Art. 8. Disposizioni finali 1. Gli inventari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono aggiornati con una cadenza corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), per le parti relative ad inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell'ambito di tali fasi di attuazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 ottobre 2002 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 216
Note all'art. 8: - Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 126.