Art. 8. 
 
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285  del
   1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi) 
 
  1. All'articolo 46, comma 1, del decreto  legislativo  n.  285  del
1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Non  rientrano
nella definizione di veicolo: 
    a) le macchine per uso di bambini,  le  cui  caratteristiche  non
superano i limiti stabiliti dal regolamento; 
    b) le macchine per uso di invalidi,  rientranti  tra  gli  ausili
medici  secondo  le  vigenti  disposizioni  comunitarie,   anche   se
asservite da motore». 
  2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo  n.  285  del
1992,  dopo  le  parole:  «riservate  ai  pedoni»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, secondo le modalita' stabilite  dagli  enti  proprietari
delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7». 
 
 
          Note all'articolo 8 
            - Si riporta il comma 1,  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            46. Nozione di veicolo. 
            1. Ai fini delle norme del presente codice, si  intendono
          per veicoli tutte le  macchine  di  qualsiasi  specie,  che
          circolano sulle strade  guidate  dall'uomo.  Non  rientrano
          nella definizione di veicolo: 
            a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche
          non superano i limiti stabiliti dal regolamento; 
            b) le macchine per uso di invalidi,  rientranti  tra  gli
          ausili medici secondo le vigenti disposizioni  comunitarie,
          anche se asservite da motore. 
            - Si riporta il comma 7, dell'articolo  190  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            190. Comportamento dei pedoni. 
            7. Le macchine per uso di bambini o di persone  invalide,
          anche se asservite da motore, con  le  limitazioni  di  cui
          all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada
          riservate ai pedoni , secondo le modalita' stabilite  dagli
          enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo  6  e
          7.