Art. 8.
           Condizioni di realizzo e criteri di valutazione
  1.  Le  condizioni  di  realizzo  delle  attivita' finanziarie ed i
criteri  di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie
garantite  devono  essere  ragionevoli  sotto il profilo commerciale.
Detta   ragionevolezza  si  presume  nel  caso  in  cui  le  clausole
contrattuali concernenti le condizioni di realizzo, nonche' i criteri
di  valutazione,  siano conformi agli schemi contrattuali individuati
dalla  Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la  CONSOB, in relazione alle
clausole    di    garanzia   elaborate   nell'ambito   della   prassi
internazionale.
  2.  La violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale
delle  condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie puo' essere
fatta  valere in giudizio entro tre mesi dalla comunicazione indicata
nell'articolo  4,  comma  2,  qualora  non  siano  state  previamente
concordate  tra  le  parti,  ai fini della rideterminazione di quanto
dovuto ai sensi del medesimo articolo.
  3.  Gli  organi della procedura di liquidazione, entro sei mesi dal
momento  di apertura della procedura stessa, possono far valere, agli
stessi   fini  indicati  nel  comma  2,  anche  la  violazione  della
ragionevolezza  sotto il profilo commerciale nella determinazione tra
le  parti  delle  condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie,
nonche'  dei criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni
finanziarie  garantite,  qualora  la  determinazione  sia intervenuta
entro  l'anno  che precede l'apertura della procedura di liquidazione
stessa.