Art. 8 Il consiglio scientifico 1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto: a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto; b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non e' attribuito alcun emolumento aggiuntivo. 2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonche' per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita' scientifica dell'ente. 3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.
Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 5.