Art. 8.

                             Detenzione
  1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta
all'obbligo  di  denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto
n.  773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione
previsti  per  le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto,
della legge n. 110/1975.
 
          Note all'art. 8:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 38 del regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773  (per l'argomento vedi nelle note
          alle premesse):
              "Art. 38 (Art. 37 testo unico 1926). - Chiunque detiene
          armi,  munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e
          in   qualsiasi  quantita'  deve  farne  immediata  denuncia
          all'ufficio  locale  di  pubblica  sicurezza  o,  se questo
          manchi, al comando dei reali Carabinieri.
              Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
                a) i  corpi  armati, le societa' di tiro a segno e le
          altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo;
                b) i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di  armi
          artistiche, rare o antiche;
                c) le  persone  che  per  la loro qualita' permanente
          hanno  diritto  ad  andare  armate,  limitatamente pero' al
          numero ed alla specie delle armi loro consentite.
              L'Autorita'   di  pubblica  sicurezza  ha  facolta'  di
          eseguire,   quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche  di
          controllo   anche   nei   casi  contemplati  dal  capoverso
          precedente,  e  di  prescrivere quelle misure cautelari che
          ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico".
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 10, comma
          sesto,  della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento
          vedi nelle note alle premesse):
              "6.  La  detenzione  di  armi  comuni da sparo per fini
          diversi  da  quelli  previsti  dall'art. 31 del testo unico
          delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di
          tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso
          sportivo.  Per  le  armi da caccia resta valido il disposto
          dell'art.  37,  comma  2,  della legge 11 febbraio 1992, n.
          157.  La  detenzione  di  armi  comuni  da  sparo in misura
          superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di
          collezione   da  parte  del  questore,  nel  limite  di  un
          esemplare  per  ogni  modello  del  Catalogo  nazionale; il
          limite  di  un esemplare per ogni modello non si applica ai
          fucili  da  caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi
          ad avancarica".