Art. 8 
 
             Competenze delle regioni a statuto speciale 
                      e delle province autonome 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in  conformita'  ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione  nonche'  alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a dare  attuazione  alle  disposizioni  della
legge stessa.