Art. 8. (Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; c) possibilita', per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma. 4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'articolo 8: - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.. - Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari» - Per gli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 si veda nella note all'articolo 6. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come modificato dall'art 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Art. 12 Trattamento economico del personale docente universitario. Al personale insegnante delle universita' ed istituti d'istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato e' attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilita', nella misura di cui alla tabella allegata. Detto assegno e' sostitutivo dell'indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni. L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito in base ad un solo titolo e non e' cumulabile con altri assegni o indennita' di analoga natura ne' con trattamenti economici onnicomprensivi. Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio. Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo. Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale. L'incarico non puo' avere durata superiore a 5 anni e non e' immediatamente rinnovabile. Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art 24 della L. 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973. I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo.» Si riporta il testo dell'art. 3-ter del D.L. 10 novembre 2008 n.180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-ter (Valutazione dell'attivita' di ricerca). - 1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorita' accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche. 2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. 3. (abrogato) 4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.»