Art. 8
           Contratti individuali dei dirigenti incaricati
          presso i collegi di revisione degli enti pubblici

  1.   Alla   stipula  dei  contratti  individuali  con  i  dirigenti
incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello
Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.
 
             Nota all'art. 8:
                 Comma 1:
                 -  Il  testo  del  comma 10 dell'art. 19 del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
                 "Art.  19  (Incarichi  di  funzioni dirigenziali). -
          1.-9. (Omissis).
                 10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.".