita' nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' degli stessi, nonche' il coefficiente minimo di idoneita' alla promozione che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia. 3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 16, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta su cento. 4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 formula al consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi alla valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.