Art. 8. Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati con provvedimento motivato della regione territorialmente competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 2. La revoca puo' altresi' essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonche' in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario. 3. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti, titolari degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario delegato competente, che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito oppure per interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale. 4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonche' quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla regione con le stesse modalita' di cui all'articolo 6 per altri interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 49 (Programmi di tutela ambientale). - 1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'art. 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".