Art. 8.
                    (Annullamento del contratto)

   1.  Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte puo'
chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del
codice civile nonche' il risarcimento del danno, se dovuto.
 
             Nota all'art. 8:
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1439 del codice
          civile:
                 «Art.   1439   (Dolo).   -   Il  dolo  e'  causa  di
          annullamento  del  contratto  quando i raggiri usati da uno
          dei  contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra
          parte non avrebbe contrattato.
                 Quando  i  raggiri  sono stati usati da un terzo, il
          contratto  e'  annullabile se essi erano noti al contraente
          che ne ha tratto vantaggio».