Art. 8 
 
     Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano 
 
  1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei  trasporti,  le
regioni prevedono specifiche semplificazioni per il  procedimento  di
autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di  distribuzione
di metano  e  di  adeguamento  di  quelli  esistenti  ai  fini  della
distribuzione del metano. 
  2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano  nei  trasporti,
gli  impianti  di  distribuzione  di  metano   e   le   condotte   di
allacciamento che li collegano alla rete  esistente  dei  metanodotti
sonodichiarati opere di pubblica utilita' e  rivestono  carattere  di
indifferibilita' e di urgenza.