(Accordo - art. 8)
    ARTICOLO 8 
 
    1. L'ICRANET sara' autorizzato ad impiantare nella  propria  sede
sistemi di comunicazione. 
    2. Il Governo italiano adottera' tutti i provvedimenti idonei ad 
    agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali 
    sistemi  di  comunicazione,  conformemente  alle   leggi   e   ai
regolamenti italiani. 
    3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a 
    qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione 
    ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite 
    qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a 
    restrizioni  di  qualsiasi  tipo  o  essere  violata  nella   sua
riservatezza.