ART. 8.
(Distanze minime per gli apiari).
1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, e' inserito il seguente:
"ART. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari
devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di
pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di
proprieta' pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e'
obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono
dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni
di continuita', muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il
passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno
due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti
interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali
saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un
chilometro dai suddetti luoghi di produzione".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 896 del codice
civile.
«896. (Recensione di rami protesi e di radici.) Quegli
sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo'
egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo
fondo, salvi pero' in ambedue i casi i regolamenti e gli
usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti
naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino
appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al
proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si
applica il disposto dell'articolo 843.»