Art. 8 
 
 
                      Il consiglio scientifico 
 
  1. Il consiglio scientifico,  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto: 
    a) dal Presidente e  da  cinque  membri,  scelti  tra  professori
universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche  stranieri,  di
comprovata qualificazione  scientifica,  nei  settori  di  competenza
dell'Istituto; 
    b)  da  un  membro  eletto  dal   personale   tecnico-scientifico
dell'ISPRA, al quale non e' attribuito alcun emolumento aggiuntivo. 
  2.  Il  consiglio  formula   suggerimenti   e   proposte   per   la
predisposizione del piano triennale  e  l'aggiornamento  annuale  dei
piani di ricerca, nonche' per il migliore svolgimento delle  funzioni
attribuite  dalla  legge  all'Istituto.  Il   consiglio   scientifico
definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5  giugno  1998,
n. 204, strumenti  e  modalita'  per  la  valutazione  dell'attivita'
scientifica dell'ente. 
  3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  si
          veda nelle note all'art. 5.