Art. 8 
       Delle societa' cooperative e delle mutue assicuratrici 
 
  1. Il titolo VI del libro V del codice  civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                             "Titolo VI 
                    DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E 
                      DELLE MUTUE ASSICURATRICI 
                               Capo I 
                     Delle societa' cooperative 
                              Sezione I 
     Disposizioni generali. Cooperative a mutualita' prevalente 
 
  2511 (Societa' cooperative).  -  Le  cooperative  sono  societa'  a
capitale variabile con scopo mutualistico. 
  2512  (Cooperativa  a  mutualita'  prevalente).  -  Sono   societa'
cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo  di  scambio
mutualistico, quelle che: 
   1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei  soci,
consumatori o utenti di beni o servizi; 
   2) si avvalgono  prevalentemente,  nello  svolgimento  della  loro
attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; 
   3) si avvalgono  prevalentemente,  nello  svolgimento  della  loro
attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 
  Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in  un
apposito albo,  presso  il  quale  depositano  annualmente  i  propri
bilanci. 
  2513  (Criteri  per  la  definizione  della  prevalenza).   -   Gli
amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di
cui al  precedente  articolo  nella  nota  integrativa  al  bilancio,
evidenziando contabilmente i seguenti parametri: 
   a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di  servizi
verso i soci sono superiori al cinquanta per  cento  del  totale  dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425,
primo comma, punto A1; 
   b) il costo del lavoro dei soci  e'  superiore  al  cinquanta  per
cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo
comma, punto B9; 
   c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci  ovvero
per beni conferiti dai soci e' rispettivamente superiore al cinquanta
per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo  2425,
primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci  o  materie  prime
acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma,  punto
B6. 
  Quando  si  realizzano  contestualmente  piu'   tipi   di   scambio
mutualistico, la condizione  di  prevalenza  e'  documentata  facendo
riferimento alla media  ponderata  delle  percentuali  delle  lettere
precedenti. 
  Nelle cooperative agricole la  condizione  di  prevalenza  sussiste
quando la quantita' o il valore dei prodotti conferiti  dai  soci  e'
superiore al cinquanta per cento della quantita' o del valore  totale
dei prodotti. 
  2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita'  prevalente).  -  Le
cooperative a  mutualita'  prevalente  devono  prevedere  nei  propri
statuti: 
   a) il divieto di  distribuire  i  dividendi  in  misura  superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di  due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
   b) il divieto di remunerare gli strumenti  finanziari  offerti  in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore  a  due  punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 
   c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 
   d)  l'obbligo  di  devoluzione,  in  caso  di  scioglimento  della
societa',  dell'intero  patrimonio  sociale,  dedotto   soltanto   il
capitale sociale e  i  dividendi  eventualmente  maturati,  ai  fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
  Le cooperative deliberano l'introduzione e  la  soppressione  delle
clausole di cui al comma precedente con le maggioranze  previste  per
l'assemblea straordinaria. 
  2515  (Denominazione  sociale).  La   denominazione   sociale,   in
qualunque modo formata,  deve  contenere  l'indicazione  di  societa'
cooperativa. 
  L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa'  che
non hanno scopo mutualistico. 
  Le societa' cooperative a  mutualita'  prevalente  devono  indicare
negli atti e nella corrispondenza  il  numero  di  iscrizione  presso
l'albo delle cooperative a mutualita' prevalente. 
  2516 (Rapporti con i soci). - Nella costituzione e  nell'esecuzione
dei rapporti mutualistici deve  essere  rispettato  il  principio  di
parita' di trattamento. 
  2517 (Enti mutualistici). - Le disposizioni del presente titolo non
si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa'. 
  2518  (Responsabilita'  per  le  obbligazioni  sociali).  -   Nelle
societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
societa' con il suo patrimonio. 
  2519 (Norme applicabili). - Alle societa' cooperative,  per  quanto
non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto  compatibili
le disposizioni sulla societa' per azioni. 
  L'atto costitutivo puo'  prevedere  che  trovino  applicazione,  in
quanto  compatibili,  le  norme  sulla  societa'  a   responsabilita'
limitata  nelle  cooperative  con  un  numero  di  soci   cooperatori
inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato  patrimoniale  non
superiore ad un milione di euro. 
  2520 (Leggi  speciali).  -  Le  cooperative  regolate  dalle  leggi
speciali sono soggette alle  disposizioni  del  presente  titolo,  in
quanto compatibili. 
  La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate  a
procurare beni  o  servizi  a  soggetti  appartenenti  a  particolari
categorie anche di non soci. 
 
                             Sezione II 
                         Della costituzione 
 
  2521 (Atto costitutivo). - La societa' deve  costituirsi  per  atto
pubblico. 
  L'atto  costitutivo  stabilisce  le  regole  per   lo   svolgimento
dell'attivita' mutualistica e puo' prevedere che la  societa'  svolga
la propria attivita' anche con terzi. 
  L'atto costitutivo deve indicare: 
   1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data  di
nascita o di costituzione, il domicilio o la  sede,  la  cittadinanza
dei soci; 
   2) la denominazione, e il  comune  ove  e'  posta  la  sede  della
societa' e le eventuali sedi secondarie; 
   3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale  con  riferimento
ai requisiti e agli interessi dei soci; 
   4)  la  quota  di  capitale  sottoscritta  da  ciascun  socio,   i
versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il loro
valore nominale; 
   5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 
   6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo
e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 
   7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la  esclusione  dei
soci; 
   8) le regole per la ripartizione degli utili e i  criteri  per  la
ripartizione dei ristorni; 
   9) le forme di convocazione dell'assemblea, in  quanto  si  deroga
alle disposizioni di legge; 
   10) il  sistema  di  amministrazione  adottato,  il  numero  degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali  tra  essi  hanno  la
rappresentanza della societa'; 
   11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 
   12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 
   13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese  per  la
costituzione poste a carico delle societa'. 
  Lo statuto contenente le  norme  relative  al  funzionamento  della
societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte
integrante dell'atto costitutivo. 
  I rapporti tra la societa' e i soci possono essere disciplinati  da
regolamenti che determinano i  criteri  e  le  regole  inerenti  allo
svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' e i  soci.  I
regolamenti, quando  non  costituiscono  parte  integrante  dell'atto
costitutivo,  sono  predisposti  dagli  amministratori  e   approvati
dall'assemblea  con  le  maggioranze  previste   per   le   assemblee
straordinarie. 
  2522 (Numero dei soci). - Per costituire una  societa'  cooperativa
e' necessario che i soci siano almeno nove. 
  Puo' essere costituita una societa' cooperativa da almeno tre  soci
quando i medesimi sono persone fisiche e la societa' adotta le  norme
della societa' a responsabilita' limitata. 
  Se successivamente alla costituzione il  numero  dei  soci  diviene
inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso  deve  essere
integrato nel termine massimo di  un  anno,  trascorso  il  quale  la
societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione. 
  La legge determina il numero  minimo  di  soci  necessario  per  la
costituzione di particolari categorie di cooperative. 
  2523 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della  societa').
- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro
venti giorni presso l'ufficio del registro delle  imprese  nella  cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale,  a  norma  dell'articolo
2330. 
  Gli  effetti  dell'iscrizione  e  della  nullita'   sono   regolati
rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332. 
  2524 (Variabilita' del capitale). -  Il  capitale  sociale  non  e'
determinato in un ammontare prestabilito. 
  Nelle societa' cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle  forme
previste  dall'articolo  2528  non  importa  modificazione  dell'atto
costitutivo. 
  La societa' puo' deliberare aumenti di capitale  con  modificazione
dell'atto costitutivo nelle forme  previste  dagli  articoli  2438  e
seguenti. 
  L'esclusione o la limitazione del diritto di  opzione  puo'  essere
autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. 
 
                             Sezione III 
                     Delle quote e delle azioni 
 
  2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di  ciascuna  azione  o
quota non puo' essere inferiore a venticinque euro  ne'  superiore  a
cinquecento euro. 
  Ove la legge non preveda diversamente, nelle  societa'  cooperative
nessun socio puo' avere una quota superiore  a  centomila  euro,  ne'
tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. 
  L'atto  costitutivo,  nelle  societa'  cooperative  con   piu'   di
cinquecento soci, puo' elevare  il  limite  previsto  nel  precedente
comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti
tale limite possono essere riscattate o alienate  nell'interesse  del
socio  dagli  amministratori  e,   comunque,   i   relativi   diritti
patrimoniali  sono  destinati  a   riserva   indivisibile   a   norma
dell'articolo 2545-ter. 
  I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano  nel  caso  di
conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti  dagli
articoli 2545-quinquies e 2545-sexies,  e  con  riferimento  ai  soci
diversi dalle persone fisiche ed ai  sottoscrittori  degli  strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione. 
  Alle azioni si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e  2355.  Tuttavia  nelle
azioni non e'  indicato  l'ammontare  del  capitale  ne'  quello  dei
versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. 
  2526  (Soci  finanziatori  e  altri  sottoscrittori  di  titoli  di
debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere l'emissione di strumenti
finanziari, secondo  la  disciplina  prevista  per  le  societa'  per
azioni. 
  L'atto  costitutivo  stabilisce  i  diritti  di  amministrazione  o
patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le
eventuali condizioni cui  e'  sottoposto  il  loro  trasferimento.  I
privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso  del
capitale  non  si  estendono  alle  riserve  indivisibili   a   norma
dell'articolo 2545-ter. Ai possessori  di  strumenti  finanziari  non
puo', in ogni caso, essere attribuito  piu'  di  un  terzo  dei  voti
spettanti all'insieme  dei  soci  presenti  ovvero  rappresentati  in
ciascuna assemblea generale. 
  Il recesso dei  possessori  di  strumenti  finanziari  forniti  del
diritto di voto e' disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. 
  La  cooperativa  cui  si  applicano  le  norme  sulla  societa'   a
responsabilita' limitata puo'  offrire  in  sottoscrizione  strumenti
privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. 
  2527 (Requisiti  dei  soci).  -  L'atto  costitutivo  stabilisce  i
requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e  la  relativa  procedura,
secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico
e l'attivita' economica svolta. 
  Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio
imprese identiche o affini con quella della cooperativa. 
  L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone i diritti  e  gli
obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in  una  categoria
speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo
inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale  non
possono in ogni caso superare un terzo del  numero  totale  dei  soci
cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque
anni il nuovo socio e' ammesso a godere i diritti che  spettano  agli
altri soci cooperatori. 
  2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della societa'). -
L'ammissione di un nuovo  socio  e'  fatta  con  deliberazione  degli
amministratori  su  domanda  dell'interessato.  La  deliberazione  di
ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata  a  cura
degli amministratori nel libro dei soci. 
  Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della  quota  o  delle
azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato  dall'assemblea  in
sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. 
  Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare
la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla
agli interessati. 
  Qualora  la  domanda  di   ammissione   non   sia   accolta   dagli
amministratori, chi l'ha proposta puo' entro  sessanta  giorni  dalla
comunicazione del  diniego  chiedere  che  sull'istanza  si  pronunci
l'assemblea, la quale delibera sulle  domande  non  accolte,  se  non
appositamente convocata, in occasione della sua  prossima  successiva
convocazione. 
  Gli  amministratori  nella  relazione  al  bilancio  illustrano  le
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione  dei
nuovi soci. 
  2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni). - L'atto  costitutivo
puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare  quote
o azioni della societa', purche' sussistano  le  condizioni  previste
dal secondo comma dell'articolo  2545-quinquies  e  l'acquisto  o  il
rimborso e' fatto  nei  limiti  degli  utili  distribuibili  e  delle
riserve  disponibili  risultanti  dall'ultimo  bilancio  regolarmente
approvato. 
  2530 (Trasferibilita' della quota o delle azioni). - La quota o  le
azioni dei soci cooperatori non possono  essere  cedute  con  effetto
verso  la  societa',  se  la  cessione  non  e'   autorizzata   dagli
amministratori. 
  Il socio che intende trasferire  la  propria  quota  o  le  proprie
azioni deve  darne  comunicazione  agli  amministratori  con  lettera
raccomandata. 
  Il provvedimento che concede o nega  l'autorizzazione  deve  essere
comunicato al socio  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta. 
  Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire  la  propria
partecipazione e la  societa'  deve  iscrivere  nel  libro  dei  soci
l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. 
  Il provvedimento che nega al  socio  l'autorizzazione  deve  essere
motivato. Contro il  diniego  il  socio  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione  puo'   proporre   opposizione   al
tribunale. 
  Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della  quota  o  delle
azioni il socio puo' recedere dalla societa' con preavviso di novanta
giorni. Il diritto di recesso,  in  caso  di  divieto  statutario  di
trasferimento della partecipazione, non puo' essere esercitato  prima
che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella societa'. 
  2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). - Il socio che
non esegue in tutto o in parte  il  pagamento  delle  quote  o  delle
azioni  sottoscritte  puo',  previa  intimazione   da   parte   degli
amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533. 
  2532 (Recesso del socio). -  Il  socio  cooperatore  puo'  recedere
dalla societa' nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.
Il recesso non puo' essere parziale. 
  La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla societa'. Gli amministratori devono  esaminarla  entro  sessanta
giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del  recesso,
gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che
entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  puo'
proporre opposizione innanzi il tribunale. 
  Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la
legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per  i  rapporti
mutualistici tra socio e  societa'  il  recesso  ha  effetto  con  la
chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in
caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. 
  2533 (Esclusione del socio). - L'esclusione del  socio,  oltre  che
nel caso indicato all'articolo 2531, puo' aver luogo: 
   1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 
   2) per gravi inadempienze delle obbligazioni  che  derivano  dalla
legge,  dal  contratto  sociale,  dal  regolamento  o  dal   rapporto
mutualistico; 
   3)  per  mancanza  o  perdita  dei  requisiti  previsti   per   la
partecipazione alla societa'; 
   4) nei casi previsti dall'articolo 2286; 
   5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma. 
  L'esclusione deve essere  deliberata  dagli  amministratori  o,  se
l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. 
  Contro la  deliberazione  di  esclusione  il  socio  puo'  proporre
opposizione al  tribunale,  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione. 
  Qualora   l'atto   costitutivo   non   preveda   diversamente,   lo
scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione  dei
rapporti mutualistici pendenti. 
  2534 (Morte del socio). - In caso di morte  del  socio,  gli  eredi
hanno diritto alla liquidazione  della  quota  o  al  rimborso  delle
azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. 
  L'atto costitutivo puo'  prevedere  che  gli  eredi  provvisti  dei
requisiti   per   l'ammissione   alla   societa'   subentrino   nella
partecipazione del socio deceduto. 
  Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di  pluralita'  di
eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la
quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione. 
  2535 (Liquidazione della quota o rimborso delle  azioni  del  socio
uscente). - La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha
luogo  sulla  base  del  bilancio  dell'esercizio  in  cui  si   sono
verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. 
  La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta
in proporzione alle perdite imputabili  al  capitale,  avviene  sulla
base dei  criteri  stabiliti  nell'atto  costitutivo.  Salvo  diversa
disposizione,  la  liquidazione  comprende  anche  il  rimborso   del
soprapprezzo, ove versato,  qualora  sussista  nel  patrimonio  della
societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito  del  capitale
ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. 
  Il  pagamento  deve   essere   fatto   entro   centottanta   giorni
dall'approvazione. L'atto costitutivo  puo'  prevedere  che,  per  la
frazione della quota o le azioni assegnate al socio  ai  sensi  degli
articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la  liquidazione
o  il  rimborso,  unitamente  agli  interessi  legali,  possa  essere
corrisposto in piu' rate entro un termine massimo di cinque anni. 
  2536 (Responsabilita' del socio uscente e dei  suoi  eredi).  -  Il
socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per
il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno  in
cui il recesso, la  esclusione  o  la  cessione  della  quota  si  e'
verificata. 
  Se entro un anno dallo scioglimento  del  rapporto  associativo  si
manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e'  obbligato
verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione  della
quota o per il rimborso delle azioni. 
  Nello stesso modo e per lo stesso termine sono  responsabili  verso
la societa' gli eredi del socio defunto. 
  2537 (Creditore particolare del socio). - Il creditore  particolare
del socio cooperatore, finche'  dura  la  societa',  non  puo'  agire
esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo. 
 
                             Sezione IV 
                        Degli organi sociali 
 
  2538 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno diritto  di  voto  coloro
che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della
quota  o  il  numero  delle  azioni  possedute.  L'atto   costitutivo
determina i limiti al diritto  di  voto  degli  strumenti  finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. 
  Ai soci cooperatori  persone  giuridiche  l'atto  costitutivo  puo'
attribuire piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare
della quota oppure al numero dei loro membri. 
  Nelle cooperative in cui i soci realizzano  lo  scopo  mutualistico
attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di  talune  fasi
di esse, l'atto costitutivo puo' prevedere che il diritto di voto sia
attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
Lo statuto  stabilisce  un  limite  per  il  voto  plurimo  per  tali
categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa  esprimere  piu'
del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso,  ad
essi non puo' essere attribuito piu' di un terzo dei  voti  spettanti
all'insieme dei soci presenti o rappresentati in  ciascuna  assemblea
generale. 
  Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e  per
la  validita'  delle   deliberazioni   sono   determinate   dall'atto
costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti  ai
soci. 
  L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto  venga  espresso  per
corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.  In
tal caso l'avviso  di  convocazione  deve  contenere  per  esteso  la
deliberazione proposta. Se sono poste in votazione  proposte  diverse
da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti  espressi  per
corrispondenza non si computano ai fini della  regolare  costituzione
dell'assemblea. 
  2539   (Rappresentanza   nell'assemblea).   -   Nelle   cooperative
disciplinate dalle norme sulla societa' per azioni ciascun socio puo'
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. 
  Il  socio  imprenditore  individuale   puo'   farsi   rappresentare
nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado  e
dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. 
  2540 (Assemblee separate).  -  L'atto  costitutivo  delle  societa'
cooperative puo' prevedere  lo  svolgimento  di  assemblee  separate,
anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari
categorie di soci. 
  Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la
societa' cooperativa ha piu' di tremila  soci  e  svolge  la  propria
attivita' in piu' province ovvero se ha piu' di cinquecento soci e si
realizzano piu' gestioni mutualistiche. 
  L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalita' di
convocazione e di  partecipazione  all'assemblea  generale  dei  soci
delegati e assicura in  ogni  caso  la  proporzionale  rappresentanza
delle minoranze espresse dalle assemblee separate. 
  I delegati debbono essere soci.  Alla  assemblea  generale  possono
assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate. 
  Le deliberazioni della assemblea generale possono essere  impugnate
ai sensi dell'articolo 2377 anche dai  soci  assenti  e  dissenzienti
nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi  dai  delegati
delle assemblee separate  irregolarmente  tenute,  verrebbe  meno  la
maggioranza richiesta per la validita' della deliberazione. 
  Le  deliberazioni  delle  assemblee  separate  non  possono  essere
autonomamente impugnate. 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
societa' cooperative con azioni ammesse alla  quotazione  in  mercati
regolamentati. 
  2541   (Assemblee   speciali   dei   possessori   degli   strumenti
finanziari). - Se sono stati emessi  strumenti  finanziari  privi  di
diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera: 
   1)  sull'approvazione  delle  deliberazioni  dell'assemblea  della
societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; 
   2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti  ai
sensi dell'articolo 2526; 
   3) sulla nomina  e  sulla  revoca  dei  rappresentanti  comuni  di
ciascuna  categoria  e  sull'azione  di  responsabilita'   nei   loro
confronti; 
   4) sulla costituzione di un fondo per le  spese,  necessario  alla
tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari
e sul rendiconto relativo; 
   5) sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle relative
transazioni e rinunce; 
   6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di
strumenti finanziari. 
  La assemblea  speciale  e'  convocate  dagli  amministratori  della
societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano
necessario o quando almeno un terzo dei  possessori  degli  strumenti
finanziari ne faccia richiesta. 
  Il  rappresentante  comune  deve  provvedere  all'esecuzione  delle
deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare  gli  interessi
comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con  la
societa' cooperativa. 
  Il rappresentante comune ha diritto di esaminare  i  libri  di  cui
all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi'
il diritto di assistere all'assemblea della societa' cooperativa e di
impugnarne le deliberazioni. 
  2542  (Consiglio   di   amministrazione).   -   La   nomina   degli
amministratori spetta  all'assemblea  fatta  eccezione  per  i  primi
amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo. 
  La  maggioranza  degli  amministratori  e'  scelta   tra   i   soci
cooperatori ovvero tra  le  persone  indicate  dai  soci  cooperatori
persone giuridiche. 
  Nelle societa' cooperative  cui  si  applica  la  disciplina  delle
societa' per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo
delle cariche e alla rieleggibilita' degli amministratori nel  limite
massimo di tre mandati consecutivi. 
  L'atto costitutivo puo' prevedere che  uno  o  piu'  amministratori
siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria  ha  nell'attivita'
sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo'
essere attribuito il diritto di  eleggere  piu'  di  un  terzo  degli
amministratori. 
  La nomina di uno  o  piu'  amministratori  puo'  essere  attribuita
dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la
nomina  della   maggioranza   degli   amministratori   e'   riservata
all'assemblea. 
  2543 (Organo di controllo). - La nomina del collegio  sindacale  e'
obbligatoria  nei  casi  previsti   dal   secondo   e   terzo   comma
dell'articolo 2477,  nonche'  quando  la  societa'  emette  strumenti
finanziari non partecipativi. 
  L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione
dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o  alle  azioni
possedute  ovvero  in  ragione  della  partecipazione  allo   scambio
mutualistico. 
  I possessori  degli  strumenti  finanziari  dotati  di  diritti  di
amministrazione possono eleggere,  se  lo  statuto  lo  prevede,  nel
complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. 
  2544 (Sistemi di amministrazione). - Indipendentemente dal  sistema
di  amministrazione  adottato  non  possono  essere  delegati   dagli
amministratori, oltre  le  materie  previste  dall'articolo  2381,  i
poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei  soci
e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. 
  Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di  cui
all'articolo 2409-octies, i possessori di  strumenti  finanziari  non
possono eleggere piu' di un terzo dei  componenti  del  consiglio  di
sorveglianza e piu' di un  terzo  dei  componenti  del  consiglio  di
gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai  soci
cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le
persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 
  Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di  cui
all'articolo  2409-sexiesdecies.  agli  amministratori   eletti   dai
possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non  superiore
ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative ne'  gli
stessi possono fare parte del comitato esecutivo. 
  2545  (Relazione   annuale   sul   carattere   mutualistico   della
cooperativa). - Gli amministratori e i  sindaci  della  societa',  in
occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente
i criteri seguiti nella gestione sociale per il  conseguimento  dello
scopo mutualistico. 
  2545-bis (Diritti dei soci). - Nelle societa'  cooperative  cui  si
applica la disciplina della  societa'  per  azioni,  oltre  a  quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci,  quando  almeno
un decimo  del  numero  complessivo  lo  richieda  ovvero  almeno  un
ventesimo quando la  cooperativa  ha  piu'  di  tremila  soci,  hanno
diritto di esaminare,  attraverso  un  rappresentante,  eventualmente
assistito da  un  professionista  di  sua  fiducia,  il  libro  delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e  il
libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. 
  I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci  in  mora
per la mancata esecuzione dei conferimenti  o  inadempienti  rispetto
alle obbligazioni contratte con la societa'. 
  2545-ter (Riserve indivisibili). - Sono indivisibili le riserve che
per  disposizione  di  legge  o  dello  statuto  non  possono  essere
ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa'. 
  Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la  copertura
di perdite solo dopo che sono esaurite le  riserve  che  la  societa'
aveva destinato ad operazioni di aumento di  capitale  e  quelle  che
possono essere ripartite tra i soci in  caso  di  scioglimento  della
societa'. 
  2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). -  Qualunque
sia l'ammontare del fondo di riserva legale,  deve  essere  a  questo
destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. 
  Una quota degli utili netti  annuali  deve  essere  corrisposta  ai
fondi  mutualistici  per  la   promozione   e   lo   sviluppo   della
cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. 
  L'assemblea   determina,   nel   rispetto   di   quanto    previsto
dall'articolo  2545-quinquies,  la  destinazione  degli   utili   non
assegnati ai sensi del primo e secondo comma. 
  2545-quinquies - (Diritto  agli  utili  e  alle  riserve  dei  soci
cooperatori). L'atto costitutivo indica le modalita' e la percentuale
massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. 
  Possono essere distribuiti dividendi, acquistate  proprie  quote  o
azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il  rapporto
tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa'
e' superiore ad un quarto. Il divieto non si  applica  nei  confronti
dei possessori di strumenti finanziari. 
  L'atto costitutivo puo' autorizzare  l'assemblea  ad  assegnare  ai
soci le riserve divisibili attraverso: 
   a) l'emissione degli  strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo
2526; 
   b) mediante  aumento  proporzionale  delle  quote  sottoscritte  e
versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima  complessiva
del venti per cento del valore originario. 
  Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso  di  scioglimento
del rapporto, possono essere assegnate, se  lo  statuto  non  prevede
diversamente,  attraverso   l'emissione   di   strumenti   finanziari
liberamente trasferibili e devono esserlo  ove  il  rapporto  tra  il
patrimonio netto e il complessivo indebitamento  della  societa'  sia
inferiore ad un quarto. 
  2545-sexies (Ristorni). - L'atto costitutivo determina i criteri di
ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita'  e
qualita' degli scambi mutualistici. 
  Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio  i  dati
relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo  eventualmente
le diverse gestioni mutualistiche. 
  L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a  ciascun
socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive  quote  o
con  l'emissione  di  nuove  azioni,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  2525,  ovvero  mediante   l'emissione   di   strumenti
finanziari. 
  2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). -  Il  contratto  con
cui piu' cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano,
anche in forma consortile, la  direzione  e  il  coordinamento  delle
rispettive imprese deve indicare: 
   1) la durata; 
   2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione del
gruppo, indicandone i relativi poteri; 
   3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 
   4) i criteri  e  le  condizioni  di  adesione  e  di  recesso  dal
contratto; 
   5) i criteri di compensazione e l'equilibrio  nella  distribuzione
dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune. 
  La cooperativa puo'  recedere  dal  contratto  senza  che  ad  essa
possano essere imposti oneri  di  alcun  tipo  qualora,  per  effetto
dell'adesione  al  gruppo,  le  condizioni  dello  scambio  risultino
pregiudizievoli per i propri soci. 
  Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute  a  depositare  in
forma  scritta  l'accordo  di  partecipazione  presso  l'albo   delle
societa' cooperative. 
 
                              Sezione V 
              Delle modificazioni dell'atto costitutivo 
 
  2545-octies (Perdita della qualifica di  cooperativa  a  mutualita'
prevalente). - La cooperativa perde la  qualifica  di  cooperativa  a
mutualita' prevalente  quando,  per  due  esercizi  consecutivi,  non
rispetti la condizione  di  prevalenza,  di  cui  all'articolo  2513,
ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui  all'articolo
2514. 
  In questo  caso,  sentito  il  parere  del  revisore  esterno,  ove
presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al  fine  di
determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da  imputare
alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere  verificato  senza
rilievi da una societa' di revisione. 
  2545-novies   (Modificazioni   dell'atto   costitutivo).   -   Alle
deliberazioni che importano modificazioni  dell'atto  costitutivo  si
applica l'articolo 2436. 
  La fusione e la scissione di societa' cooperative sono disciplinate
dal titolo V, capo X, sezione II e III. 
  2545-decies (Trasformazione). - Le societa' cooperative diverse  da
quelle a  mutualita'  prevalente  possono  deliberare,  con  il  voto
favorevole  di  almeno  la  meta'  dei  soci  della  cooperativa,  la
trasformazione in una societa' del tipo previsto dal titolo  V,  capi
II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. 
  Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve  essere
approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci
sono piu' di diecimila, l'atto  costitutivo  puo'  prevedere  che  la
trasformazione sia deliberata con il voto favorevole  dei  due  terzi
dei votanti se  all'assemblea  sono  presenti,  personalmente  o  per
delega, almeno il venti per cento dei soci. 
  All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto
di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando  gli
eventuali privilegi. 
  2545-undecies   (Devoluzione   del   patrimonio   e   bilancio   di
trasformazione). - La  deliberazione  di  trasformazione  devolve  il
valore effettivo  del  patrimonio,  dedotti  il  capitale  versato  e
rivalutato  e  i  dividendi  non  ancora  distribuiti,  eventualmente
aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della
nuova societa', esistenti  alla  data  di  trasformazione,  ai  fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
  Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori
allegano una relazione giurata di un esperto designato dal  tribunale
nel cui circondario ha sede la societa'  cooperativa,  attestante  il
valore effettivo del patrimonio dell'impresa. 
  2545-duodecies  (Scioglimento).  -  La  societa'   cooperativa   si
scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2),  3),  5),  6)  e  7)
dell'articolo 2484, nonche' per la perdita del capitale sociale. 
  2545-terdecies  (Insolvenza).  -  In  caso  di   insolvenza   della
societa', l'autorita' governativa  alla  quale  spetta  il  controllo
sulla societa' dispone  la  liquidazione  coatta  amministrativa.  Le
cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche al
fallimento. 
  La dichiarazione di  fallimento  preclude  la  liquidazione  coatta
amministrativa   e   il   provvedimento   di   liquidazione    coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. 
 
                             Sezione VI 
                            Dei controlli 
 
  2545-quaterdecies (Controllo  sulle  societa'  cooperative).  -  Le
societa'  cooperative  sono  sottoposte  alle  autorizzazioni,   alla
vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle  leggi
speciali. 
  2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario). -  I  fatti  previsti
dall'articolo 2409 possono essere denunciati al  tribunale  dai  soci
che siano titolari del decimo  del  capitale  sociale  ovvero  da  un
decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle societa' cooperative
che hanno piu' di tremila soci, da un ventesimo dei soci. 
  Il ricorso deve essere  notificato  a  cura  dei  ricorrenti  anche
all'autorita' di vigilanza. 
  Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori,  i
sindaci e l'autorita' di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso
se per i medesimi fatti sia stato gia' nominato  un  ispettore  o  un
commissario dall'autorita' di vigilanza. 
  L'autorita' di vigilanza dispone la  sospensione  del  procedimento
dalla medesima iniziato se il  tribunale  per  i  medesimi  fatti  ha
nominato un ispettore o un amministratore giudiziario. 
  2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In caso di irregolare
funzionamento delle  societa'  cooperative,  l'autorita'  governativa
puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la  gestione
della societa' ad un commissario, determinando i poteri e la  durata.
Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda,  l'autorita'
di vigilanza puo' nominare un vice commissario che collabora  con  il
commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. 
  Al commissario possono essere conferiti per determinati atti  anche
i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide
senza l'approvazione dell'autorita' governativa. 
  Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita'  nelle  procedure
di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la societa'  cooperativa
e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di  cui  ai  commi
precedenti. 
  2545-septiesdecies  (Scioglimento  per  atto   dell'autorita').   -
L'autorita' di vigilanza,  con  provvedimento  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle  imprese,  puo'
sciogliere le societa' cooperative e gli enti  mutualistici  che  non
perseguono  lo  scopo  mutualistico  o  non  sono  in  condizione  di
raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti  o  che  per  due
anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o  non
hanno compiuto atti di gestione. 
  Se vi e' luogo a liquidazione, con  lo  stesso  provvedimento  sono
nominati uno o piu' commissari liquidatori. 
  2545-octiesdecies (Sostituzione dei  liquidatori).  -  In  caso  di
irregolarita'  o  di  eccessivo  ritardo  nello   svolgimento   della
liquidazione  ordinaria  di  una  societa'  cooperativa,  l'autorita'
governativa puo' sostituire i liquidatori o,  se  questi  sono  stati
nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne  la  sostituzione
al tribunale. 
  Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali  e'  intervenuta  la
nomina  di  un  liquidatore  da  parte  dell'autorita'   giudiziaria,
l'autorita' di vigilanza  dispone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale,  per  la  conseguente  cancellazione  dal  registro  delle
imprese,  dell'elenco  delle  societa'  cooperative  e   degli   enti
mutualistici in liquidazione ordinaria che  non  hanno  depositato  i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni. 
  Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione  i
creditori e gli altri interessati  possono  presentare  all'autorita'
governativa  formale  e  motivata  domanda  intesa  a  consentire  la
prosecuzione della liquidazione. Trascorso  il  suddetto  termine,  a
seguito di comunicazione da parte  dell'autorita'  di  vigilanza,  il
conservatore del registro delle imprese  territorialmente  competente
provvede alla cancellazione della societa'  cooperativa  o  dell'ente
mutualistico dal registro medesimo. 
 
                  Capo II delle mutue assicuratrici 
 
  2546  (Nozione).  -  Nella  societa'  di  mutua  assicurazione   le
obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. 
  I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi  o  variabili,
entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. 
  Nelle mutue assicuratrici non si puo'  acquistare  la  qualita'  di
socio, se non  assicurandosi  presso  la  societa',  e  si  perde  la
qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo  quanto
disposto dall'articolo 2548. 
  2547 (Norme applicabili). - Le societa' di mutua assicurazione sono
soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli  altri  controlli
stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio  dell'assicurazione,  e
sono regolate dalle norme stabilite per le societa'  cooperative,  in
quanto compatibili con la loro natura. 
  2548. (Conferimenti per la costituzione di fondi  di  garanzia).  -
L'atto  costitutivo  puo'  prevedere  la  costituzione  di  fondi  di
garanzia  per  il  pagamento  delle  indennita',  mediante   speciali
conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo  anche  a
questi ultimi la qualita' di socio. 
  L'atto costitutivo puo' attribuire a ciascuno dei  soci  sovventori
piu' voti, ma  non  oltre  cinque,  in  relazione  all'ammontare  del
conferimento. 
  I voti attribuiti ai soci sovventori, come  tali,  devono  in  ogni
caso  essere  inferiori  al  numero  dei  voti  spettanti   ai   soci
assicurati. 
  I  soci  sovventori  possono  essere  nominati  amministratori.  La
maggioranza degli  amministratori  deve  essere  costituita  da  soci
assicurati.". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/07/2003,  n.
153 e dall'errata-corrige  pubblicato  in  G.U.  04/07/2003,  n.  153
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.