Art. 8 (R)
                        Documento informatico

  1.  Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su  supporto  informatico e la trasmissione con strumenti telematici,
sono  validi  e  rilevanti  a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente testo unico.
  2.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche  temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sentiti l'Autorita' per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  e  il garante per la
protezione  dei  dati  personali.  Esse  sono  adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con cadenza almeno biennale.
  3.  Con  il  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte  a  garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle  informazioni  contenute  nel  documento  informatico anche con
riferimento   all'eventuale   uso   di   chiavi  biometriche  di  cui
all'articolo 22, lettera e).
  4.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.