Art. 8. Cariche sociali 1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non puo' essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura. 2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3. 3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.