Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

  1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP)  nei  luoghi  di  lavoro  al  fine  di  fornire dati utili per
orientare,  programmare,  pianificare  e  valutare  l'efficacia della
attivita'   di   prevenzione   degli   infortuni   e  delle  malattie
professionali,  relativamente  ai  lavoratori iscritti e non iscritti
agli  enti  assicurativi  pubblici, e per indirizzare le attivita' di
vigilanza,   attraverso   l'utilizzo   integrato  delle  informazioni
disponibili   negli   attuali   sistemi  informativi,  anche  tramite
l'integrazione  di  specifici  archivi  e la creazione di banche dati
unificate.
  2.  Il  Sistema  informativo  di  cui  al comma 1 e' costituito dal
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della
salute,  dal  Ministero  dell'interno, dalle regioni e dalle province
autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  dall'INAIL,  dall'IPSEMA  e
dall'ISPESL,  con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia
e  del  lavoro  (CNEL).  Allo  sviluppo  del  medesimo concorrono gli
organismi   paritetici   e   gli  istituti  di  settore  a  carattere
scientifico,  ivi  compresi quelli che si occupano della salute delle
donne.
  3.  L'INAIL  garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP
e,  a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  per  le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, da adottarsi entro 180
giorni  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione
ed  il  funzionamento  del SINP, nonche' le regole per il trattamento
dei  dati.  Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato  dal  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n. 159, e dei
contenuti  del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale
integrato  per  la  prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze
armate  e  le  forze  di  polizia  partecipano al sistema informativo
relativamente  alle  attivita'  operative  e  addestrative.  Per tale
finalita'   e'   acquisita   l'intesa   dei  Ministri  della  difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze.
  5.  La  partecipazione  delle  parti sociali al Sistema informativo
avviene  attraverso  la  periodica  consultazione in ordine ai flussi
informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
  6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
    a) il quadro produttivo ed occupazionale;
    b) il quadro dei rischi;
    c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
    d)  il  quadro  degli interventi di prevenzione delle istituzioni
preposte;
    e)  il  quadro  degli  interventi  di vigilanza delle istituzioni
preposte.
  7.  La  diffusione  delle informazioni specifiche e' finalizzata al
raggiungimento  di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei
soggetti  destinatari  e  degli  enti  utilizzatori. I dati sono resi
disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della
normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  8.  Le  attivita' di cui al presente articolo sono realizzate dalle
amministrazioni  di  cui  al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse
personali, economiche e strumentali in dotazione.
 
          Note all'art. 8:
              - Per  i  riferimenti del citato decreto legislativo n.
          196 del 2003, si veda nota all'art. 1.
              - Il  testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
          (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 maggio  2005,  n.  112, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
          159  (Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
          legislativo   7 marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 aprile  2006,  n.  99,  supplemento
          ordinario.