Art. 8.
                         Disposizioni finali
    1. Gli inventari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
aggiornati  con  una  cadenza  corrispondente  al  monitoraggio delle
singole fasi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere e)
ed   f),  per  le  parti  relative  ad  inquinanti,  settori  e  zone
considerati  dalle  misure  previste  nell'ambito  di  tali  fasi  di
attuazione.
    2.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante i criteri per
l'elaborazione  dei  piani  regionali  per il risanamento e la tutela
della qualita' dell'aria.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Roma, 1 ottobre 2002

                                     Il Ministro dell'ambiente
                                   e della tutela del territorio
                                              Matteoli
  Il Ministro della salute
          Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2002
  Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 216
 
          Note all'art. 8:
              -  Il  decreto  ministeriale  20  maggio  1991  recante
          "Criteri  per  l'elaborazione  dei  piani  regionali per il
          risanamento  e  la  tutela  della  qualita'  dell'aria", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 126.