Art. 8 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3 e dell'allegato I, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro. 2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta'. 3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Note all'art. 8: - La legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.