Art. 8 
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. I1 limite previsto dall'articolo 2, comma 618,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria  e
straordinaria  degli  immobili   utilizzati   dalle   amministrazioni
centrali  e  periferiche  dello  Stato  a  decorrere  dal   2011   e'
determinato nella misura del 2 per  cento  del  valore  dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619  a  623  del
citato articolo 2 e i limiti e gli  obblighi  informativi  stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge  23
dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti  di  spesa  sono
concesse dall'Amministrazione centrale  vigilante  o  competente  per
materia, sentito il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si  applicano  nei
confronti  degli  interventi  obbligatori  ai   sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  recante  il  "Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 2008, concernente la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  Per  le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito  dell'organo  interno
di controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione  degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. 
  2. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
nel rispetto dei principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,  nonche'  gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono  tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal  comma  15,  stabilendo  misure
analoghe per il  contenimento  della  spesa  per  locazioni  passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli  immobili.  Per
le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di  comunicazione   previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Le
disposizioni del  comma  15  si  applicano  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti. 
  3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al
comma 222, periodo nono,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa  imputabili,  non
provvede  al  rilascio  gli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia  del  demanio  il  Ministero
dell'economia e finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria  generale
dello Stato effettua una  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di
spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore  di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
  4. Fatti salvi gli investimenti a  reddito  da  effettuare  in  via
indiretta  in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni  con
legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono  destinate  dai
predetti enti  previdenziali  all'acquisto  di  immobili  adibiti  ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche,  secondo
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del  piano
di razionalizzazione di cui al presente comma. L'Agenzia del  demanio
esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli  contratti
di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di
previdenza pubblici". Con decreto di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa  per  consumi  intermedi
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello   Stato,   il
Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31  marzo
2011, criteri ed indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento
della  suddetta  spesa,  sulla  base  della  rilevazione   effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti  dalle  Amministrazioni
ai sensi  del  successivo  periodo,  nonche'  dei  dati  relativi  al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi.  La
Consip S.p.A. fornisce il  necessario  supporto  all'iniziativa,  che
potra'  prendere  in  considerazione  le   eventuali   proposte   che
emergeranno dai lavori dei Nuclei  di  Analisi  e  valutazione  della
spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196  del  2009.  Le
Amministrazioni di cui al  presente  comma  comunicano  al  Ministero
deil'economia e delle finanze dati  ed  informazioni  sulle  voci  di
spesa per consumi intermedi conformemente agli  schemi  nonche'  alle
modalita' di trasmissione  individuate  con  circolare  del  Ministro
dell'Economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi   entro   60   giorni
dall'approvazione del presente decreto.  Sulla  base  dei  criteri  e
delle indicazioni  di  cui  al  presente  comma,  le  amministrazioni
centrali   e   periferiche   dello   Stato   elaborano    piani    di
razionalizzazione che riducono la spesa annua per  consumi  intermedi
del 3 per cento nel 2012 e del 5  per  cento  a  decorrere  dal  2013
rispetto alla spesa del 2009  al  netto  delle  assegnazioni  per  il
ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del  decreto-legge
185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30  giugno  2011  al  Ministero
dell'Economia   e   delle   finanze   ed   attuati   dalle    singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso  di
mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad
una riduzione del 10  per  cento  degli  stanziamenti  relativi  alla
predetta spesa. In caso  di  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del
piano, le risorse a  disposizione  dell'Amministrazione  inadempiente
sono ridotte dell'8 per cento rispetto  allo  stanziamento  dell'anno
2009. A regime il piano viene  aggiornato  annualmente,  al  fine  di
assicurare che la spesa complessiva  non  superi  il  limite  fissato
dalla presente disposizione. 
  6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 12  novembre
2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  gli
enti  previdenziali  e  assistenziali  vigilati  stipulano   apposite
convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e  la
realizzazione dei poli logistici  integrati,  riconoscendo  canoni  e
oneri agevolati nella misura ridotta del 30  per  cento  rispetto  al
parametro  minimo  locativo  fissato  dall'Osservatorio  del  mercato
immobiliare  in   considerazione   dei   risparmi   derivanti   dalle
integrazioni logistiche e funzionali. 
  7. Ai fini della realizzazione dei  poli  logistici  integrati,  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   gli   enti
previdenziali e  assistenziali  vigilati  utilizzano  sedi  uniche  e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite  in  uso
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  8. Gli immobili acquistati e adibiti  a  sede  dei  poli  logistici
integrati hanno natura strumentale. Per  l'integrazione  logistica  e
funzionale  delle  sedi  territoriali  gli   enti   previdenziali   e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma  diretta  e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di  immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi  di  alienazione  di  unita'  immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati  possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare  a
sede dei poli logistici integrati. Le somme  residue  sono  riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della  normativa  vigente.  I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri  di  definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento  dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti  concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti  i  seguenti  periodi:  "Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n.  165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili  di
loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali
e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e'  effettuata  con
le modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. 
  10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di  indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa,  all'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  dopo  la
lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; ". 
  11. Le somme relative ai rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace,  sono  riassegnati  al  fondo  per   il   finanziamento   della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1,  comma
46, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  La  disposizione  del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente   provvedimento   e   non   ancora
riassegnati. 
  12. Al fine di adottare  le  opportune  misure  organizzative,  nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 il  termine  di  applicazione
delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  28  e  29  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di  rischio  da  stress
lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010. 
  13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "2009 e
2010", sono sostituite dalle seguenti:  "2009,  2010,  2011,  2012  e
2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'anno 2014"; le parole: "all'anno 2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'anno 2013". 
  14. Fermo quanto previsto dall'art.  9,  le  risorse  di  cui  all'
articolo 64, comma 9, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. 
  15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte  degli
enti  pubblici  e  privati  che  gestiscono  forme  obbligatorie   di
assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da parte
degli stessi enti,  delle  somme  rivenienti  dall'alienazione  degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari,  sono  subordinate  alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  da
attuarsi con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  del
Lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle Finanze.