Art. 8 Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. L'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.". 2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "Art. 132. Abusiva attivita' finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.". 2. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: "1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106."; b) al terzo comma, primo periodo, le parole: "e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: ", 1-ter e 1-quater"; c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 107" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 111". 4. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola "bancario" e' soppressa; b) al comma 1-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.". 5. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 le parole "presso una banca nonche' i dipendenti di banche" sono sostituite dalle seguenti: "presso una banca o un intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari". 6. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 le parole: "dell'articolo 108, commi 3 e 4 e dell'articolo 110 comma 4" sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.". 7. Al comma 2 dell'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "dall'articolo 20 comma 2," sono inserite le seguenti: "anche in quanto richiamati dall'articolo 110". 8. Al comma 1 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "e 110 commi 1, 2 e 3" sono soppresse e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000.". 9. Al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nel comma 1" sono inserite le seguenti: "e nel comma 1-bis". 10. L'articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. 11. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente articolo: "Art. 145-bis. Procedure contenziose 1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. 2. Avverso i provvedimenti di cui primo comma, e' ammesso ricorso dell'interessato alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Organismo. Il ricorso e' notificato all'Organismo entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e depositato presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notificazione predetta. 3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione della dell'esecutivita' del provvedimento impugnato per gravi motivi. 4. La decisione del TAR e' impugnabile dinanzi il Consiglio di Stato e copia della stessa e' trasmessa all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.". 12. L'articolo 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
Note all'art. 8: - Si riporta l'intero art. 58 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita' . 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti . 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. 5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente. 7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106». - Si riporta il testo degli articoli 133, 137,139 e 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente decreto: «Art. 133 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche. 1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche. 1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. 1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola «finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106. 2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento. 3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del presente decreto o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 111.» «Art. 137 (Mendacio e falso interno). - 1. 1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.». «Art. 139 (Partecipazioni in banche, in societa' finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari). - 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'art. 24 commi 1 e 3, dell'art. 25, commi 3 e 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,820 a 258.225 euro. 1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art. 19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2 anche in quanto richiamati dall'art. 110, fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni. 3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie capogruppo.» - Si riporta il testo dell'art. 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto: «Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari). - 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 a euro 258.228. 1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni.».