Art. 8. (Diffusioni interconnesse) 1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni". 2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive". 4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. 5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 6. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Note all'art. 8. - L'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.». - L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 39 (Modalita' di trasmissione dei programmi in contemporanea). - 1. Fermo restando il limite di sei ore di durata giornaliera per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive, previsto dall'art. 21, comma 2, della legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive puo' essere effettuata per non piu' di tre volte nella stessa giornata. 2. E' fatto divieto di trasmettere programmi in contemporanea da parte di concessionari che operano nello stesso bacino di utenza. 3. La trasmissione di programmi in contemporanea puo' essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione. 4. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti dalla legge e, in particolare dall'art. 8, commi 7, 8 e 9; dall'art. 16, comma 18, e dall'art. 20, nonche' dall'art. 3, comma2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n. 382. 5. Per le trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all'art. 21, comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall'art. 29 comma 3». - Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano note all'art. 2.