Art. 8. 
 
                   Certificazione delle competenze 
 
  1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze  acquisite  dagli
alunni sono descritte e certificate al termine della scuola  primaria
e, relativamente al termine della scuola secondaria di  primo  grado,
accompagnate anche da valutazione in decimi, ai  sensi  dell'articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 
  2. Per quanto riguarda  il  secondo  ciclo  di  istruzione  vengono
utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio  della
certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del  Ministro  della
pubblica istruzione  22  agosto  2007,  n.  139,  le  conoscenze,  le
abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 
  3.  La  certificazione  finale  ed  intermedia,  gia'   individuata
dall'accordo del 28  ottobre  2004  sancito  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per il riconoscimento dei  crediti  formativi  e  delle
competenze  in  esito  ai  percorsi  di   istruzione   e   formazione
professionale, e' definita dall'articolo 20 del  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226. 
  4. La certificazione relativa agli esami di  Stato  conclusivi  dei
corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e'
disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,  e
successive modificazioni. 
  5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e
ordini  dell'istruzione  sono  determinate  anche  sulla  base  delle
indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la  valutazione  del
sistema  di  istruzione  (INVALSI)  e  delle  principali  rilevazioni
internazionali. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
ricerca,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275,  sono  adottati  i
modelli per le  certificazioni  relative  alle  competenze  acquisite
dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede
ad armonizzare  i  modelli  stessi  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli  2  e  3  del  decreto-legge  ed  a  quelle   del   presente
regolamento. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Per  il testo del decreto del Ministro della pubblica
          istruzione  22  agosto  2007,  n. 139, recante «Regolamento
          recante  norme  in  materia  di adempimento dell'obbligo di
          istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296», vedere le note alle premesse.
             -  Il  testo  dell'Accordo 28 ottobre 2004 in Conferenza
          Unificata  stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera
          c),  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, le
          regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, le
          province,   i   comuni   e  le  comunita'  montane  per  la
          certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei
          crediti  formativi  (Repertorio  atti  n. 790/CU), e' stato
          pubblicato  in  Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6
          dicembre 2004, n. 286.
             -  Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n.  226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.
             -  Per  il  testo  della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
          recante  «Disposizioni  per la riforma degli esami di Stato
          conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria
          superiore», vedere le note alle premesse.
             -  Per  il  testo dell'art. 10, comma 3, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
          «Norme   in   materia   di   autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche», vedere le note alle premesse.