Art. 8. 
 
 Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
 
 
  1. Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance
organizzativa concerne: 
   a)  l'attuazione  delle  politiche  attivate  sulla  soddisfazione
finale dei bisogni della collettivita'; 
   b) l'attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero  la  misurazione
dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel  rispetto  delle
fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e  quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 
   c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attivita' e dei servizi anche attraverso modalita' interattive; 
   d)   la   modernizzazione   e   il    miglioramento    qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e  la  capacita'
di attuazione di piani e programmi; 
   e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle  relazioni  con  i
cittadini, i soggetti interessati, gli utenti  e  i  destinatari  dei
servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme  di  partecipazione  e
collaborazione; 
   f)  l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse,  con   particolare
riferimento al contenimento ed  alla  riduzione  dei  costi,  nonche'
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
   g) la qualita' e la quantita'  delle  prestazioni  e  dei  servizi
erogati; 
   h) il raggiungimento degli  obiettivi  di  promozione  delle  pari
opportunita'.