Art. 8. 
  1. Quando esiste un fondato pericolo  di  un  pregiudizio  grave  e
imminente ai diritti della  prsona  costituzionalmente  garantiti,  a
causa del mancato funzionamento dei servizi di  preminente  interesse
generale, conseguente alle modalita' dell'astensione  collettiva  dal
lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato, se il conflitto ha rilevanza  nazionale  o  interregionale,
ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale, negli  altri  casi,  invitano  le  parti  a  desistere  dai
comportamenti  che  determinano  tale  situazione   di   pericolo   e
propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel
piu' breve tempo possibile, invitando le  parti,  in  caso  di  esito
negativo del  medesimo,  ad  attenersi  al  rispetto  della  proposta
eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo  13,
comma 1, lettera a). 
  2. Qualora tale situazione permanga, l'autorita' di cui al comma 1,
sentite,  ove  possibile,  le  organizzazioni  dei   lavoratori   che
promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici  del
servizio, sentiti  inoltre  il  presidente  della  giunta  regionale,
nonche' i sindaci competenti per  territorio,  qualora  il  conflitto
abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a  garantire
le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione od impresa
erogatrice  le  misure  idonee  ad  assicurare  adeguati  livelli  di
funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto  di
sciopero   con   il   godimento    dei    diritti    della    persona
costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza puo' essere emanata, ove
necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di  soggetti
di rapporti di collaborazione che si concretino  in  una  prestazione
d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur  se
non a carattere subordinato. 
  3. L'ordinanza di cui al  comma  2  deve  altresi'  specificare  il
periodo di tempo durante il quale  i  provvedimenti  dovranno  essere
osservati  dalle  parti  e  puo'  anche  limitarsi  ad   imporre   un
differimento  dell'azione,  tale  da  evitare  la  concomitanza   con
astensioni  collettive  dal  lavoro  riguardanti  altri  servizi  del
medesimo settore. 
  4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari  mediante
comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorita' che l'ha emanata,
ai soggetti che promuovono  l'azione,  alle  amministrazioni  o  alle
imprese erogatrici  del  servizio  ed  alle  persone  fisiche  i  cui
nominativi  siano  eventualmente  indicati  nella   stessa,   nonche'
mediante affissione  nei  luoghi  di  lavoro,  da  compiersi  a  cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza  viene
altresi' data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione  sugli
organi  di  stampa,  nazionali  o  locali,  o   mediante   diffusione
attreverso la radio e la televisione pubblica. 
  5. Dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  il
Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere.