Art. 8.
                     (Diffusioni interconnesse)

1.  All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo
le  parole:  "sei  ore"  sono inserite le seguenti: "per le emittenti
radiofoniche  e  le  dodici  ore  per  le  emittenti  televisive.  La
variazione  dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei
soggetti  autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero
delle  comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici
giorni".
2.  Le  diffusioni  radiofoniche  in  contemporanea  o interconnesse,
comunque   realizzate,   devono   evidenziare,   durante  i  predetti
programmi,  l'autonoma  e  originale  identita'  locale e le relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3.  All'articolo  39,  comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole:
"sei  ore  di  durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le
emittenti  radiofoniche  e di dodici ore di durata giornaliera per le
emittenti televisive".
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale
che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero
previa  costituzione  di  un  consorzio, i propri impianti al fine di
diffondere   contemporaneamente  le  medesime  produzioni  presentano
richiesta  di  autorizzazione  al  Ministero delle comunicazioni, che
provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero
medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle
emittenti  di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a
trasmettere  in  contemporanea  per un tempo massimo di dodici ore al
giorno  sul  territorio  nazionale comporta la possibilita' per detti
soggetti  di  emettere  nel  tempo  di  interconnessione programmi di
acquisto  o  produzione  del  consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive  estere  operanti  sotto  la giurisdizione di Stati membri
dell'Unione  europea  ovvero  di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione  resa  esecutiva  dalla  legge  5  ottobre  1991, n. 327,
nonche'    i    programmi   satellitari.   In   caso   di   eventuale
interconnessione  con  canali  satellitari o con emittenti televisive
estere  questa  potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento
di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
6.  Alle  imprese  di  radiodiffusione  sonora  e'  fatto  divieto di
utilizzo  parziale  o totale della denominazione che contraddistingue
la  programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni
interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione
sonora  o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo
21,  della  legge  6  agosto  1990, n. 223, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
8.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
diffusioni   radiofoniche   in   contemporanea  o  interconnesse  tra
emittenti  che  formano  circuiti  a prevalente carattere comunitario
sempreche'  le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni,
diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
comunitarie.  L'applicazione  di  sanzioni  in  materia pubblicitaria
esclude il beneficio di cui al presente comma.
 
          Note all'art. 8.
              - L'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante:
          «Disciplina   del   sistema   radiotelevisivo   pubblico  e
          privato»,   pubblicata   nel   supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  9 agosto 1990, n. 185, come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.   21   (Autorizzazione  per  la  trasmissione  di
          programmi  in  contemporanea).  -  1.  La  trasmissione  di
          programmi   in  contemporanea  da  parte  di  concessionari
          privati  per  la  radiodiffusione  sonora  o  televisiva in
          ambito  locale, che operano in bacini di utenza diversi, e'
          subordinata  ad  autorizzazione  rilasciata con decreto del
          Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base
          di  preventive  intese  tra  i concessionari privati che la
          richiedano.   L'autorizzazione  e'  rilasciata  ai  singoli
          concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti
          secondo  le  forme previste dal regolamento di cui all'art.
          36.
              2.    L'autorizzazione   abilita   a   trasmettere   in
          contemporanea  per  una durata giornaliera non eccedente le
          sei  ore  per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per
          le  emittenti  televisive.  La  variazione  dell'orario  di
          trasmissione   in   contemporanea  da  parte  dei  soggetti
          autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero
          delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno
          quindici  giorni, salvo il caso di trasmissioni informative
          per  eventi  eccezionali e non prevedibili secondo le forme
          previste dal regolamento di cui all'art. 36.
              3.  Le  emittenti  che  operano  ai  sensi del presente
          articolo sono    considerate   emittenti   esercenti   reti
          locali.».
              - L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
          27  marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione
          della  legge  6 agosto  1990,  n. 223, sulla disciplina del
          sistema  radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 1° aprile
          1992, n. 77, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              «Art.  39  (Modalita'  di trasmissione dei programmi in
          contemporanea). - 1. Fermo restando il limite di sei ore di
          durata  giornaliera  per  le  emittenti  radiofoniche  e di
          dodici   ore   di   durata  giornaliera  per  le  emittenti
          televisive, previsto dall'art. 21, comma 2, della legge, la
          trasmissione   in   contemporanea  da  parte  di  emittenti
          televisive puo' essere effettuata per non piu' di tre volte
          nella stessa giornata.
              2.   E'  fatto  divieto  di  trasmettere  programmi  in
          contemporanea  da  parte di concessionari che operano nello
          stesso bacino di utenza.
              3.  La  trasmissione di programmi in contemporanea puo'
          essere  effettuata  soltanto negli orari e per la tipologia
          di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.
              4.  I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione
          per  la  trasmissione  di programmi in contemporanea, anche
          tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli
          obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti
          dalla  legge e, in particolare dall'art. 8, commi 7, 8 e 9;
          dall'art.  16,  comma 18, e dall'art. 20, nonche' dall'art.
          3,  comma2,  del  decreto ministeriale 22 novembre 1990, n.
          382.
              5.   Per   le   trasmissioni   informative  per  eventi
          eccezionali e non prevedibili, di cui all'art. 21, comma 2,
          della  legge,  valgono le disposizioni dettate dall'art. 29
          comma 3».
              -  Per  la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano note
          all'art. 2.