Art. 8. 
 
Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia 
 
  1. Il Ministero  della  giustizia  esercita  l'alta  vigilanza  sui
collegi e  gli  ordini  professionali  competenti,  in  relazione  ai
compiti  di  cui  al  presente  comma.  I  collegi   e   gli   ordini
professionali competenti, secondo i principi e le modalita'  previste
dall'ordinamento vigente, promuovono e  controllano  l'osservanza  da
parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1,  lettere
a) e c), iscritti nei  propri  albi,  nonche'  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli  obblighi  stabiliti  dal
presente decreto. 
  2. Le Forze di polizia,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze,
partecipano all'attivita' di prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario e  di  quello  economico  a  fini  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo e svolgono  le  funzioni  specificamente
previste nel presente decreto. 
  3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria  della  Guardia
di  finanza  svolgono   gli   approfondimenti   investigativi   delle
segnalazioni trasmesse dalla  UIF,  ai  sensi  dell'articolo  47.  Il
Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di  finanza
effettua, altresi', ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti  a
verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente  decreto
e dalle relative disposizioni di attuazione. 
  4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di
operazioni sospette: 
    a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza si  avvalgono  anche  dei  dati  contenuti  nella  sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,  sesto  e  undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del  decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248; 
    b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza esercitano anche i poteri  loro  attribuiti  dalla
normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti
ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo  speciale  di
polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti di cui  al
comma 3; 
    c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis,  commi
1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n.  629,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  sono  esercitati
nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14. 
  5. Per i controlli  di  competenza  di  cui  all'articolo  53,  nei
confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio,  ivi
compresi quelli svolti  in  collaborazione  con  la  UIF,  il  Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia  di  finanza  esercita  i
poteri di cui al comma 4, lettere a) e b). 
 
          Note all'art. 8:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.  605  del  1973,  come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati  e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
              A  partire  dal  1° luglio 1989 le camere di commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  devono comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
          cancellazione  di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
          relative  a  singole  unita' locali. Le comunicazioni delle
          iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni  negli albi degli
          artigiani   saranno   omesse  dalle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed agricoltura che provvedono alla
          iscrizione  d'ufficio  dei suddetti dati nei registri delle
          ditte.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta  di  albi,  registri ed elenchi, che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono  comunicare  alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
              Le   comunicazioni  di  cui  ai  commi precedenti,  con
          esclusione  di quelle effettuate dalle camere di commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura,  devono  essere
          eseguite  entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e le notizie
          riguardanti  i  contratti  di  cui  alla lettera g-ter) del
          primo  comma dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione  delle
          attivita'    economiche,    con   particolare   riferimento
          all'applicazione  dei tributi erariali e locali nel settore
          immobiliare,  gli  stessi soggetti devono comunicare i dati
          catastali   identificativi   dell'immobile  presso  cui  e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane  S.p.A., gli
          intermediari  finanziari,  le  imprese di investimento, gli
          organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio, le
          societa'  di  gestione  del  risparmio,  nonche' ogni altro
          operatore  finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto dal
          secondo  comma dell'art.  6  per  i soggetti non residenti,
          sono  tenuti  a  rilevare  e  a  tenere  in evidenza i dati
          identificativi,   compreso   il  codice  fiscale,  di  ogni
          soggetto  che  intrattenga  con  loro  qualsiasi rapporto o
          effettui,  per  conto  proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi,   qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente  postale per un importo unitario inferiore a 1.500
          euro;  l'esistenza  dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
          operazione  di  cui  al  precedente periodo, compiuta al di
          fuori  di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
          stessi   sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,  ed
          archiviate  in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
          anagrafici  dei  titolari  e dei soggetti che intrattengono
          con   gli   operatori   finanziari   qualsiasi  rapporto  o
          effettuano   operazioni   al   di   fuori  di  un  rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette  la lista degli esercenti attivita' professionale
          devono  comunicare  all'anagrafe tributaria medesima i dati
          necessari  per  il  completamento  o  l'aggiornamento della
          lista,  entro  sei  mesi  dalla  data  di ricevimento della
          stessa.
              I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi dalle
          persone  fisiche,  che  non  siano  tenuti  a presentare la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633  o  dall'art.  36 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29 settembre   1973,  n.  600,  devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro trenta giorni,
          l'avvenuta   estinzione   e   le   avvenute  operazioni  di
          trasformazione, concentrazione o fusione.
              Gli  amministratori  di condominio negli edifici devono
          comunicare  annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
          dei  beni  e  servizi  acquistati  dal  condominio e i dati
          identificativi  dei  relativi  fornitoci.  Con  decreto del
          Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  il contenuto, le
          modalita' e i termini delle comunicazioni.
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono
          indicare  il  numero  di codice fiscale dei soggetti cui le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte  dal  legale  rappresentante dell'ente o dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente stesso.
              Per  le amministrazioni dello Stato la comunicazione e'
          sottoscritta  dalla  persona  preposta  all'ufficio  che ha
          emesso il provvedimento.
              Le  comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
          dal  settimo  all'ottavo  del  presente art. sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore  dell'Agenzia  delle entrate. Le rilevazioni e le
          evidenziazioni,  nonche'  le  comunicazioni di cui al sesto
          comma sono  utilizzate  ai  fini  delle  richieste  e delle
          risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
          numero  7),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
          all'art.  51,  secondo  comma,  numero  7), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive  modificazioni.  Le informazioni comunicate sono
          altresi'   utilizzabili  per  le  attivita'  connesse  alla
          riscossione  mediante  molo,  nonche'  dai  soggetti di cui
          all'art.   4,   comma 2,   lettere a), b), c)   ed e),  del
          regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
          269,   ai   fini   dell'espletamento   degli   accertamenti
          finalizzati  alla  ricerca e all'acquisizione della prova e
          delle  fonti  di prova nel corso di un procedimento penale,
          sia  ai  fini  delle  indagini preliminari e dell'esercizio
          delle  funzioni  previste  dall'art.  371-bis del codice di
          procedura  penale,  sia  nelle fasi processuali successive,
          ovvero  degli accertamenti di carattere patrimoniale per le
          finalita'    di    prevenzione   previste   da   specifiche
          disposizioni  di legge e per l'applicazione delle misure di
          prevenzione.
              Ai   fini   dei   controlli   sulle  dichiarazioni  dei
          contribuenti,  il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi  ed  imprese,  anche  limitatamente a particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni.
              Le   imprese,   gli  intermediari  e  tutti  gli  altri
          operatori  del  settore delle assicurazioni che erogano, in
          ragione  dei  contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
          somme  di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,   anche  in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice
          fiscale  o la partita IVA del beneficiano e dei soggetti le
          cui   prestazioni   sono   state  valutate  ai  fini  della
          quantificazione   della   somma   liquidata.   La  presente
          disposizione  si applica con riferimento alle somme erogate
          a  decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
          del   presente   comma sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti  le  cui  prestazioni  sono state valutate ai fini
          della quantificazione della somma liquidata.
              Il   contenuto,   le   modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni,  nonche'  le specifiche tecniche del formato,
          sono  definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
          delle entrate».
              -  Il  testo  degli  articoli 1, quarto comma, e 1-bis,
          commi  1 e 4, del decreto-legge n. 629 del 1982, convertito
          con  modificazioni  dalla  legge  n.  726  del  1982, e' il
          seguente:
              «Qualora  sulla  base di elementi comunque acquisiti vi
          sia  necessita'  di  verificare  se  ricorrano  pericoli di
          infiltrazione  da  parte della delinquenza di tipo mafioso,
          all'Alto  commissario sono attribuiti, anche in deroga alle
          disposizioni  vigenti,  poteri di accesso e di accertamento
          presso   pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici  anche
          economici,  banche, istituti di credito pubblici e privati,
          societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa'
          che  esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione
          finanziaria,  con la possibilita' di avvalersi degli organi
          di polizia tributaria».
              «Art.  1-bis.  -  1.  Nell'esercizio  dei poteri di cui
          all'art.   1,   quarto   comma,   l'Alto  commissario  puo'
          richiedere  ai  funzionari  responsabili degli uffici delle
          pubbliche   amministrazioni,   degli  enti  pubblici  anche
          economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici
          e  privati,  delle  societa'  fiduciarie  e  di  ogni altro
          istituto  o societa' che esercita la raccolta del risparmio
          o  l'intermediazione finanziaria, nonche' ai presidenti dei
          relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e
          documenti  in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta
          utile,    ai    fini   dell'espletamento   delle   funzioni
          conferitegli.
              (omissis).
              4.  Ove  sussistano le condizioni previste nell'art. 1,
          quarto  comma,  l'Alto commissario puo' altresi' richiedere
          ai  soggetti  indicati  nel comma 1 di effettuare ispezioni
          nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze,
          verifiche  sulle procedure amministrative e sull'esecuzione
          degli  appalti  di opere e forniture e delle concessioni di
          opere  e servizi, nonche' sull'erogazione e sull'impiego di
          finanziamenti   pubblici,   mutui  agevolati  e  contributi
          comunitari,  e di dargli comunicazione dei risultati, anche
          parziali.  Alle verifiche predette puo' procedere lo stesso
          Alto  commissario  direttamente  o  a  mezzo  di funzionari
          appositamente incaricati».