Art. 8.
              (Certezza dei tempi in caso di attivita'
                 consultiva e valutazioni tecniche)

1.  Alla  legge  7  agosto  1990,  n. 241,  come da ultimo modificata
dall'articolo  7  della  presente  legge,  sono apportate le seguenti
modificazioni:
 a) all'articolo 16:
1)  al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:  "quarantacinque"  e'
sostituita dalla seguente: "venti";
2)  al  comma  1  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che
comunque  non  puo'  superare  i  venti  giorni dal ricevimento della
richiesta";
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente
di  procedere  indipendentemente dall'espressione del parere. In caso
di  decorrenza  del  termine senza che sia stato comunicato il parere
facoltativo  o  senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie,  l'amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall'espressione  del  parere.  Salvo il caso di omessa richiesta del
parere,  il  responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere  degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione
dei pareri di cui al presente comma";
4)  al  comma 4, le parole: "il termine di cui al comma 1 puo' essere
interrotto"  sono  sostituite  dalle seguenti: ", i termini di cui al
comma 1 possono essere interrotti";
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici";
6) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei
contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni";
 b)  all'articolo  25,  comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "Nei
confronti  degli  atti  delle  amministrazioni centrali e periferiche
dello  Stato  tale  richiesta  e' inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
presso l'amministrazione resistente".
 
          Note all'art. 8:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 16 della gia' citata
          legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   16  (Attivita'  consultiva).  -  1.  Gli  organi
          consultivi  delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          sono  tenuti  a  rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
          richiesti   entro   venti   giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta.  Qualora  siano richiesti di pareri facoltativi,
          sono   tenuti   a   dare   immediata   comunicazione   alle
          amministrazioni  richiedenti  del termine entro il quale il
          parere  sara'  reso, che comunque non puo' superare i venti
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  obbligatorio  o  senza che l'organo
          adito  abbia  rappresentato  esigenze  istruttorie,  e'  in
          facolta'   dell'amministrazione  richiedente  di  procedere
          indipendentemente  dall'espressione  del parere. In caso di
          decorrenza  del  termine  senza che sia stato comunicato il
          parere   facoltativo  o  senza  che  l'organo  adito  abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   l'amministrazione
          richiedente  procede indipendentemente dall'espressione del
          parere.  Salvo  il  caso di omessa richiesta del parere, il
          responsabile  del  procedimento  non puo' essere chiamato a
          rispondere  degli  eventuali  danni derivanti dalla mancata
          espressione dei pareri di cui al presente comma.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 non si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
             4.  Nel  caso  in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze  istruttorie,  i termini di cui al comma 1 possono
          essere  interrotti  per  una  sola  volta  e il parere deve
          essere  reso  definitivamente  entro  quindici giorni dalla
          ricezione   degli   elementi   istruttori  da  parte  delle
          amministrazioni interessate.
             5.  I  pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
          telematici.
             6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato  predispongono
          procedure  di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
          loro richiesti.
             6-bis.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 127 del
          codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 25 della
          gia'  citata  legge  n. 241 del 1990, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa   si   intende   respinta.   In   caso   di  diniego
          dell'accesso,  espresso  o  tacito, o di differimento dello
          stesso  ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
          presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
          sensi  del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
          nei  confronti  degli  atti delle amministrazioni comunali,
          provinciali e regionali, al difensore civico competente per
          ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
          suddetta  determinazione. Qualora tale organo non sia stato
          istituito,  la competenza e' attribuita al difensore civico
          competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
          superiore.  Nei  confronti degli atti delle amministrazioni
          centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
          inoltrata  presso  la  Commissione  per  l'accesso  di  cui
          all'art. 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il
          difensore   civico   o  la  Commissione  per  l'accesso  si
          pronunciano   entro   trenta   giorni  dalla  presentazione
          dell'istanza.  Scaduto  infruttuosamente  tale  termine, il
          ricorso  si  intende  respinto. Se il difensore civico o la
          Commissione  per l'accesso ritengono illegittimo il diniego
          o  il  differimento,  ne  informano  il  richiedente  e  lo
          comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il
          provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
          ricevimento  della  comunicazione  del  difensore  civico o
          della  Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora il
          richiedente  l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
          alla  Commissione,  il  termine  di  cui al comma 5 decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito  della  sua  istanza  al difensore civico o alla
          Commissione  stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
          motivi  inerenti  ai  dati  personali  che si riferiscono a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro  il  termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
          inutilmente  il quale il parere si intende reso. Qualora un
          procedimento  di cui alla sezione III del capo I del titolo
          I  della  parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo  decreto  legislativo n. 196 del 2003, relativo al
          trattamento  pubblico  di  dati  personali  da parte di una
          pubblica  amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
          amministrativi,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
          personali  chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi.  La richiesta di parere sospende il termine
          per  la  pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del
          parere,  e  comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
          inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la propria
          decisione.».