Art. 8.
 Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione

  1.  I  finanziamenti  concessi ai sensi del presente Programma sono
revocati  con  provvedimento  motivato della regione territorialmente
competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di
sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma
2,  nonche'  nei  casi  di  mancato  rispetto  della tempistica degli
interventi  stabiliti  imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in
cui  contravvengano  alle  previsioni di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
  2. La revoca puo' altresi' essere disposta in ogni altra ipotesi di
grave  inadempienza  del  soggetto beneficiario o di violazione degli
obblighi  assunti,  nonche'  in  casi di forza maggiore ostativi alla
realizzazione   dell'intervento  anche  non  imputabili  al  soggetto
beneficiario.
  3.  Le  risorse  finanziarie revocate sono restituite dai soggetti,
titolari  degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario
delegato  competente,  che  provvede  alla  riassegnazione  ad  altri
interventi  possibilmente  nell'ambito  dello  stesso sito oppure per
interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
  4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonche'
quelle  risultanti  dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla
regione  con  le  stesse  modalita'  di  cui all'articolo 6 per altri
interventi   da  realizzarsi  nello  stesso  sito  o  in  altri  siti
ricompresi nel Programma nazionale.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
          426, e' riportato nelle note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n. 426/1998 e'
          riportato nelle note alle premesse.
              - L'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il
          seguente:
              "Art.  49 (Programmi di tutela ambientale). - 1. Per il
          finanziamento  degli  accordi  di  programma  tra  Stato  e
          regioni  di  cui  all'art.  72  e  dei  programmi di tutela
          ambientale  di  cui  all'art.  73  del  decreto legislativo
          31 marzo  1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica
          e  ripristino  ambientale dei siti inquinati, dei programmi
          di  difesa  del  mare  e  delle riserve marine statali, dei
          programmi  di competenza del Ministero dell'ambiente di cui
          alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi
          degli  impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano
          straordinario  di  completamento  e  razionalizzazione  dei
          sistemi  di  collettamento e depurazione delle acque reflue
          di  cui  all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n.  135,  come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre
          1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui
          all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          si  provvede  a  norma  dell'art. 11-quater, comma 3, della
          legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di
          tutela  ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni
          ed  alle  province  autonome entro il 31 gennaio di ciascun
          anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              2.  All'art.  57,  comma  5,  del  decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma
          14  dell'art.  1  della  legge  9 dicembre 1998, n. 426, le
          parole:  "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
          "30 giugno 1999".