Art. 8.
          (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
                       sul potere sostitutivo)

   1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo
comma,  della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa
delle  Regioni  o  degli enti locali, assegna all'ente interessato un
congruo  termine  per  adottare  i  provvedimenti dovuti o necessari;
decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito
l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro  competente o del
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  adotta  i  provvedimenti
necessari,  anche  normativi,  ovvero nomina un apposito commissario.
Alla  riunione  del  Consiglio  dei  ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
   2.  Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario
al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria,
gli  atti  ed  i  provvedimenti  di  cui  al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro  competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
   3.  Fatte  salve  le  competenze delle Regioni a statuto speciale,
qualora  l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province
o  Citta'  metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto
dei   principi  di  sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione.  Il
commissario  provvede,  sentito  il  Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
   4.  Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo
non  sia  procrastinabile  senza  mettere  in  pericolo  le finalita'
tutelate  dall'articolo  120  della  Costituzione,  il  Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del Ministro competente, anche su iniziativa
delle  Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari,
che  sono  immediatamente  comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o
alla   Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  allargata  ai
rappresentanti  delle  Comunita'  montane,  che  possono chiederne il
riesame.
   5.  I  provvedimenti  sostitutivi devono essere proporzionati alle
finalita' perseguite.
   6.  Il  Governo  puo'  promuovere  la stipula di intese in sede di
Conferenza   Stato-Regioni  o  di  Conferenza  unificata,  dirette  a
favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive  legislazioni  o  il
raggiungimento  di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;  in  tale  caso  e'  esclusa  l'applicazione  dei commi 3 e 4
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle
materie  di  cui  all'articolo  117,  terzo  e  quarto  comma,  della
Costituzione  non  possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 
          Note all'art. 8:
              - Il testo dell'art. 120 della Costituzione, cosi' come
          modificato  dalla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della
          Costituzione»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 248
          del 24 ottobre 2001, e' il seguente:
              «Art.  120.  -  La  Regione  non puo' istituire dazi di
          importazione  o esportazione o transito tra le regioni, ne'
          adottare  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
          libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
          regioni,  ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
          qualunque parte del territorio nazionale.
              Il  Governo  puo'  sostituirsi  a organi delle Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di forme e trattati internazionali
          o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
          l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
          richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
          La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
          poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.».
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   recante:   «Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997, e' il seguente:
              «Art.  3  (Intese).  -  1. Le disposizioni del presente
          articolo  si  applicano  a  tutti  i procedimenti in cui la
          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza
          Stato-regioni.
              2.   Le   intese   si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni   del   presente   articolo.   I provvedimenti
          adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza
          Stato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
          dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».
              -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante:  «Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, S.O., e' il seguente:
              «Art.  8.  -  1.  Gli atti di indirizzo e coordinamento
          delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
              2.  Qualora  nel termine di quarantacinque giorni dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti  di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro
          trenta giorni dalla richiesta.
              3.  In  caso  di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
              4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari.
              5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
                a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
                b) l'art.   4,   secondo   comma,   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, il
          primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
          da:  «nonche'  la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e
          alle parole «e con la Comunita' economica europea», nonche'
          il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle
          parole:   «impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle
          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono
          tenute ad osservarle, ed»;
                c) l'art.  2,  comma  3,  lettera  d), della legge 23
          agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti
          di  indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa
          delle   regioni   e,   nel   rispetto   delle  disposizioni
          statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano»;
                d) l'art.  13,  comma  1,  lettera e), della legge 23
          agosto  1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per
          quanto   concerne   le  funzioni  statali  di  indirizzo  e
          coordinamento»;
                e) l'art.  1,  comma  1,  lettera hh), della legge 12
          gennaio 1991, n. 13.
              6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n.
          281.».
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112,  gia'  citato  nelle note all'art. 7, e' il
          seguente:
              «Art. 4 (Indirizzo e coordinamento). - 1. Relativamente
          alle  funzioni  e  ai compiti conferiti alle regioni e agli
          enti   locali  con  il  presente  decreto  legislativo,  e'
          conservato   allo   Stato   il   potere   di   indirizzo  e
          coordinamento  da  esercitarsi  ai  sensi dell'art. 8 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.».