Art. 8. 
Modalita' di presentazione della domanda per il parere  del  comitato
                                etico 
  1. Tenuto conto  delle  indicazioni  dettagliate  pubblicate  dalla
Commissione europea, il Ministro della salute stabilisce, con proprio
decreto, il modello e la documentazione necessaria per  inoltrare  la
domanda di parere al comitato etico, di cui agli articoli 6  e  7  da
parte del promotore della sperimentazione, indicando  in  particolare
le informazioni per i soggetti inclusi  nella  sperimentazione  e  le
garanzie appropriate per la tutela dei dati personali. 
  2. In caso di sperimentazioni cliniche multicentriche,  la  domanda
di cui al comma 1  e'  presentata  contemporaneamente  dal  promotore
della sperimentazione, anche ai comitati  etici  degli  altri  centri
partecipanti alla sperimentazione stessa.