Art. 8.
           (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza
                  e l'approvvigionamento strategico
                            dell'energia)
1.  L'uso  o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di
impianti  destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento
strategico  dell'energia,  della  sicurezza  e dell'affidabilita' del
sistema,   nonche'   della  flessibilita'  e  della  diversificazione
dell'offerta,   e'   soggetto   ad   autorizzazione   del   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini
della  procedura  di  cui  al  presente  articolo,  per  impianti  si
intendono  i  rigassificatori  di  gas  naturale liquido. Il soggetto
richiedente   l'autorizzazione   deve   allegare  alla  richiesta  di
autorizzazione un progetto preliminare.
2.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato
svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento
che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n.  241,  come  modificata  dalla  presente  legge.  L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta.
3.  Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla
presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al
Ministero  dell'ambiente  uno studio di impatto ambientale attestante
la  conformita'  del  progetto  medesimo  alla  vigente  normativa in
materia  di  ambiente.  Il  Ministero  dell'ambiente  nel  termine di
sessanta   giorni   concede  il  nulla  osta  alla  prosecuzione  del
procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione
dello  strumento  urbanistico, la determinazione costituisce proposta
di  variante  sulla  quale,  tenuto  conto  delle osservazioni, delle
proposte  e  delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della  legge  17  agosto  1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente
entro  novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale
termine,  la  determinazione  della conferenza di servizi equivale ad
approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
5.  Nei  casi  disciplinati dal presente articolo, il procedimento si
conclude   con  un  unico  provvedimento  di  autorizzazione  per  la
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  e  delle opere annesse,
adottato  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa
con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma
3,  la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai
sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
 
          Note all'articolo 8.
              - La   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto  1990,  n.  192,  reca:  "Nuove  norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi".
              - La  legge  17  agosto 1942, n. 1150, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  ottobre 1942, n. 244, reca: "Legge
          urbanistica".