Art. 8.
                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate svolgono le attivita' previste
dal  presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  3.  Le  spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli
stabilimenti  previsti  dai  regolamenti di cui all'articolo 2 sono a
carico  delle  imprese,  secondo tariffe e modalita' di versamento da
stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo
del servizio.