ART. 8.
   (Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).

1.  L'articolo  1  della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e' sostituito
dal seguente:
"ART.  1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  puo',  previa  autorizzazione  della  Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, con
decreto  dell'amministrazione  interessata, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
essere  collocato  fuori  ruolo per assumere un impiego o un incarico
temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi
internazionali,  nonche'  esercitare  funzioni,  anche  di  carattere
continuativo,  presso  Stati  esteri. Il collocamento fuori ruolo, il
cui  contingente  non  puo'  superare complessivamente le cinquecento
unita',  e'  disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme,
puo'  essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di
detta  scadenza.  Resta  salvo  quanto  disposto dall'articolo 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.  In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo'
essere  concessa  dall'amministrazione  di  appartenenza  l'immediata
utilizzazione   dell'impiegato   presso   gli   enti   od   organismi
internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".
2.   Per   i  cittadini  italiani  collocati  fuori  ruolo  ai  sensi
dell'articolo  1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito
dal  comma  1  del  presente  articolo,  fatte  salve le disposizioni
eventualmente  piu'  favorevoli  previste  dalle  amministrazioni  di
appartenenza,   il  servizio  prestato  presso  enti,  organizzazioni
internazionali  o  Stati esteri e' computato per intero ai fini della
progressione   della   carriera,   dell'attribuzione   degli  aumenti
periodici  di  stipendio  e,  secondo  le  modalita'  stabilite dalla
medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza
e previdenza, nonche' ai fini della valutazione dei titoli.
3.  All'articolo  1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo  le  parole:  "o  di  fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o
svolge altra forma di collaborazione autorizzata".