Articolo 8 
 
 
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 182 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: “e di recupero” sono  inserite  le
seguenti: “e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di  riciclaggio  o
di recupero”; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. E' vietato smaltire
i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti,  fatti  salvi  eventuali  accordi  regionali  o
internazionali, qualora gli  aspetti  territoriali  e  l'opportunita'
tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di  utenza  servita
lo richiedano.”; 
    c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
    “4.  Nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel   decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi  impianti  possono  essere  autorizzate  solo  se  il  relativo
processo di combustione garantisca un  elevato  livello  di  recupero
energetico. 
    5. Le attivita' di smaltimento  in  discarica  dei  rifiuti  sono
disciplinate secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.”; 
    d) il comma 7 e' abrogato. 
 
 
          Note all'art. 8 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  182  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 182. Smaltimento dei rifiuti. 
              1.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  e'   effettuato   in
          condizioni di sicurezza e  costituisce  la  fase  residuale
          della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
          competente  autorita',  della  impossibilita'  tecnica   ed
          economica di esperire le  operazioni  di  recupero  di  cui
          all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne
          la disponibilita' di tecniche sviluppate su una  scala  che
          ne consenta l'applicazione in condizioni  economicamente  e
          tecnicamente valide  nell'ambito  del  pertinente  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate o prodotte in ambito  nazionale,  purche'  vi  si
          possa accedere a condizioni ragionevoli. 
              2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono
          essere il piu'  possibile  ridotti  sia  in  massa  che  in
          volume,  potenziando  la  prevenzione  e  le  attivita'  di
          riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo,  ove
          possibile, la priorita' per quei rifiuti  non  recuperabili
          generati nell'ambito  di  attivita'  di  riciclaggio  o  di
          recupero. 
              3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non  pericolosi
          in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
          fatti salvi eventuali accordi regionali  o  internazionali,
          qualora gli aspetti territoriali e  l'opportunita'  tecnico
          economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
          lo richiedano. 
              4.  Nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute   nel
          decreto  legislativo   11   maggio   2005,   n.   133,   la
          realizzazione e  la  gestione  di  nuovi  impianti  possono
          essere  autorizzate  solo  se  il  relativo   processo   di
          combustione  garantisca  un  elevato  livello  di  recupero
          energetico. 
              5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
          sono  disciplinate  secondo  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 13 gennaio 2003, n.  36,  di  attuazione  della
          direttiva 1999/31/CE. 
              6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti   in   fognatura   e'
          disciplinato dall'articolo 107, comma 3. 
              7. (Abrogato) 
              8. >>