Art. 8. 
                       Motivi di persecuzione 
  1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato,  gli  atti
di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili  ai
motivi, di seguito definiti: 
    a)  «razza»:  si  riferisce,  in  particolare,  a  considerazioni
inerenti al colore della pelle, alla discendenza  o  all'appartenenza
ad un determinato gruppo etnico; 
    b) «religione»: include, in particolare, le  convinzioni  teiste,
non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di
culto celebrati in privato o in pubblico, sia  singolarmente  sia  in
comunita', altri atti religiosi o professioni  di  fede,  nonche'  le
forme di comportamento  personale  o  sociale  fondate  su  un  credo
religioso o da esso prescritte; 
    c)  «nazionalita»:   non   si   riferisce   esclusivamente   alla
cittadinanza,  o  all'assenza  di  cittadinanza,   ma   designa,   in
particolare,  l'appartenenza   ad   un   gruppo   caratterizzato   da
un'identita'  culturale,  etnica  o   linguistica,   comuni   origini
geografiche o politiche o la sua affinita' con la popolazione  di  un
altro Stato; 
    d) «particolare gruppo sociale»: e' quello costituito  da  membri
che condividono una caratteristica innata o una  storia  comune,  che
non puo' essere mutata oppure condividono una  caratteristica  o  una
fede che e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una
persona non dovrebbe essere costretta a  rinunciarvi,  ovvero  quello
che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine,  perche'  vi
e' percepito come diverso dalla  societa'  circostante.  In  funzione
della situazione nel Paese d'origine, un particolare  gruppo  sociale
puo'  essere  individuato  in   base   alla   caratteristica   comune
dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento  non
includa  atti  penalmente  rilevanti  ai  sensi  della   legislazione
italiana; 
    e)  «opinione  politica»:  si  riferisce,  in  particolare,  alla
professione di un'opinione, un pensiero  o  una  convinzione  su  una
questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5  e
alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che
il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero  o  convinzione
in atti concreti. 
  2. Nell'esaminare se un richiedente  abbia  un  timore  fondato  di
essere perseguitato,  e'  irrilevante  che  il  richiedente  possegga
effettivamente le  caratteristiche  razziali,  religiose,  nazionali,
sociali o politiche che provocano gli atti di  persecuzione,  purche'
una siffatta caratteristica gli venga  attribuita  dall'autore  delle
persecuzioni.