Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro del-l'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli