Art. 8. 
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura) 
 
1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006,  n.  146,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1: 
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
«a) gli ufficiali di polizia  giudiziaria  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
appartenenti  alle   strutture   specializzate   o   alla   Direzione
investigativa antimafia,  nei  limiti  delle  proprie  competenze,  i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque,  al
solo fine di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-  ter,
nonche' nel libro II, titolo XII, capo III,  sezione  I,  del  codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti
previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  nonche'  ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
dall'articolo 3 della legge  20  febbraio  1958,  n.  75,  anche  per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od  occultano  denaro,
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il  reato
o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o  ne
consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali»; 
2) alla lettera b),  dopo  le  parole:  «commessi  con  finalita'  di
terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»; 
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli
ufficiali e agenti  di  polizia  giudiziaria  e  agli  ausiliari  che
operano  sotto  copertura  quando  le  attivita'  sono  condotte   in
attuazione di operazioni  autorizzate  e  documentate  ai  sensi  del
presente articolo. La disposizione di cui al  precedente  periodo  si
applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
comma 1»; 
c) al comma 2, dopo le parole:  «o  indicazioni  di  copertura»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  rilasciati  dagli  organismi  competenti
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5,»; 
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
«3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2  e'  disposta
dagli organi di vertice  ovvero,  per  loro  delega,  dai  rispettivi
responsabili di livello almeno  provinciale,  secondo  l'appartenenza
del personale di  polizia  giudiziaria  impiegato,  d'intesa  con  la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis  e  3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di  cui  ai
commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito  denominate  "attivita'   antidroga",   e'   specificatamente
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga  o,  sempre
d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili di livello  almeno  provinciale,  secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»; 
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
«4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni  di  cui  ai
commi  1  e  2  deve  dare  preventiva  comunicazione   all'autorita'
giudiziaria  competente  per  le  indagini.   Dell'esecuzione   delle
attivita' antidroga e' data  immediata  e  dettagliata  comunicazione
alla Direzione  centrale  per  i  servizi  antidroga  e  al  pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario  o  se  richiesto
dal pubblico ministero e, per le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria  responsabile  dell'operazione,
nonche'  quelli  degli  eventuali  ausiliari  e  interposte   persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
modalita' e dei soggetti che vi partecipano,  nonche'  dei  risultati
della stessa»; 
f) al comma 5, le parole: «avvalersi di  ausiliari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «avvalersi  di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di
ausiliari e di interposte persone,»; 
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
«6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti  elementi  probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  limitatamente  ai  casi
previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le  autorita'  doganali,
limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, possono omettere  o  ritardare  gli  atti  di  propria
competenza, dandone immediato avviso, anche  oralmente,  al  pubblico
ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministeromotivato rapporto entro le  successive  quarantotto
ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo  immediato  avviso  deve
pervenire alla Direzione centrale per  i  servizi  antidroga  per  il
necessario coordinamento anche in ambito internazionale»; 
h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
«6-bis.  Quando  e'  necessario  per  acquisire  rilevanti   elementi
probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei  responsabili
dei delitti di cui all'articolo 630 del codice  penale,  il  pubblico
ministero puo' richiedere che  sia  autorizzata  la  disposizione  di
beni,  denaro  o  altra  utilita'  per  l'esecuzione  di   operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le  modalita'.
Il giudice provvede con decreto motivato»; 
i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «nonche'
delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e  di  quelle  di   cui
all'articolo 70 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»; 
l) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e  i  provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai  sensi  del  comma  7  sono  senza
ritardo  trasmessi,  a  cura  del  medesimo  pubblico  ministero,  al
procuratore  generale  presso  la  corte  d'appello.  Per  i  delitti
indicati all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
penale,  la  comunicazione  e'  trasmessa  al  procuratore  nazionale
antimafia»; 
m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per
lo svolgimento dei compiti d'istituto»; 
n) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
«10. Chiunque  indebitamente  rivela  ovvero  divulga  i  nomi  degli
ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che   effettuano   le
operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il  fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni»; 
o) al comma 11 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
«f-bis) l'articolo  7  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,  n.  82,  e
successive modificazioni». 
2. Al  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
«Art. 97. - (Attivita' sotto copertura).  -  1.  Per  lo  svolgimento
delle attivita' sotto copertura concernenti i  delitti  previsti  dal
presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo
9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»; 
b) l'articolo 98 e' abrogato. 
3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il  comma  2
e' inserito il seguente: 
«2-bis. Gli ufficiali e gli  agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche
appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli  ausiliari,  nonche'
le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado  del
procedimento, in ordine alle  attivita'  svolte  sotto  copertura  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, invitati a fornire le  proprie  generalita',  indicano
quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime». 
4. Alle norme di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto  legislativo  28
luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 115, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita'
di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel
corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive  modificazioni,  contengono
le generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel  corso  delle
attivita' medesime»; 
b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le  seguenti:
«degli operatori sotto copertura,»; 
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali  e  degli  agenti  di
polizia giudiziaria,  anche  appartenenti  ad  organismi  di  polizia
esteri, degli ausiliari  e  delle  interposte  persone,  che  abbiano
operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'articolo  9  della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive  modificazioni,  si  svolge
sempre con le cautele necessarie  alla  tutela  e  alla  riservatezza
della persona sottoposta all'esame e con  modalita'  determinate  dal
giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a
evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»; 
3) al comma 3 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di  polizia
giudiziaria, anche  appartenenti  ad  organismi  di  polizia  esteri,
nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita'  dai
medesimi svolte nel corso delle operazioni  sotto  copertura  di  cui
all'articolo 9 della legge  16  marzo  2006,  n.  146,  e  successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il  presidente  dispone  le
cautele  idonee  ad  evitare  che  il  volto  di  tali  soggetti  sia
visibile». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16  marzo
          2006,  n.  146,  recante:  «Ratifica  ed  esecuzione  della
          Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro  il
          crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
          generale  il  15  novembre  2000  ed  il  31  maggio  2001»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n.  85,
          S.O.), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
          disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili: 
              a) gli ufficiali di polizia giudiziaria  della  Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e
          648-ter, nonche'  nel  libro  II,  titolo  XII,  capo  III,
          sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti  armi,
          munizioni, esplosivi, ai  delitti  previsti  dall'art.  12,
          commi  1,  3,  3-bis  e  3-ter,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'art. 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e dall'art. 3 della legge 20  febbraio  1958,  n.  75,
          anche per interposta  persona,  danno  rifugio  o  comunque
          prestano assistenza agli associati,  acquistano,  ricevono,
          sostituiscono  od  occultano   denaro,   armi,   documenti,
          sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero  cose  che
          sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere  il
          reato o altrimenti ostacolano l'individuazione  della  loro
          provenienza o ne consentono l'impiego o compiono  attivita'
          prodromiche e strumentali; 
              b) gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  appartenenti
          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di
          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della
          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto
          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche
          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla
          lettera a). 
              1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1. 
              2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'. 
              3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi1  e  2
          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1,  3,  3-bis  e
          3-ter, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di  cui  ai  commi1  e  2  in
          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  di  seguito  denominate  «attivita'  antidroga»,   e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato. 
              4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per  le   indagini.
          Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
          e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i
          servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
          indagini.  Se  necessario  o  se  richiesto  dal   pubblico
          ministero  e,  per  le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
          Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato  il
          nominativo   dell'ufficiale    di    polizia    giudiziaria
          responsabile   dell'operazione,   nonche'   quelli    degli
          eventuali ausiliari  e  interposte  persone  impiegati.  Il
          pubblico ministero deve  comunque  essere  informato  senza
          ritardo,  a   cura   del   medesimo   organo,   nel   corso
          dell'operazione, delle modalita'  e  dei  soggetti  che  vi
          partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 
              5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1
          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di
          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non
          punibilita' prevista per medesimi  casi.  Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 
              6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 73 e 74, gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,
          nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e  le  autorita'
          doganali, limitatamente ai citati  articoli  73  e  74  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 309 del  1990,  e  successive  modificazioni,
          possono  omettere  o  ritardare   gli   atti   di   propria
          competenza, dandone immediato avviso, anche  oralmente,  al
          pubblico  ministero,  che  puo'  disporre  diversamente,  e
          trasmettendo  allo  stesso  pubblico   ministero   motivato
          rapporto  entro  le  successive  quarantotto  ore.  Per  le
          attivita' antidroga,  il  medesimo  immediato  avviso  deve
          pervenire alla Direzione centrale per i  servizi  antidroga
          per   il   necessario   coordinamento   anche   in   ambito
          internazionale. 
              6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti di  cui  all'art.  630
          del codice penale, il pubblico  ministero  puo'  richiedere
          che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra
          utilita' per l'esecuzione  di  operazioni  controllate  per
          pagamento  del  riscatto,  indicandone  le  modalita'.   Il
          giudice provvede con decreto motivato. 
              7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'art.  70  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis,
          del  codice  di  procedura  penale,  la  comunicazione   e'
          trasmessa al procuratore nazionale antimafia. 
              9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto. 
              10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni. 
              11. Sono abrogati: 
                a) l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre  1991,  n.
          419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
          1992, n. 172, e successive modificazioni; 
                b) l'art. 12-quater del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356; 
                c) l'art. 12, comma 3-septies, del testo unico di cui
          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                d) l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,  n.
          269; 
                e) l'art. 4 del decreto-legge  18  ottobre  2001,  n.
          374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2001, n. 438; 
                f) l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; 
              f-bis) l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991, n. 82, e successive modificazioni.». 
              - L'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309 recante: «Testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 1990, n.  255,  S.O.,  abrogato  dalla
          presente legge, recava: «Art. 98. Ritardo o omissione degli
          atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione
          internazionale». 
              -  Si  riporta  testo  dell'art.  497  del  codice   di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 497 (Atti preliminari all'esame dei testimoni). -
          1.  I  testimoni  sono   esaminati   l'uno   dopo   l'altro
          nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 
              2.  Prima  che  l'esame  abbia  inizio,  il  presidente
          avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo
          che si tratti di persona minore degli anni quattordici,  il
          presidente   avverte   altresi'    il    testimone    delle
          responsabilita' previste dalla legge penale per i testimoni
          falsi o  reticenti  e  Io  invita  a  rendere  la  seguente
          dichiarazione: «Consapevole della responsabilita' morale  e
          giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  impegno  a
          dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e'
          a mia conoscenza». Lo invita quindi a  fornire  le  proprie
          generalita'. 
              2-bis.  Gli  ufficiali  e   gli   agenti   di   polizia
          giudiziaria, anche appartenenti  ad  organismi  di  polizia
          esteri,  gli  ausiliari,  nonche'  le  interposte  persone,
          chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento,
          in ordine alle attivita' svolte sotto  copertura  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
          modificazioni, invitati a fornire le  proprie  generalita',
          indicano quelle di copertura  utilizzate  nel  corso  delle
          attivita' medesime. 
              3. L'osservanza  delle  disposizioni  del  comma  2  e'
          prescritta a pena di nullita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 115 del citato  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «  Art.  115  (Annotazioni  e  verbali  della   polizia
          giudiziaria). - 1. Le annotazioni ,previste dall'art.  357,
          comma 1 del codice contengono l'indicazione  dell'ufficiale
          o dell'agente di polizia giudiziaria  che  ha  compiuto  le
          attivita' di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo  in
          cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro
          risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il
          compimento di atti si avvale di altre persone,  la  polizia
          giudiziaria annota altresi' le relative  generalita'  e  le
          altre indicazionipersonali utili per la identificazione. 
              1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti
          le attivita' di indagine condotte da ufficiali o agenti  di
          polizia  giudiziaria  nel  corso  delle  operazioni   sotto
          copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16  marzo  2006,
          n.  146,  e   successive   modificazioni,   contengono   le
          generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel  corso
          delle attivita' medesime. 
              2. Copia delle annotazioni  e  dei  verbali  redatti  a
          norma  dell'art.  357  del  codice  e'  conservata   presso
          l'ufficio di polizia giudiziaria.».