Art. 8.
                Determinazione dei valori dichiarati
  1.  I  valori  da  riportare ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6,
sono i valori riscontrati dal fabbricante come valori analitici medi.
  2.  In  attesa  di disposizioni comunitarie per quanto riguarda gli
eventuali  scarti  tra  i  valori dichiarati e quelli riscontrati nel
corso   di   verifiche  ufficiali  si  applicano  gli  intervalli  di
tolleranza  analitica  ammessi  a  livello  nazionale,  di  cui  alla
circolare 30 n. 7 del 30 ottobre 2002.