Art. 8 
 
 
                              Decisione 
 
  1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura
di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore
a cinque. 
  2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure
di  prevenzione  di  cui  all'articolo  6,  nel  provvedimento   sono
determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a  tale  misura
deve osservare. 
  3. A tale scopo, qualora  la  misura  applicata  sia  quella  della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si  tratti  di  persona
indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale  prescrive
di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca  di  un  lavoro,  di
fissare la propria dimora, di  farla  conoscere  nel  termine  stesso
all'autorita' di pubblica sicurezza e  di  non  allontanarsene  senza
preventivo avviso all'autorita' medesima. 
  4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare  le
leggi, e di non allontanarsi dalla  dimora  senza  preventivo  avviso
all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive,  altresi',  di
non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne  e
sono sottoposte a misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza,  di  non
rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina  piu'  presto
di una data ora e senza  comprovata  necessita'  e,  comunque,  senza
averne data  tempestiva  notizia  all'autorita'  locale  di  pubblica
sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non  partecipare  a
pubbliche riunioni. 
  5. Inoltre, puo' imporre  tutte  quelle  prescrizioni  che  ravvisi
necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa  sociale;  ed,  in
particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o
piu' Province. 
  6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo  di  soggiorno  nel
comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di  soggiorno,
puo' essere inoltre prescritto: 
    1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza  preventivo
avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 
    2) di presentarsi all'autorita' di  pubblica  sicurezza  preposta
alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 
  7. Alle persone di cui al  comma  6  e'  consegnata  una  carta  di
permanenza da portare con se' e da esibire ad  ogni  richiesta  degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
  8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della  Repubblica,
al   procuratore   generale   presso   la   Corte   di   appello   ed
all'interessato.