Art. 8. I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi 1. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonche' gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsita' di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. 2. Le universita' esonerano inoltre totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri. 3. Le universita' concedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla meta' dei contributi dovuti nelle specifiche universita' agli studenti beneficiari di borsa o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a), b) e c). Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2. 4. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate. 6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 4 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto. 7. Le universita' statali possono prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di: a) studenti in situazione di handicap con invalidita' inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti; c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi; d) studenti che svolgano una documentata attivita' lavorativa dipendente o autonoma. 8. Le universita' rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 1, la prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore non siano pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie. 9. Le universita' non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1, e di ulteriori esoneri stabiliti autonomamente dalle stesse universita'. 10. Le universita' comunicano annualmente, entro il 30 aprile, alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari, ed al Ministero, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi. 11. Al fine di garantire alle universita' una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto delle risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, ai sensi rispettivamente dell'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali rispetto all'anno accademico 2000/2001, all'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio e dei contributi per la mobilita' internazionale di cui all'art. 10.