Art. 8.
                      (Funzioni delle regioni)
1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento
e  indirizzo  degli  interventi  sociali  nonche'  di  verifica della
rispettiva   attuazione   a   livello   territoriale  e  disciplinano
l'integrazione  degli  interventi stessi, con particolare riferimento
all'attivita'  sanitaria  e  socio-sanitaria  ad elevata integrazione
sanitaria  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2.  Allo  scopo  di  garantire  il costante adeguamento alle esigenze
delle comunita' locali, le regioni programmano gli interventi sociali
secondo  le  indicazioni  di  cui  all'articolo  3,  commi 2 e 5, del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  modalita'  di collaborazione e azioni
coordinate  con  gli  enti locali, adottando strumenti e procedure di
raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme
di  cooperazione.  Le  regioni provvedono altresi' alla consultazione
dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente
legge.
3.  Alle  regioni,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio
delle seguenti funzioni:
a)  determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, tramite le forme di concertazione con
gli   enti  locali  interessati,  degli  ambiti  territoriali,  delle
modalita'  e  degli  strumenti  per  la gestione unitaria del sistema
locale  dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali,  le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato  delle  funzioni  sociali  in  ambiti territoriali di norma
coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti per le prestazioni
sanitarie,  destinando allo scopo una quota delle complessive risorse
regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b)  definizione  di  politiche  integrate  in  materia  di interventi
sociali,  ambiente,  sanita',  istituzioni scolastiche, avviamento al
lavoro  e reinserimento nelle attivita' lavorative, servizi del tempo
libero, trasporti e comunicazioni;
c)  promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per
la  istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli
enti   locali;   d)   promozione  della  sperimentazione  di  modelli
innovativi  di  servizi  in  grado  di  coordinare le risorse umane e
finanziarie  presenti  a livello locale e di collegarsi altresi' alle
esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti
a  valutare  l'efficacia  e  l'efficienza  dei servizi ed i risultati
delle azioni previste;
f)  definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato,
dei  criteri  per  l'autorizzazione,  l'accreditamento e la vigilanza
delle  strutture  e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di
cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
g)  istituzione,  secondo  le modalita' definite con legge regionale,
sulla  base  di  indicatori  oggettivi  di  qualita', di registri dei
soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla
presente legge;
h)  definizione dei requisiti di qualita' per la gestione dei servizi
e per la erogazione delle prestazioni;
i)  definizione  dei  criteri  per  la  concessione dei titoli di cui
all'articolo  17  da  parte  dei  comuni,  secondo i criteri generali
adottati in sede nazionale;
l)  definizione  dei  criteri  per  la determinazione del concorso da
parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri
determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m)  predisposizione  e  finanziamento  dei  piani per la formazione e
l'aggiornamento del personale addetto alle attivita' sociali;
n)  determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i
comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o)  esercizio  dei  poteri sostitutivi, secondo le modalita' indicate
dalla  legge  regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
31  marzo  1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti
rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b)
e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalita' per
la  presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni
sociali  e  l'eventuale  istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi  che  assicurino  adeguate forme di indipendenza nei confronti
degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo
31  marzo  1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli
enti  locali  delle  funzioni  indicate  dal  regio decreto - legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838,
e   dal   decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  marzo  1993, n. 67. Con la medesima
legge,   le   regioni   disciplinano,   con  le  modalita'  stabilite
dall'articolo  3  del  citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il
trasferimento  ai  comuni  e  agli  enti  locali delle risorse umane,
finanziarie  e  patrimoniali  per assicurare la copertura degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla  data  di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio
delle funzioni stesse.
 
          Note all'art. 8, comma 1:
          -  La  legge  30 novembre 1998, n. 419, recante: "Delega al
          Governo  per  la  razionalizzazione  del Servizio sanitario
          nazionale  e per l'adozione di un testo unico in materia di
          organizzazione   e  funzionamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale.  Modifiche  al  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          7 dicembre  1998, n. 286. Il testo del comma 1, lettera n),
          dell'art. 2 (Principi e criteri direttivi di delega), e' il
          seguente:
          1.  Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art.
          1,  il  Governo  si atterra' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
            "a)-m) omissis;
            n)  prevedere  tempi,  modalita'  e aree di attivita' per
          pervenire   ad   una   effettiva   integrazione  a  livello
          distrettuale  dei  servizi  sanitari  con  quelli  sociali,
          disciplinando  altresi'  la  partecipazione dei comuni alle
          spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi
          e  criteri  per  l'adozione, su proposta dei Ministri della
          sanita'  e  per  la  solidarieta'  sociale,  di  un atto di
          indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 8 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  in  sostituzione  del decreto del
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  8 agosto  1985
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 191 del 14 agosto
          1985,  che  assicuri  livelli  uniformi  delle  prestazioni
          socio-sanitarie  ad  alta  integrazione sanitaria, anche in
          attuazione del Piano sanitario nazionale;".
          Nota all'art. 8, comma 2:
          -  Il  testo  dell'art.  3, commi 2 e 5, del citato decreto
          legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente:
          "Art.  3  (Conferimenti  alle  regioni e agli enti locali e
          strumenti di raccordo). - 1. Omissis.
          2.   La   generalita'   dei   compiti   e   delle  funzioni
          amministrative  e'  attribuita  ai  comuni, alle province e
          alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art.
          4,  comma 3,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
          loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
          con   esclusione   delle   sole   funzioni  che  richiedono
          l'unitario  esercizio  a  livello  regionale.  Le  regioni,
          nell'emanazione  della legge di cui al comma 1 del presente
          articolo,  attuano  il  trasferimento  delle  funzioni  nei
          confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire
          l'esercizio  associato  delle funzioni dei comuni di minore
          dimensione  demografica,  le  regioni  individuano  livelli
          ottimali  di  esercizio  delle  stesse, concordandoli nelle
          sedi  concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
          Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
          le  funzioni in forma associata, individuando autonomamente
          i  soggetti,  le  forme  e le metodologie, entro il termine
          temporale  indicato  dalla  legislazione regionale. Decorso
          inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
          potere sostitutivo nelle formestabilite dalla legge stessa.
          La  legge  regionale prevede altresi' appositi strumenti di
          incentivazione    per    favorire   l'esercizio   associato
          dellefunzioni.
          3. Omissis.
          4. Omissis.
          5.   Le   regioni,   nell'ambito  della  propria  autonomia
          legislativa,  prevedono strumenti e procedure di raccordo e
          concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
          cooperazione   strutturali   e   funzionali,   al  fine  di
          consentire  la  collaborazione  e  l'azione  coordinata fra
          regioni   ed   enti  locali  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze".
          Nota all'art. 8, comma 3:
          -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del
          1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2.
          Nota all'art. 8, comma 3, lettera o):
          -  Il  testo  dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998 e' il seguente:
          "Art.  3  (Conferimenti  alle  regioni e agli enti locali e
          strumenti  di  raccordo).  -  1. Ciascuna regione, ai sensi
          dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          entro   sei   mesi  dall'emanazione  del  presente  decreto
          legislativo,   determina,   in   conformita'   al   proprio
          ordinamento,  le  funzioni  amministrative  che  richiedono
          l'unitario   esercizio  a  livello  regionale,  provvedendo
          contestualmente  a  conferire  tutte  le  altre  agli  enti
          locali,  in  conformita' ai principi stabiliti dall'art. 4,
          comma  3,  della  stessa  legge  n.  59 del 1997, nonche' a
          quanto  previsto  dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
          142.
          2.   La   generalita'   dei   compiti   e   delle  funzioni
          amministrative  e'  attribuita  ai  comuni, alle province e
          alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art.
          4,  comma 3,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
          loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
          con esclusione delle sole fuzioni che richiedono l'unitario
          esercizio  a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
          della  legge  di  cui  al  comma 1  del  presente articolo,
          attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della
          generalita'  dei  comuni.  Al  fine di favorire l'esercizio
          associato  delle  funzioni  dei comuni di minore dimensione
          demografica,  le  regioni  individuano  livelli ottimali di
          esercizio    delle   stesse,   concordandoli   nelle   sedi
          concertative  di  cui  al  comma  5  del presente articolo.
          Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
          le  funzioni in forma associata, individuando autonomamente
          i  soggetti,  le  forme  e le metodologie, entro il termine
          temporale  indicato  dalla  legislazione regionale. Decorso
          inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
          potere sostitutivo nelle formestabilite dalla legge stessa.
          La  legge  regionale prevede altresi' appositi strumenti di
          incentivazione    per    favorire   l'esercizio   associato
          dellefunzioni.
          3.  La  legge  regionale di cui al comma 1 attribuisce agli
          enti  locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e
          strumentali   in   misura  tale  da  garantire  la  congrua
          copertura   degli   oneri  derivanti  dall'esercizio  delle
          funzioni   e   dei   compiti   trasferiti,   nel   rispetto
          dell'autonomia  organizzativa  e  regolamentare  degli enti
          locali.
          4.  Qualora  la  regione  non  provveda  entro  il  termine
          indicato,   il   Governo   adotta   con   apposito  decreto
          legislativo  le  misure  di  cui all'art. 4, comma 5, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
          5.   Le   regioni,   nell'ambito  della  propria  autonomia
          legislativa,  prevedono strumenti e procedure di raccordo e
          concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
          cooperazione   strutturali   e   funzionali,   al  fine  di
          consentire  la  collaborazione  e  l'azione  coordinata fra
          regioni   ed   enti  locali  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze.
          6.  I  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui  all'art.  7  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, sono
          comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
          7.   Ai   fini   dell'applicazione   del  presente  decreto
          legislativo  e  ai  sensi  dell'art.  1 e dell'art. 3 della
          legge  15 marzo  1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti
          non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni
          del   presente  decreto  legislativo  sono  conferiti  alle
          regioni e agli enti locali".
          Nota all'art. 8, comma 4:
          - Per il titolo della citata legge n. 241 del 1990, si veda
          in nota all'art. 2, comma 5.
          Note all'art. 8, comma 5:
          - Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
          n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.
          -  La  legge 6 dicembre 1928, n. 2838, reca "Conversione in
          legge  del  regio  decreto-legge  8  maggio  1927,  n. 798,
          concernente  l'ordinamento  del  servizio di assistenza dei
          fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono".
          -   Il   decreto-legge  18 gennaio  1993,  n.  9,  recante:
          "Disposizioni    urgenti    in    materia    sanitaria    e
          socio-assistenziale",    e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  19 gennaio  1993,  n.  14,  e convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, della legge
          18 marzo 1993, n. 67 (Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993,
          n. 66).
          -  Per  il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 8, comma 3.