Art. 8 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. I fabbisogni standard  delle  Citta'  metropolitane,  una  volta
costituite,   sono   determinati,   relativamente    alle    funzioni
fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 6,
lettere e) e f), della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e  successive
modificazioni, secondo le  norme  del  presente  decreto,  in  quanto
compatibili. 
  2. Fermo restando il rispetto degli  obiettivi  di  servizio  e  di
erogazione dei livelli essenziali delle  prestazioni,  la  differenza
positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno  finanziario,  fra
il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto
e la spesa effettiva cosi' come  risultante  dal  bilancio  dell'ente
locale, e' acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso
di  esercizio  delle  funzioni  in  forma  associata,  la  differenza
positiva di cui al primo periodo e'  ripartita  fra  i  singoli  enti
partecipanti in ragione degli oneri  e  degli  obblighi  gravanti  su
ciascuno di essi in base all'atto costitutivo. 
  3. La Societa' per gli studi di settore-Sose  s.p.a.  e  l'Istituto
per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attivita'
di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e  al
rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo  non
si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  5. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 novembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Bossi, Ministro per le riforme per il
                                federalismo 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'art. 8: 
              − Il testo vigente dell'art. 23, comma 6, lettere e)  e
          f), della  citata  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e'  il
          seguente: 
              «Art.   23   (Norme   transitorie   per    le    citta'
          metropolitane). − (Omissis). 
              6.  Al  fine  dell'istituzione   di   ciascuna   citta'
          metropolitana, il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro
          trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro dell'interno,  del
          Ministro per le riforme per il  federalismo,  del  Ministro
          per la semplificazione  normativa  e  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione,  dell'economia  e
          delle finanze e per i rapporti con  il  Parlamento,  uno  o
          piu'  decreti  legislativi,  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              (Omissis); 
                e) previsione che, ai soli  fini  delle  disposizioni
          concernenti  le  spese  e  l'attribuzione   delle   risorse
          finanziarie alle citta' metropolitane,  con  riguardo  alla
          popolazione e  al  territorio  metropolitano,  le  funzioni
          fondamentali  della  provincia  sono  considerate,  in  via
          provvisoria,    funzioni    fondamentali    della    citta'
          metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei
          suoi organi definitivi; 
                f) previsione che,  per  le  finalita'  di  cui  alla
          lettera   e),   siano   altresi'    considerate    funzioni
          fondamentali della citta' metropolitana, con riguardo  alla
          popolazione e al territorio metropolitano: 
                  1) la pianificazione territoriale generale e  delle
          reti infrastrutturali; 
                  2)  la  strutturazione  di  sistemi  coordinati  di
          gestione dei servizi pubblici; 
                  3) la promozione e il coordinamento dello  sviluppo
          economico e sociale. 
              (Omissis)». 
              − Il testo vigente dell'art. 27 della  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 27 (Coordinamento della finanza delle  regioni  a
          statuto speciale  e  delle  province  autonome).  −  1.  Le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti   speciali,
          concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
          e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri  da
          essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'  interno  e
          all'assolvimento  degli  obblighi  posti   dall'ordinamento
          comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
          di attuazione dei rispettivi statuti, da definire,  con  le
          procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine
          di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti
          legislativi di cui all'articolo 2 e  secondo  il  principio
          del graduale superamento del criterio della  spesa  storica
          di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
          della  Costituzione,  conformemente   a   quanto   previsto
          dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
                a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
                b)   definiscono   i   principi    fondamentali    di
          coordinamento del sistema tributario con  riferimento  alla
          potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  in
          materia di tributi regionali, provinciali e locali; 
                c) individuano forme di fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
          definiranno le corrispondenti  modalita'  di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all'articolo  4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo».