Art. 8.
  1.  Udito il parere del Consiglio Superiore di Sanita', il Ministro
della  salute  con  proprio decreto di concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, determina, quando necessario, le sostanze e/o i materiali
da  sottoporre ad esami per la valutazione di eventuali effetti sulle
caratteristiche  organolettiche,  fisiche, chimiche e microbiologiche
dell'acqua  posta  con essi in contatto. Con il medesimo decreto sono
definite,  conformemente  alle disposizioni di cui all'articolo 2 del
presente  regolamento,  le  analisi  da  effettuare  nell'ambito  dei
suddetti esami ed i limiti di migrazione corrispondenti nell'acqua.