Art. 8. Natanti registrati in Stati esteri 1. Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, del Codice, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette alla sovranita' della Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione della copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti; b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti; c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti; d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante; e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dal contratto di assicurazione che rientra nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimita' a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP la convenzione, corredata del certificato di assicurazione predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.
Nota agli articoli 7 e 8: - Per il testo dell'art. 125, lettera b) e comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota alle premesse.