Art. 8 
 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   2010/24/UE
  sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero  dei  crediti
  risultanti da dazi, imposte ed altre misure,  nonche'  disposizioni
  in materia di imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/24/UE   del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 
  2.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive  2009/69/CE   e
2009/162/UE, nonche' di adeguare  l'ordinamento  nazionale  a  quello
dell'Unione europea, al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso; 
      2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
        «In deroga al terzo e al  quarto  comma,  le  prestazioni  di
servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un  soggetto  passivo  non
stabilito nel territorio  dello  Stato  a  un  soggetto  passivo  ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui  agli
articoli  7-quater  e  7-quinquies,  rese  da  un  soggetto   passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non
e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in  cui  sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla  data
di maturazione dei corrispettivi.  Se  anteriormente  al  verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, la prestazione di servizi  si  intende  effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le  stesse
prestazioni, se effettuate  in  modo  continuativo  nell'arco  di  un
periodo superiore a un anno  e  se  non  comportano  pagamenti  anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate  al  termine
di  ciascun  anno  solare  fino  all'ultimazione  delle   prestazioni
medesime»; 
    b) all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «Trattato
istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
    c) all'articolo 7-bis, comma 3: 
      1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante  sistemi
di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia  elettrica»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni  di  gas  attraverso  un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
connessa a tale sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento»; 
      2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
di freddo»; 
    d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «g) la concessione dell'accesso a un sistema  di  gas  naturale
situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa  a  un  tale
sistema,  al   sistema   dell'energia   elettrica,   alle   reti   di
riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri
servizi direttamente collegati»; 
    e) all'articolo 8-bis, primo comma: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi»  sono
inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in  alto  mare  e»  e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e  243
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66»; 
      3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse; 
      4) alla lettera d), le parole: «escluso, per  le  navi  adibite
alla pesca costiera  locale,  il  vettovagliamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo»; 
      5) alla lettera e): 
        5. 1) le parole: «di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»; 
        5. 2)  le  parole:  «di  cui  alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»; 
      6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
        «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da  quelle  di  cui
alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai  bisogni  delle
navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis)  e  c)  e  del
loro carico»; 
    f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole:  «di  cui  al
terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»; 
    g) all'articolo 17, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso  delle  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un  altro
Stato membro dell'Unione, il  committente  adempie  gli  obblighi  di
fatturazione  e  di  registrazione  secondo  le  disposizioni   degli
articoli  46  e  47  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni»; 
    h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  d)  del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per  un
importo  superiore  al  50  per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le
operazioni effettuate, prestazioni di  lavorazione  relative  a  beni
mobili  materiali,  prestazioni  di  trasporto  di  beni  e  relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai
trasporti di beni e relative prestazioni di  intermediazione,  ovvero
prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  lettera
a-bis)»; 
    i) all'articolo 67: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «,  con  sospensione  del
pagamento  dell'imposta  qualora  si  tratti  di  beni  destinati   a
proseguire  verso  altro  Stato  membro  della  Comunita'   economica
europea» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati
a essere trasferiti in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,
eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui  all'allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2  luglio
1993,   e   successive   modificazioni,    previamente    autorizzate
dall'autorita' doganale. 
        2-ter. Per fruire della sospensione di  cui  al  comma  2-bis
l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in  un  altro
Stato membro nonche', a  richiesta  dell'autorita'  doganale,  idonea
documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi  beni
in un altro Stato membro dell'Unione»; 
    l)  all'articolo  68,  la  lettera  g-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «g-bis) le importazioni di  gas  mediante  un  sistema  di  gas
naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore  o
di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»; 
    m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 72. - (Operazioni non  imponibili).  -  1.  Agli  effetti
dell'imposta, le seguenti  operazioni  sono  non  imponibili  e  sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: 
        a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei  confronti  delle  sedi  e  dei  rappresentanti   diplomatici   e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
        b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei  quartieri
generali  militari  internazionali  e  degli  organismi   sussidiari,
installati  in  esecuzione   del   Trattato   del   Nord   Atlantico,
nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   istituzionali,   nonche'
all'amministrazione   della   difesa   qualora   agisca   per   conto
dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; 
        c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei  confronti   dell'Unione   europea,   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica,  della  Banca  centrale  europea,  della  Banca
europea per gli investimenti e degli organismi istituiti  dall'Unione
cui si applica il protocollo sui privilegi e  sulle  immunita'  delle
Comunita'  europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile  1965,   reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n.  437,  alle  condizioni  e  nei
limiti fissati da  detto  protocollo  e  dagli  accordi  per  la  sua
attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che  cio'  non  comporti
distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei  confronti  di
imprese o  enti  per  l'esecuzione  di  contratti  di  ricerca  e  di
associazione conclusi con l'Unione, nei limiti,  per  questi  ultimi,
della partecipazione dell'Unione stessa; 
        d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  e  delle  sue
istituzioni  specializzate  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni
istituzionali; 
        e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Istituto  universitario  europeo  e  della  Scuola
europea   di   Varese   nell'esercizio   delle    proprie    funzioni
istituzionali; 
        f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali  organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano  applicazione  per
gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo  superiore  ad  euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le  disposizioni  non  si
applicano alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro  300  non  si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non  imponibilita'  relativamente  all'imposta  opera   alle   stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui  viene  concessa  l'esenzione
dai diritti di accisa. 
      3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
relative  alle  imposte  sulla  cifra  di   affari   si   riferiscono
all'imposta sul valore aggiunto»; 
    n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato; 
    o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o
alla «Comunita' economica europea» ovvero  alle  «Comunita'  europee»
devono intendersi riferiti  all'«Unione  europea»  e  i  richiami  al
«Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea»  devono  intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 
  3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 38: 
      1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti  ad  accisa  i  prodotti  energetici,
l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali  definiti
dalle disposizioni dell'Unione europea  in  vigore,  escluso  il  gas
fornito mediante un sistema di gas naturale  situato  nel  territorio
dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»; 
      2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
        «c-bis) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di  gas
mediante  un  sistema  di  gas  naturale   situato   nel   territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o  di
raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni»; 
    b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas  naturale  situato  nel  territorio
dell'Unione europea o  una  rete  connessa  a  un  tale  sistema,  le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o  di  freddo
mediante reti  di  riscaldamento  o  di  raffreddamento,  nonche'  le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 
  4. All'articolo 83  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  dei  controlli  in
materia di IVA  all'importazione,  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto  con  il  direttore
dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le  modalita'  per
l'attivazione di un  sistema  completo  e  periodico  di  scambio  di
informazioni tra l'autorita' doganale e quella  fiscale,  da  attuare
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica». 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f)  a
m), e 3  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 8: 
              La direttiva 2010/24/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
          marzo 2010, n. L 84. 
              La direttiva 2009/69/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  4
          luglio 2009, n. L 175. 
              La direttiva 2009/162/UE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          15 gennaio 2010, n. L 10. 
              Il testo degli articoli 6, 7, 7-bis, 7-septies,  8-bis,
          13, 17, 38-bis, 67 e 68 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633   (Istituzione   e
          disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,  n.  292,  S.O.,
          come modificati dalla presente legge, cosi recita: 
              "Art. 6. (Effettuazione delle operazioni). 
              1 Le cessioni di beni  si  considerano  effettuate  nel
          momento della stipulazione se riguardano  beni  immobili  e
          nel momento della consegna o spedizione se riguardano  beni
          mobili. Tuttavia le cessioni i  cui  effetti  traslativi  o
          costitutivi  si  producono  posteriormente,  tranne  quelle
          indicate ai  nn.  1)  e  2)  dell'art.  2,  si  considerano
          effettuate nel momento in cui si producono tali  effetti  e
          comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di  un
          anno dalla consegna o spedizione. 
              2  In  deroga  al  precedente  comma  l'operazione   si
          considera effettuata: 
              a) per le cessioni di  beni  per  atto  della  pubblica
          autorita' e per le cessioni periodiche  o  continuative  di
          beni  in  esecuzione  di  contratti  di   somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo; 
              b) per i passaggi dal committente al commissionario, di
          cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita  dei  beni
          da parte del commissionario; 
              c) per la destinazione al consumo personale o familiare
          dell'imprenditore   e   ad   altre    finalita'    estranee
          all'esercizio dell'impresa, di cui al n.  5)  dell'art.  2,
          all'atto del prelievo dei beni; 
              d)  per  le  cessioni  di  beni  inerenti  a  contratti
          estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per  i
          beni non restituiti, alla scadenza  del  termine  convenuto
          tra le parti e comunque dopo il decorso di  un  anno  dalla
          consegna o spedizione; 
              d-bis) per le assegnazioni in  proprieta'  di  case  di
          abitazione  fatte  ai  soci  da  cooperative   edilizie   a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile ) ; 
              d-ter) per le assegnazioni  in  godimento  di  case  di
          abitazione  fatte  ai  soci  da  cooperative   edilizie   a
          proprieta'  indivisa,   alla   data   della   delibera   di
          assegnazione definitiva. 
              3 Le prestazioni di servizi si  considerano  effettuate
          all'atto del pagamento del corrispettivo.  Quelle  indicate
          nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
          effettuate al momento in  cui  sono  rese,  ovvero,  se  di
          carattere periodico o continuativo, nel mese  successivo  a
          quello in cui sono rese. 
              4 Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
          nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
          fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
          l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
          all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
          quella del pagamento. 
              5 L'imposta relativa alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le  operazioni  si  considerano   effettuate   secondo   le
          disposizioni dei commi precedenti e  l'imposta  e'  versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati nel numero 114) della  terza  parte  dell'allegata
          tabella A effettuate dai farmacisti,  per  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni  di  servizi  ai  soci,  associati  o
          partecipanti, di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo  4,
          nonche' per quelle fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello
          Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
          pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura,  agli  istituti  universitari,   alle   unita'
          sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
          di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
          agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e  a  quelli
          di previdenza, l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'  di
          applicare  le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per   le
          cessioni di beni di  cui  all'articolo  21,  quarto  comma,
          quarto  periodo,  l'imposta  diviene  esigibile  nel   mese
          successivo a quello della loro effettuazione. 
              6. In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni
          di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da  un  soggetto
          passivo non stabilito  nel  territorio  dello  Stato  a  un
          soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi
          diverse  da  quelle  di  cui  agli  articoli   7-quater   e
          7-quinquies, rese da  un  soggetto  passivo  stabilito  nel
          territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non  e`
          ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui
          sono  ultimate  ovvero,  se  di   carattere   periodico   o
          continuativo, alla data di maturazione  dei  corrispettivi.
          Se anteriormente al verificarsi degli eventi  indicati  nel
          primo  periodo  e'  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo,  la  prestazione  di  servizi   si   intende
          effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del
          pagamento. Le stesse prestazioni,  se  effettuate  in  modo
          continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno  e
          se non comportano pagamenti  anche  parziali  nel  medesimo
          periodo, si considerano effettuate al  termine  di  ciascun
          anno  solare   fino   all'ultimazione   delle   prestazioni
          medesime.". 
              "Art. 7. (Territorialita' dell'imposta - Definizioni). 
              1. Agli effetti del presente decreto: 
              a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il
          territorio della Repubblica italiana,  con  esclusione  dei
          comuni  di  Livigno  e  Campione  d'Italia  e  delle  acque
          italiane del Lago di Lugano; 
              b) per "Comunita'" o "territorio  della  Comunita'"  si
          intende  il   territorio   corrispondente   al   campo   di
          applicazione del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea con le seguenti esclusioni  oltre  quella  indicata
          nella lettera a): 
              1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 
              2) per la Repubblica federale di Germania,  l'isola  di
          Helgoland ed il territorio di Büsingen; 
              3)  per  la   Repubblica   francese,   i   Dipartimenti
          d'oltremare; 
              4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla  e  le  isole
          Canarie; 
              5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 
              6) le isole Anglo-Normanne; 
              c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di
          sovranita' del  Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia  si
          intendono compresi  nel  territorio  rispettivamente  della
          Repubblica francese, del Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e
          Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; 
              d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello
          Stato" si  intende  un  soggetto  passivo  domiciliato  nel
          territorio dello  Stato  o  ivi  residente  che  non  abbia
          stabilito  il  domicilio  all'estero,  ovvero  una  stabile
          organizzazione  nel  territorio  dello  Stato  di  soggetto
          domiciliato  e  residente  all'estero,  limitatamente  alle
          operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti  diversi
          dalle persone fisiche si considera domicilio  il  luogo  in
          cui si trova la sede legale e residenza quello  in  cui  si
          trova la sede effettiva; 
              e) per "parte di un trasporto di passeggeri  effettuata
          all'interno  della  Comunita'",  si  intende  la  parte  di
          trasporto che non prevede uno scalo fuori  della  Comunita'
          tra il luogo di partenza e quello di arrivo  del  trasporto
          passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto  passeggeri"
          e' il primo punto di imbarco di passeggeri  previsto  nella
          Comunita',  eventualmente  dopo  uno  scalo   fuori   della
          Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri"  e'
          l'ultimo punto di  sbarco  previsto  nella  Comunita',  per
          passeggeri imbarcati nella Comunita',  eventualmente  prima
          di uno scalo fuori della Comunita'; per il trasporto andata
          e ritorno, il percorso di ritorno e'  considerato  come  un
          trasporto distinto; 
              f) per "trasporto intracomunitario di beni" si  intende
          il trasporto di beni il cui luogo  di  partenza  e  il  cui
          luogo di arrivo sono situati nel territorio  di  due  Stati
          membri diversi. "Luogo di partenza"  e'  il  luogo  in  cui
          inizia effettivamente il trasporto dei  beni,  senza  tener
          conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si
          trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il  luogo  in  cui  il
          trasporto dei beni si conclude effettivamente; 
              g)  per  "locazione,  anche  finanziaria,  noleggio   e
          simili, a breve termine di mezzi di trasporto"  si  intende
          il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per
          un periodo non superiore a trenta giorni ovvero  a  novanta
          giorni per i natanti." 
              "Art.7-bis. (Territorialita' - Cessioni di beni). 
              1. Le cessioni di beni, diverse da  quelle  di  cui  ai
          commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello
          Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili
          nazionali,  comunitari  o   vincolati   al   regime   della
          temporanea importazione,  esistenti  nel  territorio  dello
          stesso ovvero beni mobili spediti  da  altro  Stato  membro
          installati, montati o assiemati nel territorio dello  Stato
          dal fornitore o per suo conto. 
              2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo
          o di un treno nel corso della  parte  di  un  trasporto  di
          passeggeri  effettuata  all'interno  della  Comunita',   si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  se  il
          luogo di partenza del trasporto e' ivi situato. 
              3. Le cessioni di gas  attraverso  un  sistema  di  gas
          naturale situato nel  territorio  dell'Unione  o  una  rete
          connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e
          le cessioni di calore o  di  freddo  mediante  le  reti  di
          riscaldamento o di raffreddamento: 
              a)   quando   il    cessionario    e'    un    soggetto
          passivo-rivenditore stabilito nel territorio  dello  Stato.
          Per soggetto passivo-rivenditore  si  intende  un  soggetto
          passivo  la   cui   principale   attivita'   in   relazione
          all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore  o  di
          freddo e' costituita dalla rivendita di detti  beni  ed  il
          cui consumo personale di detti prodotti e' trascurabile; 
              b) quando il cessionario e'  un  soggetto  diverso  dal
          rivenditore,  se  i  beni  sono  usati  o   consumati   nel
          territorio dello Stato. Se la totalita' o  parte  dei  beni
          non e' di fatto utilizzata dal  cessionario,  limitatamente
          alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette
          si considerano comunque  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  quando  sono  poste  in  essere  nei  confronti   di
          soggetti, compresi quelli che non  agiscono  nell'esercizio
          di impresa, arte o professioni,  stabiliti  nel  territorio
          dello Stato; non si considerano effettuate  nel  territorio
          dello Stato le cessioni poste in essere  nei  confronti  di
          stabili  organizzazioni  all'estero,  per  le  quali   sono
          effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati  o
          residenti in Italia." 
              "Art.  7-septies.   (Territorialita'   -   Disposizioni
          relative  a  talune  prestazioni  di  servizi  rese  a  non
          soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita'). 
              1. In deroga a quanto  stabilito  dall'articolo  7-ter,
          comma 1, lettera b),  non  si  considerano  effettuate  nel
          territorio dello Stato le seguenti prestazioni di  servizi,
          quando  sono  rese  a  committenti  non  soggetti   passivi
          domiciliati e residenti fuori della Comunita': 
              a) le prestazioni di servizi  di  cui  all'articolo  3,
          secondo comma, numero 2); 
              b) le prestazioni pubblicitarie; 
              c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica  o
          legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e
          simili; 
              d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,
          comprese le operazioni di  riassicurazione  ed  escluse  le
          locazioni di casseforti; 
              e) la messa a disposizione del personale; 
              f) le prestazioni derivanti da contratti di  locazione,
          anche  finanziaria,  noleggio  e  simili  di  beni   mobili
          materiali diversi dai mezzi di trasporto; 
              g) la concessione dell'accesso ai un  sistemia  di  gas
          naturale situato nel  territorio  dell'Unione  o  una  rete
          connessa a tale sistema, al sistema dell'energia elettrica,
          alle reti di riscaldamento o di raffredamento, il  servizio
          di trasmissione o distribuzione  mediante  tali  sistemi  o
          reti  e  la  prestazione  di  altri  servizi   direttamente
          collegati; 
              h)   i    servizi    di    telecomunicazione    e    di
          teleradiodiffusione,   esclusi   quelli   utilizzati    nel
          territorio dello Stato ancorche' resi da soggetti  che  non
          siano ivi stabiliti; 
              i) i servizi prestati per via elettronica; 
              l) le prestazioni di servizi  inerenti  all'obbligo  di
          non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un
          diritto di cui alle lettere precedenti." 
              "Art.  8-bis.  (Operazioni  assimilate  alle   cessioni
          all'esportazione). 
              1. Sono assimilate alle cessioni  all'esportazione,  se
          non comprese nell'articolo 8: 
              a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto
          mare e destinate all'esercizio di attivita'  commerciali  o
          della pesca nonche' le cessioni di navi adibite alla  pesca
          costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza  in
          mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto
          di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; 
              a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e
          243, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
              b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti,  ad
          organi  dello  Stato  ancorche'  dotati   di   personalita'
          giuridica; 
              c) le cessioni di aeromobili  destinati  a  imprese  di
          navigazione aerea che effettuano prevalentemente  trasporti
          internazionali; 
              d) le cessioni di apparati motori e loro  componenti  e
          di parti di ricambio degli stessi  e  delle  navi  e  degli
          aeromobili di cui alle lettere precedenti, le  cessioni  di
          beni destinati a loro dotazione di  bordo  e  le  forniture
          destinate al loro rifornimento e vettovagliamento  comprese
          le somministrazioni di alimenti e di  bevande  a  bordo  ed
          escluse, per  le  navi  adibite  alla  pesca  costiera,  le
          provviste di bordo; 
              e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di  bacini
          di carenaggio,  relativi  alla  costruzione,  manutenzione,
          riparazione,  modificazione,  trasformazione,  assiemaggio,
          allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle  navi
          e degli aeromobili di cui alle lettere a), a bis), b) e c),
          degli apparati motori e loro componenti e ricambi  e  delle
          dotazioni di  bordo,  nonche'  le  prestazioni  di  servizi
          relativi alla demolizione delle navi di  cui  alle  lettere
          a), a-bis e b); 
              e-bis) le prestazioni di servizi diverse da  quelle  di
          cui alla lettera e) direttamente destinate a  sopperire  ai
          bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lette a),
          a bis) e c), del loro carico; 
              2. Le disposizioni del secondo e terzo comma  dell'art.
          8 si applicano, con riferimento  all'ammontare  complessivo
          dei corrispettivi delle operazioni indicate nel  precedente
          comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dai
          fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
          soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
          dell'attivita' propria dell'impresa." 
              "Art. 13. (Base imponibile). 
              1. La base imponibile delle cessioni di  beni  e  delle
          prestazioni  di  servizi   e'   costituita   dall'ammontare
          complessivo  dei  corrispettivi   dovuti   al   cedente   o
          prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli
          oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri
          oneri  verso  terzi   accollati   al   cessionario   o   al
          committente,  aumentato  delle  integrazioni   direttamente
          connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 
              2. Agli  effetti  del  comma  1  i  corrispettivi  sono
          costituiti: 
              a) per le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          dipendenti    da    atto    della    pubblica    autorita',
          dall'indennizzo comunque denominato; 
              b)  per  i  passaggi  di  beni   dal   committente   al
          commissionario o dal commissionario al committente, di  cui
          al  numero  3)  del  secondo  comma   dell'   articolo   2,
          rispettivamente  dal  prezzo  di   vendita   pattuito   dal
          commissionario, diminuito della provvigione, e  dal  prezzo
          di acquisto pattuito dal  commissionario,  aumentato  della
          provvigione; per le prestazioni di servizi rese o  ricevute
          dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
          del terzo  comma  dell'  articolo  3,  rispettivamente  dal
          prezzo di fornitura del servizio pattuito  dal  mandatario,
          diminuito della provvigione, e dal prezzo di  acquisto  del
          servizio   ricevuto   dal   mandatario,   aumentato   della
          provvigione; 
              c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e  6)  del
          secondo comma dell' articolo 2, dal prezzo di  acquisto  o,
          in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
          determinati  nel  momento  in  cui   si   effettuano   tali
          operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
          al secondo  periodo  del  terzo  comma  dell'  articolo  3,
          nonche' per quelle di cui al terzo periodo del sesto  comma
          dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo
          per l'esecuzione dei servizi medesimi; 
              d) per le cessioni e le prestazioni di servizi  di  cui
          all' articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi
          che formano oggetto di ciascuna di esse; 
              e) per le cessioni di beni vincolati  al  regime  della
          temporanea importazione, dal corrispettivo  della  cessione
          diminuito  del  valore  accertato   dall'ufficio   doganale
          all'atto della temporanea importazione. 
              3. In deroga al comma 1: 
              a)  per  le  operazioni   imponibili   effettuate   nei
          confronti di un  soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del
          diritto alla detrazione e' limitato a  norma  del  comma  5
          dell' articolo 19, anche per effetto  dell'opzione  di  cui
          all' articolo 36-bis, la base imponibile e' costituita  dal
          valore normale dei beni e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un
          corrispettivo inferiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono   effettuate   da   societa'   che   direttamente    o
          indirettamente   controllano   tale   soggetto,   ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla il predetto soggetto; 
              b) per le operazioni esenti effettuate da  un  soggetto
          per il quale l'esercizio del  diritto  alla  detrazione  e'
          limitato a norma del comma 5 dell'  articolo  19,  la  base
          imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e  dei
          servizi se e' dovuto  un  corrispettivo  inferiore  a  tale
          valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti  di
          societa' che direttamente o indirettamente controllano tale
          soggetto, ne sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla il predetto soggetto; 
              c) per le operazioni  imponibili,  nonche'  per  quelle
          assimilate  agli  effetti  del  diritto  alla   detrazione,
          effettuate da un soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del
          diritto alla detrazione e' limitato a  norma  del  comma  5
          dell' articolo 19, la base  imponibile  e'  costituita  dal
          valore normale dei beni e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un
          corrispettivo superiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono effettuate nei confronti di societa' che  direttamente
          o  indirettamente  controllano  tale  soggetto,   ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla il predetto soggetto; 
              d) per la messa a disposizione di  veicoli  stradali  a
          motore  nonche'  delle  apparecchiature  terminali  per  il
          servizio     radiomobile     pubblico     terrestre      di
          telecomunicazioni e delle relative prestazioni di  gestione
          effettuata dal datore di lavoro nei confronti  del  proprio
          personale dipendente la base imponibile e'  costituita  dal
          valore normale dei servizi se e'  dovuto  un  corrispettivo
          inferiore a tale valore. 
              4. Ai fini della determinazione della base imponibile i
          corrispettivi dovuti e le spese e gli  oneri  sostenuti  in
          valuta estera sono computati secondo il cambio  del  giorno
          in cui e' stata effettuata  l'operazione  e,  in  mancanza,
          secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo. 
              5. Per le cessioni che hanno per oggetto  beni  per  il
          cui acquisto o importazione la detrazione e' stata  ridotta
          ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni  di
          indetraibilita'   oggettiva,   la   base   imponibile    e'
          determinata moltiplicando per la percentuale detraibile  ai
          sensi di tali disposizioni l'importo determinato  ai  sensi
          dei commi precedenti." 
              "Art. 17. (Soggetti passivi). 
              1. L'imposta e' dovuta dai soggetti che  effettuano  le
          cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili,  i
          quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte
          le  operazioni  effettuate  e  al  netto  della  detrazione
          prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel
          titolo secondo. 
              2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. 
              Nel  caso  delle  prestazioni   di   servizi   di   cui
          all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in
          un altro Stato membro dell'Unione, il  committente  adempie
          gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo  le
          disposizioni degli articoli 46 e 47  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. 
              3. Nel caso in cui gli obblighi o i  diritti  derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente,  se  identificati  ai   sensi   dell'articolo
          35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   di   cui
          all'articolo 21. 
              4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
          di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero  11),
          nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle  di
          prodotti semilavorati di purezza pari  o  superiore  a  325
          millesimi,  al  pagamento   dell'imposta   e'   tenuto   il
          cessionario, se soggetto passivo d'imposta  nel  territorio
          dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza  addebito
          d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli
          articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della  norma  di
          cui  al  presente  comma,   deve   essere   integrata   dal
          cessionario  con  l'indicazione   dell'aliquota   e   della
          relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui
          agli articoli 23 o 24 entro il mese di  ricevimento  ovvero
          anche successivamente, ma comunque  entro  quindici  giorni
          dal ricevimento e con  riferimento  al  relativo  mese;  lo
          stesso documento, ai fini  della  detrazione,  e'  annotato
          anche nel registro di cui all'articolo 25. 
              6. Le disposizioni di cui al quinto comma si  applicano
          anche: 
              a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
          di  manodopera,  rese  nel  settore   edile   da   soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore. La disposizione non si  applica  alle
          prestazioni di servizi rese nei confronti di un  contraente
          generale a cui venga affidata dal committente la  totalita'
          dei lavori; 
              a-bis) alle cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali di cui alle  lettere  b)  e  d)  del
          numero 8-ter) dell' articolo 10; 
              b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all' articolo 21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre  1995,  nonche'  dei  loro
          componenti ed accessori; 
              c) alle  cessioni  di  personal  computer  e  dei  loro
          componenti ed accessori; 
              d) alle  cessioni  di  materiali  e  prodotti  lapidei,
          direttamente provenienti da cave e miniere. 
              7. Le disposizioni di cui al quinto comma si  applicano
          alle  ulteriori   operazioni   individuate   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in  base
          alla direttiva 2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24  luglio
          2006, ovvero  individuate  con  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  nelle  ipotesi  in  cui   necessita   la   preventiva
          autorizzazione   comunitaria   prevista   dalla   direttiva
          77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977." 
              "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). 
              1. I rimborsi previsti nell'articolo 30  sono  eseguiti
          su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale,  entro
          tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione  della
          dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del
          rimborso e per una durata pari a  tre  anni  dallo  stesso,
          ovvero, se inferiore, al periodo  mancante  al  termine  di
          decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato  o
          garantiti  dallo  Stato,  al  valore   di   borsa,   ovvero
          fideiussione  rilasciata  da  un'azienda  o   istituto   di
          credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate  nel
          primo comma dell'articolo 38, o da una impresa  commerciale
          che  a  giudizio  dell'Amministrazione  finanziaria   offra
          adeguate  garanzie  di  solvibilita'  o  mediante   polizza
          fideiussoria  rilasciata  da  un  istituto  o  impresa   di
          assicurazione . Per le piccole e  medie  imprese,  definite
          secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18  settembre  1997  e
          dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato,  di  adeguamento  alla  nuova
          disciplina  comunitaria,  dette  garanzie  possono   essere
          prestate anche  dai  consorzi  o  cooperative  di  garanzia
          collettiva fidi  di  cui  all'articolo  29  della  legge  5
          ottobre  1991,  n.   317,   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385 . Per i gruppi  di  societa',  con  patrimonio
          risultante  dal  bilancio  consolidato  superiore   a   500
          miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante
          la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo  o
          controllante di cui all'articolo  2359  del  codice  civile
          della obbligazione di integrale restituzione della somma da
          rimborsare,    comprensiva    dei    relativi    interessi,
          all'Amministrazione  finanziaria,  anche  per  il  caso  di
          cessione della partecipazione nella societa' controllata  o
          collegata.  In  ogni  caso   la   societa'   capogruppo   o
          controllante     deve      comunicare      in      anticipo
          all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
          partecipazione nella societa' controllata o  collegata.  La
          garanzia concerne  anche  crediti  relativi  ad  annualita'
          precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
          stessa. Dall'obbligo di  prestazione  delle  garanzie  sono
          esclusi i soggetti cui spetta un  rimborso  di  imposta  di
          importo non  superiore  a  lire  10  milioni.  Sulle  somme
          rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2  per
          cento  annuo,  con  decorrenza   dal   novantesimo   giorno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione, non computando il periodo intercorrente  tra
          la data di notifica della richiesta di documenti e la  data
          della loro consegna, quando  superi  quindici  giorni.  Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          definite  le  ulteriori  modalita'   ed   i   termini   per
          l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo. 
              2.  Il  contribuente  puo'  ottenere  il  rimborso   in
          relazione  a  periodi  inferiori  all'anno,  prestando   le
          garanzie indicate nel comma precedente,  nelle  ipotesi  di
          cui alle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'articolo
          30 nonche'  nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  c)  del
          medesimo  terzo   comma   quando   effettua   acquisti   ed
          importazioni  di  beni  ammortizzabili  per  un   ammontare
          superiore ai due  terzi  dell'ammontare  complessivo  degli
          acquisti e delle importazioni di beni e servizi  imponibili
          ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e  nelle  ipotesi
          di cui  alla  lettera  d)  del  secondo  comma  del  citato
          articolo 30 quando  effettua,  nei  confronti  di  soggetti
          passivi non stabiliti nel territorio dello  Stato,  per  un
          importo superiore al 50 per cento dell'ammontare  di  tutte
          le  operazioni  effettuate,  prestazioni   di   lavorazione
          relative a beni mobili materiali, prestazioni di  trasporto
          di  beni  e  relative   prestazioni   di   intermediazione,
          prestazioni di servizi accessorie ai trasporti  di  beni  e
          relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni
          di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis). 
              3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo  di
          imposta uno dei reati di cui all'articolo 4,  primo  comma,
          n.  5),  del  decreto-legge  10  luglio   1982,   n.   429,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1982,
          n.  516,  l'esecuzione  dei  rimborsi  prevista  nei  commi
          precedenti e' sospesa, fino  a  concorrenza  dell'ammontare
          dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle  fatture  o
          in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino
          alla definizione del relativo procedimento penale. 
              4. Ai rimborsi  previsti  nei  commi  precedenti  e  al
          pagamento degli interessi provvede  il  competente  ufficio
          utilizzando  i  fondi  della   riscossione,   eventualmente
          aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
          sul  valore  aggiunto.  Ai  fini  della  formazione   della
          giacenza occorrente per  l'effettuazione  dei  rimborsi  e'
          autorizzata  dilazione   per   il   versamento   all'erario
          dell'imposta  riscossa.  Ai  rimborsi  puo'  in  ogni  caso
          provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. 
              5. Con decreto del Ministro delle finanze  di  concerto
          con il Ministro del  tesoro  sono  stabiliti  le  modalita'
          relative all'esecuzione dei rimborsi e le  modalita'  ed  i
          termini per la richiesta dei rimborsi  relativi  a  periodi
          inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono  altresi'
          stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione
          per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa  nonche'
          le modalita' relative alla presentazione della contabilita'
          amministrativa e al trasferimento  dei  fondi  tra  i  vari
          uffici. 
              6. Se successivamente al rimborso o alla  compensazione
          viene notificato avviso  di  rettifica  o  accertamento  il
          contribuente,   entro   sessanta   giorni,   deve   versare
          all'Ufficio  le  somme  che  in  base   all'avviso   stesso
          risultano indebitamente rimborsate  o  compensate,  insieme
          con gli interessi del 2 per  cento  annuo  dalla  data  del
          rimborso o della compensazione, a meno che  non  presti  la
          garanzia  prevista  nel  secondo  comma   fino   a   quando
          l'accertamento sia divenuto definitivo. 
              7. I rimborsi di  cui  all'articolo  30,  terzo  comma,
          lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle
          garanzie previste nel presente articolo, quando  concorrono
          le seguenti condizioni: 
              a) l'attivita' e'  esercitata  dall'impresa  da  almeno
          cinque anni; 
              b) non sono stati notificati avvisi di  accertamento  o
          di rettifica concernenti  l'imposta  dovuta  o  l'eccedenza
          detraibile,  da  cui  risulti,  per   ciascun   anno,   una
          differenza tra gli importi accertati e quelli  dell'imposta
          dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 
              1) al 10 per cento degli importi dichiarati  se  questi
          non superano cento milioni di lire; 
              2) al 5 per cento degli importi  dichiarati  se  questi
          superano i  cento  milioni  di  lire  ma  non  superano  un
          miliardo di lire; 
              3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque
          a 100 milioni di lire, se gli importi  dichiarati  superano
          un miliardo di lire; 
              c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di  atto
          di notorieta' a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15, attestante che: 
              1) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto  alle
          risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre  il  40
          per  cento;  la   consistenza   degli   immobili   iscritti
          nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta,  rispetto  alle
          risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre  il  40
          per  cento  per  cessioni  non  effettuate  nella   normale
          gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa  non
          e' cessata ne' si e' ridotta per  effetto  di  cessioni  di
          aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 
              2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e'
          presentata da societa' di capitali non quotate nei  mercati
          regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni  o
          quote della societa' stessa per un ammontare  superiore  al
          50 per cento del capitale sociale; 
              3) sono stati  eseguiti  i  versamenti  dei  contributi
          previdenziali e assicurativi . 
              8. L'ammontare del rimborso  erogabile  senza  garanzia
          non  puo'  eccedere  il  100  per  cento  della  media  dei
          versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio
          precedente. 
              9. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  individuate,  anche   progressivamente,   in
          relazione all'attivita' esercitata  ed  alle  tipologie  di
          operazioni effettuate, le categorie di contribuenti  per  i
          quali i rimborsi di cui al primo e al  secondo  comma  sono
          eseguiti  in  via  prioritaria   entro   tre   mesi   dalla
          richiesta." 
              "Art. 67. (Importazioni). 
              1. Costituiscono importazioni  le  seguenti  operazioni
          aventi per oggetto beni  introdotti  nel  territorio  dello
          Stato,  che  siano  originari  da  Paesi  o  territori  non
          compresi nel territorio della Comunita'  e  che  non  siano
          stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese  membro
          della Comunita' medesima ovvero che siano  provenienti  dai
          territori da considerarsi esclusi dalla Comunita'  a  norma
          dell'articolo 7: 
              a) le operazioni di immissione in libera pratica; 
              b) le  operazioni  di  perfezionamento  attivo  di  cui
          all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n.  1999/85
          del Consiglio del 16 luglio 1985; 
              c) le operazioni di ammissione  temporanea  aventi  per
          oggetto beni, destinati ad essere  riesportati  tal  quali,
          che, in  ottemperanza  alle  disposizioni  della  Comunita'
          economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
          dazi di importazione; 
              d) le operazioni di immissione in  consumo  relative  a
          beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai
          Dipartimenti francesi d'oltremare; 
              e)  le  operazioni  di  estrazione  dai  depositi   non
          doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni  di
          cui alla lettera a). 
              2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni  di
          reimportazione a scarico di esportazione  temporanea  fuori
          della   Comunita'   economica   europea   e    quelle    di
          reintroduzione  di  beni  precedentemente  esportati  fuori
          della Comunita' medesima. 
              2-bis. Per le importazioni di cui al comma  1,  lettera
          a), il pagamento dell'imposta e` sospeso qualora si  tratti
          di beni destinati a essere trasferiti  in  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione
          di manipolazioni di cui  all'allegato  72  del  regolamento
          (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2  luglio  1993,  e
          successive    modificazioni,    previamente     autorizzate
          dall'autorita` doganale. 
              2-ter. Per fruire della sospensione  di  cui  al  comma
          2-bis l'importatore fornisce il proprio numero  di  partita
          IVA,  il  numero  di  identificazione  IVA  attribuito   al
          cessionario stabilito in un altro Stato membro  nonche`,  a
          richiesta dell'autorita`  doganale,  idonea  documentazione
          che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un
          altro Stato membro dell'Unione." 
              "Art. 68. (Importazioni non soggette all'imposta). 
              1. Non sono soggette all'imposta: 
              a) le importazioni di beni indicati  nel  primo  comma,
          lettera c),  dell'art.  8,  nell'art.  8-bis,  nonche'  nel
          secondo comma dell'art. 9 limitatamente  all'ammontare  dei
          corrispettivi  di  cui  al  n.  9  dello  stesso  articolo,
          sempreche' ricorrano le condizioni stabilite  nei  predetti
          articoli; 
              b) le  importazioni  di  campioni  gratuiti  di  modico
          valore, appositamente contrassegnati; 
              c) ogni altra importazione definitiva di  beni  la  cui
          cessione e' esente dall'imposta o  non  vi  e'  soggetta  a
          norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro
          da  investimento  di  cui  all'articolo  10,  numero   11),
          l'esenzione si applica allorche' i requisiti  ivi  indicati
          risultino  da  conforme  attestazione  resa,  in  sede   di
          dichiarazione   doganale,   dal   soggetto   che   effettua
          l'operazione; 
              c-bis) le importazioni di beni indicati  nell'ottavo  e
          nel nono comma dell'articolo 74,  concernente  disposizioni
          relative a particolari settori; 
              d) la reintroduzione di beni nello stato originario  da
          parte dello stesso soggetto che li aveva esportati,  sempre
          che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; 
              e) la reintroduzione  e  la  reimportazione,  da  parte
          dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di  beni  che
          abbiano formato oggetto in  un  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea di lavorazioni  assoggettate  all'imposta
          senza diritto a detrazione o a rimborso; 
              f) l'importazione  di  beni  donati  ad  enti  pubblici
          ovvero ad associazioni  riconosciute  o  fondazioni  aventi
          esclusivamente  finalita'   di   assistenza,   beneficenza,
          educazione,  istruzione,  studio  o  ricerca   scientifica,
          nonche' quella di beni donati a  favore  delle  popolazioni
          colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate  tali
          ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
              g) le importazioni dei beni indicati nel  terzo  comma,
          lettera l) dell'art. 2; 
              g-bis) le importazioni di gas mediante  un  sistema  di
          gas naturale o una rete connessa a un tale sistema,  ovvero
          di gas immesso da una nave adibita al trasporto di  gas  in
          un sistema di gas naturale o in  una  rete  di  gasdotti  a
          monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante
          reti di riscaldamento di raffreddamento.". 
              Il testo degli articoli 38 e 41 del  decreto  legge  30
          agosto 1993, n. 331,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427 e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 38. (Acquisti intracomunitari). 
              1. L'imposta  sul  valore  aggiunto  si  applica  sugli
          acquisti intracomunitari di beni effettuati nel  territorio
          dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
          comunque da enti, associazioni o  altre  organizzazioni  di
          cui all'art. 4, quarto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti  passivi
          d'imposta nel territorio dello Stato. 
              2.   Costituiscono    acquisti    intracomunitari    le
          acquisizioni, derivanti da atti  a  titolo  oneroso,  della
          proprieta' di beni o di altro diritto  reale  di  godimento
          sugli stessi, spediti o trasportati  nel  territorio  dello
          Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita'  di
          soggetto passivo d'imposta,  ovvero  dall'acquirente  o  da
          terzi per loro conto. 
              3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: 
              a)  la  consegna  nel  territorio   dello   Stato,   in
          dipendenza di contratti d'opera,  d'appalto  e  simili,  di
          beni prodotti, montati o assiemati in  altro  Stato  membro
          utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti  dal
          territorio  dello  Stato,  dal  committente,  ivi  soggetto
          passivo d'imposta, o, comunque spediti, da  terzi  per  suo
          conto 
              b) la introduzione nel territorio dello Stato da  parte
          o per conto  di  un  soggetto  passivo  d'imposta  di  beni
          provenienti da  altro  Stato  membro.  La  disposizione  si
          applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
          Stato,    per    finalita'    rientranti     nell'esercizio
          dell'impresa,  di  beni  provenienti   da   altra   impresa
          esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; 
              c) gli acquisti di cui al comma 2  da  parte  di  enti,
          associazioni ed altre organizzazioni  di  cui  all'art.  4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; 
              d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o
          per conto dei soggetti indicati nella lettera  c)  di  beni
          dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro; 
              e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di  trasporto
          nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se
          il cedente non  e'  soggetto  d'imposta  ed  anche  se  non
          effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 
              4. Agli effetti del comma 3, lettera e),  costituiscono
          mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
          7,5 metri,  gli  aeromobili  con  peso  totale  al  decollo
          superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di  cilindrata
          superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2  Kw,  destinati
          al trasporto di persone o  cose,  esclusi  le  imbarcazioni
          destinate all'esercizio di attivita'  commerciali  o  della
          pesca o ad operazioni di salvataggio  o  di  assistenza  in
          mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis,  primo  comma,
          lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633;  i  mezzi  di  trasporto  non   si
          considerano  nuovi  alla  duplice  condizione  che  abbiano
          percorso  oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione   sia
          effettuata decorso il termine di sei mesi  dalla  data  del
          provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in
          pubblici registri o di  altri  provvedimenti  equipollenti,
          ovvero navigato per oltre  cento  ore,  ovvero  volato  per
          oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso  il
          termine di tre mesi dalla data del provvedimento  di  prima
          immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o  di
          altri provvedimenti equipollenti. 
              4-bis. Agli effetti dell'imposta sul  valore  aggiunto,
          costituiscono  prodotti  soggetti  ad  accisa  i   prodotti
          energetici, l'alcole, le bevande  alcoliche  e  i  tabacchi
          lavorati, quali  definiti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea in vigore,  escluso  il  gas  fornito  mediante  un
          sistema di gas naturale situato nel territorio  dell'Unione
          o una rete connessa a un tale sistema; 
              a) l'introduzione nel territorio dello  Stato  di  beni
          oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
          usuali ai sensi, rispettivamente,  dell'art.  1,  comma  3,
          lettera h), del Regolamento del Consiglio  delle  Comunita'
          europee 16  luglio  1985,  n.  1999,  e  dell'art.  18  del
          Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
          se i beni sono successivamente  trasportati  o  spediti  al
          committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
          di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
          fuori del territorio della  Comunita';  l'introduzione  nel
          territorio dello Stato di beni  temporaneamente  utilizzati
          per  l'esecuzione  di  prestazioni  o  che,  se  importati,
          beneficerebbero della ammissione  temporanea  in  esenzione
          totale dai dazi doganali; 
              b)  l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,   in
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
          installati, montati o assiemati dal  fornitore  o  per  suo
          conto; 
              c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
          nuovi e  da  quelli  soggetti  ad  accisa,  effettuati  dai
          soggetti indicati nel comma 3,  lettera  c),  dai  soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma dell' articolo 19, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui all' articolo  34  dello  stesso
          decreto  che  non   abbiano   optato   per   l'applicazione
          dell'imposta nei modi ordinari se  l'ammontare  complessivo
          degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'
          articolo 40, comma  3,  del  presente  decreto,  effettuati
          nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro  e
          fino a quando, nell'anno  in  corso,  tale  limite  non  e'
          superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto  degli
          acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4  del
          presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti  ad
          accisa; 
              c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
          mediante un sistema di gas naturale situato nel  territorio
          dell'Unione europea o una rete connessa a un tale  sistema,
          di energia elettrica, di calore o di freddo  mediante  reti
          di riscaldamento o di raffreddamento, di  cui  all'articolo
          7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
              d) gli acquisti di beni se  il  cedente  beneficia  nel
          proprio Stato membro dell'esonero disposto per  le  piccole
          imprese. 
              6. La disposizione di cui al comma 5, lettera  c),  non
          si  applica  ai  soggetti  ivi  indicati  che  optino   per
          l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
          dandone comunicazione all'ufficio nella  dichiarazione,  ai
          fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  relativa  all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          dell'acquisto. L'opzione ha effetto,  se  esercitata  nella
          dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1°  gennaio
          dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in  cui
          e' esercitata, fino a quando non sia revocata  e,  in  ogni
          caso, fino al compimento del  biennio  successivo  all'anno
          nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
          i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve  essere
          comunicata mediante lettera raccomandata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca  ha
          effetto dall'anno in corso. 
              7.   L'imposta   non   e'   dovuta    per    l'acquisto
          intracomunitario nel territorio dello Stato,  da  parte  di
          soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro,  di  beni
          dallo stesso acquistati in altro Stato membro e  spediti  o
          trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
          soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  assoggettati  all'imposta  per  gli
          acquisti  intracomunitari  effettuati,  designati  per   il
          pagamento dell'imposta relativa alla cessione. 
              8. Si considerano effettuati in  proprio  gli  acquisti
          intracomunitari   da   parte   di    commissionari    senza
          rappresentanza." 
              "Art. 41. (Cessioni intracomunitarie non imponibili). 
              1. Costituiscono cessioni non imponibili: 
              a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati  o
          spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
          dall'acquirente, o da terzi per loro conto,  nei  confronti
          di cessionari soggetti di imposta o di  enti,  associazioni
          ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n.  633,  non  soggetti  passivi  d'imposta;  i  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
          disposizione non  si  applica  per  le  cessioni  di  beni,
          diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti  dei
          soggetti indicati nell'art. 38, comma 5,  lettera  c),  del
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
          dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati  nel
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
          della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti  ad  accisa
          sono non imponibili se  il  trasporto  o  spedizione  degli
          stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli  6  e  8
          del presente decreto; 
              b) le cessioni in base a cataloghi, per  corrispondenza
          e simili, di beni diversi da  quelli  soggetti  ad  accisa,
          spediti o trasportati dal  cedente  o  per  suo  conto  nel
          territorio  di  altro  Stato  membro   nei   confronti   di
          cessionari ivi non  tenuti  ad  applicare  l'imposta  sugli
          acquisti  intracomunitari  e  che  non  hanno  optato   per
          l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
          per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e  di  beni  da
          installare, montare o assiemare ai sensi della lettera  c).
          La disposizione non  si  applica  altresi'  se  l'ammontare
          delle cessioni effettuate in  altro  Stato  membro  non  ha
          superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
          in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore  ammontare
          al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
          34  della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre  2006.  In  tal  caso  e'  ammessa  l'opzione  per
          l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
          comunicazione  all'ufficio  nella  dichiarazione,  ai  fini
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto,   relativa   all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          della  prima  operazione  non  imponibile.   L'opzione   ha
          effetto,  se  esercitata   nella   dichiarazione   relativa
          all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in  corso  e,
          negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino  a
          quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
          del biennio successivo all'anno solare nel corso del  quale
          e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso; 
              c)  le  cessioni,  con  spedizione  o   trasporto   dal
          territorio dello  Stato,  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro di beni destinati ad essere ivi installati,  montati
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 
              2. Sono assimilate alle cessioni di  cui  al  comma  1,
          lettera a): 
              a) la consegna  in  dipendenza  di  contratti  d'opera,
          d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a
          committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per  loro
          conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio
          dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o  beni
          spediti  nel  territorio  stesso  o  comunque  forniti  dai
          committenti o da terzi per loro conto. 
              b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi  di  trasporto
          nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
          altro Stato membro dai cedenti o dagli  acquirenti,  ovvero
          per loro conto, anche se non effettuate  nell'esercizio  di
          imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non  e'
          soggetto passivo d'imposta; 
              c) l'invio  di  beni  nel  territorio  di  altro  Stato
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
          passivo nel territorio dello Stato,  o  da  terzi  per  suo
          conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati  nel
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
              2-bis. Non costituiscono cessioni  intracomunitarie  le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche` le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia; 
              3. La disposizione di cui al comma 2, lettera  c),  non
          si applica per  i  beni  inviati  in  altro  Stato  membro,
          oggetto  delle   operazioni   di   perfezionamento   o   di
          manipolazioni  usuali  indicate  nell'art.  38,  comma   5,
          lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per
          l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi  importati
          beneficerebbero  della  ammissione  temporanea  in   totale
          esenzione dai dazi doganali. 
              4. Agli effetti del secondo  comma  degli  articoli  8,
          8-bis e9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, le  cessioni  di  cui  ai  precedenti
          commi 1 e 2, sono computabili ai fini della  determinazione
          della percentuale e dei limiti ivi considerati.". 
              Il testo dell'articolo 83 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art.     83.     (Efficienza      dell'Amministrazione
          finanziaria). 
              1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli
          sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e
          contributiva a carico  dei  soggetti  non  residenti  e  di
          quelli residenti  ai  fini  fiscali  da  meno  di  5  anni,
          l'I.N.P.S.  e  l'Agenzia  delle  entrate  predispongono  di
          comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base
          dello scambio reciproco dei dati e  delle  informazioni  in
          loro possesso. L'INPS e l'Agenzia  delle  entrate  attivano
          altresi' uno scambio  telematico  mensile  delle  posizioni
          relative ai titolari di partita  IVA  e  dei  dati  annuali
          riferiti ai soggetti che percepiscono  utili  derivanti  da
          contratti  di  associazione   in   partecipazione,   quando
          l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di
          lavoro. 
              2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano  le
          modalita' di attuazione della disposizione di cui al  comma
          1 con apposita convenzione. 
              2-bis. La convenzione di  cui  al  comma  2  disciplina
          anche  le   modalita'   di   trasmissione,   tra   le   due
          Amministrazioni, delle violazioni in materia  contributiva,
          per le quali non si applicano le disposizioni di  cui  all'
          articolo 1 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
          462, rilevate dall'Agenzia  delle  entrate  a  seguito  dei
          controlli  effettuati  e   delle   violazioni   tributarie,
          comprese  quelle  riscontrate  in  materia   di   ritenute,
          individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive. 
              3.  Nel  triennio  2009-2011  l'Agenzia  delle  entrate
          realizza un  piano  di  ottimizzazione  dell'impiego  delle
          risorse finalizzato ad incrementare la capacita'  operativa
          destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della
          evasione fiscale, rispetto a quella  media  impiegata  agli
          stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno
          il 10 per cento. 
              4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre  2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto  il
          seguente: 
              2-ter.  Il  Dipartimento  delle  finanze  con   cadenza
          semestrale  fornisce  ai  comuni,  anche  per  il   tramite
          dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani,  l'elenco
          delle  iscrizioni  a  ruolo  delle   somme   derivanti   da
          accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi
          dei commi precedenti. 
              5.  Ai  fini  di  una  piu'  efficace   prevenzione   e
          repressione  dei  fenomeni  di  frode  in  materia  di  IVA
          nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate,  l'Agenzia
          delle dogane  e  la  Guardia  di  finanza  incrementano  la
          capacita'  operativa  destinata  a  tali  attivita'   anche
          orientando appositamente loro funzioni o strutture al  fine
          di assicurare: 
              a)  l'analisi  dei  fenomeni  e   l'individuazione   di
          specifici ambiti di indagine; 
              b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; 
              c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e
          contrasto dei fenomeni medesimi; 
              d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in
          essere. 
              6.  Il   coordinamento   operativo   tra   i   soggetti
          istituzionali di cui al comma 5 e' assicurato  mediante  un
          costante scambio informativo anche allo scopo di consentire
          la  tempestiva  emissione  degli  atti  di  accertamento  e
          l'adozione di eventuali misure cautelari. 
              7. Gli esiti delle attivita' svolte in attuazione delle
          disposizioni di cui ai commi  5  e  6  formano  oggetto  di
          apposite relazioni  annuali  al  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              7-bis Al fine di assicurare l'efficacia  dei  controlli
          in materia di IVA all'importazione, con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto
          con il direttore dell'Agenzia delle entrate  entro  tremesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono stabilite le modalita` per l'attivazione
          di  un  sistema  completo  e  periodico   di   scambio   di
          informazioni tra l'autorita` doganale e quella fiscale,  da
          attuare con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              8. Nell'ambito della programmazione  dell'attivita'  di
          accertamento relativa  agli  anni  2009,  2010  e  2011  e'
          pianificata  l'esecuzione  di  un  piano  straordinario  di
          controlli finalizzati  alla  determinazione  sintetica  del
          reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi
          desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo
          dell'anagrafe tributaria nonche'  acquisiti  in  base  agli
          ordinari  poteri  istruttori  e  in  particolare  a  quelli
          acquisiti ai sensi dell'articolo 32,  primo  comma,  numero
          7), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          600 del 1973. 
              9.  Nella  selezione  delle  posizioni  ai   fini   dei
          controlli  di  cui  al  comma  8  e'  data   priorita'   ai
          contribuenti che non hanno evidenziato nella  dichiarazione
          dei redditi alcun debito d'imposta e per i  quali  esistono
          elementi indicativi di capacita' contributiva. 
              10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo  33
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  la  Guardia  di
          finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma
          8 destinando una adeguata  quota  della  propria  capacita'
          operativa alle attivita' di acquisizione degli  elementi  e
          circostanze di fatto certi necessari per la  determinazione
          sintetica  del  reddito  delle  persone  fisiche  a   norma
          dell'articolo  38  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle  entrate  e  la
          Guardia di finanza definiscono  annualmente,  d'intesa  tra
          loro, le modalita' della loro cooperazione al piano. 
              11. Ai fini della realizzazione del  piano  di  cui  al
          comma  8  ed  in  attuazione  della   previsione   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n.  248,  i  comuni  segnalano  all'Agenzia  delle  entrate
          eventuali  situazioni  rilevanti  per   la   determinazione
          sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. 
              12. Al  fine  di  favorire  lo  scambio  di  esperienze
          professionali e  amministrative  tra  le  Agenzie  fiscali,
          nonche'  tra   le   predette   Agenzie   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilita'  dei
          loro  dirigenti  generali  di  prima  fascia,  nonche'   di
          contribuire al perseguimento della  maggiore  efficienza  e
          funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa  del
          direttore di  una  Agenzia  fiscale,  che  indica  altresi'
          l'alternativa fra almeno due  incarichi  da  conferire,  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  assegna  a  tale
          Agenzia il dirigente generale di prima fascia  in  servizio
          presso il Ministero ovvero presso  altra  Agenzia  fiscale,
          sentito il direttore della Agenzia presso la  quale  e'  in
          servizio il dirigente generale richiesto.  Qualora  per  il
          nuovo    incarico    sia    prevista    una    retribuzione
          complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente
          generale in relazione all'incarico gia' ricoperto,  per  la
          differenza sono  fatti  salvi  gli  effetti  economici  del
          contratto  individuale  di  lavoro  in  essere  presso   il
          Ministero ovvero presso l'Agenzia  fiscale  di  provenienza
          fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni  caso
          senza maggiori oneri  rispetto  alle  risorse  assegnate  a
          legislazione vigente alla Agenzia fiscale  richiedente.  In
          caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente
          indicati nella  richiesta,  il  dirigente  generale  e'  in
          esubero ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  33  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              13. All'articolo 67 del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  nel  comma  1,  lettera  b),  la  parola  «sei»  e'
          sostituita dalla seguente: «quattro»; 
              b) nel comma 3, il secondo periodo  e'  sostituito  dal
          seguente:  «Meta'  dei  componenti  sono   scelti   tra   i
          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza
          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera
          l'agenzia.». 
              14. In sede di prima applicazione della disposizione di
          cui al comma  13  i  comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          fiscali in carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  cessano  automaticamente  il  trentesimo
          giorno successivo. 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
              16. Al fine di assicurare  maggiore  effettivita'  alla
          previsione di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i  sei
          mesi successivi alla richiesta di iscrizione  nell'anagrafe
          degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio
          dell'Agenzia  delle   entrate   competente   per   l'ultimo
          domicilio fiscale  che  il  richiedente  ha  effettivamente
          cessato la  residenza  nel  territorio  nazionale.  Per  il
          triennio successivo alla predetta richiesta  di  iscrizione
          la  effettivita'  della  cessazione  della  residenza   nel
          territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei
          comuni e dell'Agenzia delle entrate,  la  quale  si  avvale
          delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              17. In fase di prima attuazione delle disposizioni  del
          comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte  dei
          comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata  anche
          nei confronti delle persone fisiche che  hanno  chiesto  la
          iscrizione   nell'anagrafe   degli    italiani    residenti
          all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attivita' dei
          comuni  e'  anche  in  questo  caso  incentivata   con   il
          riconoscimento della quota  pari  al  33  per  cento  delle
          maggiori somme  relative  ai  tributi  statali  riscosse  a
          titolo definitivo previsto dall'articolo 1,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
              18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti
          con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli  a  principi  di
          reciproco  affidamento  ed   agevolando   il   contribuente
          mediante la compressione  dei  tempi  di  definizione,  nel
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo
          5 e' inserito il seguente: 
              «Art. 5-bis (Adesione ai verbali di  constatazione).  -
          1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai  verbali
          di constatazione in materia di imposte  sui  redditi  e  di
          imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi  dell'articolo
          24 della  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  che  consentano
          l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo
          41-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54,  quarto  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere  ad  oggetto
          esclusivamente  il  contenuto  integrale  del  verbale   di
          constatazione  e  deve  intervenire  entro  i   30   giorni
          successivi alla data della consegna  del  verbale  medesimo
          mediante comunicazione al competente  Ufficio  dell'Agenzia
          delle entrate ed all'organo  che  ha  redatto  il  verbale.
          Entro  i  60  giorni  successivi  alla   comunicazione   al
          competente Ufficio dell'Agenzia delle  entrate,  lo  stesso
          notifica   al   contribuente    l'atto    di    definizione
          dell'accertamento parziale recante le indicazioni  previste
          dall'articolo 7. 
              3. In presenza dell'adesione  di  cui  al  comma  1  la
          misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2,
          comma 5, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti
          dall'atto di definizione dell'accertamento parziale  devono
          essere versate nei  termini  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  8,  senza  prestazione  delle  garanzie   ivi
          previste in caso di versamento rateale. Sull'importo  delle
          rate successive alla prima sono  dovuti  gli  interessi  al
          saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data  di
          notifica   dell'atto   di   definizione   dell'accertamento
          parziale. 
              4. In caso di mancato pagamento delle somme  dovute  di
          cui al comma 3 il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate  provvede  all'i  scrizione  a   ruolo   a   titolo
          definitivo delle predette somme a norma dell'  articolo  14
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602.». 
              18-bis. L' articolo 5-bis del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai  verbali
          di constatazione  consegnati  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              18-ter. In sede di prima  applicazione  dell'  articolo
          5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: 
              a) il termine per  la  comunicazione  dell'adesione  da
          parte del contribuente ai verbali consegnati entro la  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto e' comunque prorogato fino al 30 settembre
          2008; 
              b) il termine per la notifica dell'atto di  definizione
          dell'accertamento parziale relativo ai  verbali  consegnati
          al contribuente  fino  al  31  dicembre  2008  e'  comunque
          prorogato al 30 giugno 2009. 
              18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della
          comunicazione  dell'adesione  da  parte  del   contribuente
          prevista dall' articolo 5-bis del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218. 
              19.  In  funzione   dell'attuazione   del   federalismo
          fiscale, a decorrere dal  1°  gennaio  2009  gli  studi  di
          settore di cui all'articolo  62-bis  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono  elaborati,  sentite
          le associazioni professionali e di categoria, anche su base
          regionale o comunale,  ove  cio'  sia  compatibile  con  la
          metodologia prevista dal comma 1,  secondo  periodo,  dello
          stesso articolo 62-bis. 
              20. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma
          19, prevedendo che la  elaborazione  su  base  regionale  o
          comunale avvenga con criteri di  gradualita'  entro  il  31
          dicembre  2013  e  garantendo  che  alla   stessa   possano
          partecipare anche i comuni, in attuazione della  previsione
          di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre  2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre 2005, n. 248. 
              21. All'articolo 22 del decreto legislativo  13  aprile
          1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
              «1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno
          cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
          dall'agente della riscossione,  quest'ultimo  ne  offre  la
          restituzione   all'avente   diritto   notificandogli    una
          comunicazione    delle    modalita'     di     restituzione
          dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione  senza
          che  l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione,
          ovvero,  per  le  eccedenze  inferiori  a  cinquanta  euro,
          decorsi tre mesi dalla data del pagamento,  l'agente  della
          riscossione riversa le somme eccedenti  all'ente  creditore
          ovvero, se tale ente non  e'  identificato  ne'  facilmente
          identificabile, all'entrata del bilancio  dello  Stato,  ad
          esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
          ad  apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e'
          effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno  e  dicembre  di
          ciascun anno. 
              1-ter. La  restituzione  ovvero  il  riversamento  sono
          effettuati   al   netto   dell'importo   delle   spese   di
          notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma
          7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
          rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 
              1-quater. Resta fermo il  diritto  di  chiedere,  entro
          l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione  delle
          somme eccedenti di cui al comma  1-bis  all'ente  creditore
          ovvero allo Stato. In caso  di  richiesta  allo  Stato,  le
          somme occorrenti per la restituzione sono  prelevate  dalla
          contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e  riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze.» 
              22. Le somme eccedenti di cui  all'articolo  22,  comma
          1-bis, del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,
          incassate anteriormente al quinto anno precedente  la  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  versate
          entro il 20 dicembre 2008 ed  affluiscono  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma  29,  del
          presente decreto 
              23. All'articolo 19 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) nel comma 1, sono soppresse  le  parole  da  «Se»  a
          «cancellazione dell'ipoteca»; 
              b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a  «mese»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «nel  giorno  di  ciascun  mese
          indicato  nell'atto   di   accoglimento   dell'istanza   di
          dilazione»; 
              c) il comma 4-bis e' abrogato.  In  ogni  caso  le  sue
          disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi
          delle garanzie  prestate  ai  sensi  dell'articolo  19  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973 nel testo vigente anteriormente alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              23-bis. All'articolo  28  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3
          e' inserito il seguente: 
              «3-bis. ll pagamento effettuato con i mezzi diversi dal
          contante individuati ai sensi  del  comma  3  si  considera
          omesso: 
              a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno
          stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; 
              b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se
          il gestore della carta non fornisce la  relativa  provvista
          finanziaria». 
              23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
          la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «e ai
          soggetti da essi incaricati». 
              24.  All'articolo  79,  comma  1,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
          la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato
          per tre». 
              25. E'  istituito  presso  il  Ministero  degli  affari
          esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e  la  tutela
          all'estero  degli  interessi  nazionali  in  economia,  con
          compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel
          campo  dei  fenomeni  economici  complessi   propri   della
          globalizzazione quali l'influenza dei fondi  sovrani  e  lo
          sviluppo sostenibile nei  Paesi  in  via  di  sviluppo.  La
          composizione  del  Comitato,  ai  cui  lavori   partecipano
          qualificati  rappresentanti  di  Ministeri,  nonche'   alte
          professionalita' ed esperienze tecniche nei suoi settori di
          intervento, e' definita  con  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, con il  quale  sono  stabilite  altresi'  le
          disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di
          segreteria del Comitato sono assicurate, nei  limiti  degli
          ordinari stanziamenti  di  bilancio,  dalle  strutture  del
          Ministero  degli  affari  esteri.  La   partecipazione   al
          Comitato e' gratuita. 
              26. Al Comitato competono, altresi', anche al  fine  di
          farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi  di  fenomeni
          economici complessi  propri  della  globalizzazione,  quali
          l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei
          Paesi in via di sviluppo, nonche' compiti di supporto  alle
          funzioni di coordinamento  degli  sforzi  per  lo  sviluppo
          delle attivita' all'estero  di  imprese  italiane  e  delle
          iniziative di interesse nazionale all'estero. 
              27. Il Comitato e' composto, in numero non superiore  a
          dieci, da alte professionalita' tecniche dotate di  elevata
          specializzazione nei suoi settori di intervento, nonche' da
          qualificati  rappresentanti  dei  Ministeri  degli   affari
          esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa,  dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e  dei  trasporti.
          28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate,
          nei limiti degli ordinari stanziamenti di  bilancio,  dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua
          segreteria sono costituiti con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il quale sono  stabilite
          altresi' le disposizioni generali sul  loro  funzionamento.
          Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attivita'  svolta
          e sui propri risultati. La partecipazione  al  Comitato  e'
          gratuita. 
              28-bis. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  le   parole:   «a   prestazioni   alberghiere   e   a
          somministrazione di alimenti e bevande, con  esclusione  di
          quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e
          simili, erogate nei giorni  di  svolgimento  degli  stessi,
          delle somministrazioni effettuate nei confronti dei  datori
          di lavoro nei locali dell'impresa o  in  locali  adibiti  a
          mensa  scolastica,  aziendale  o  interaziendale  e   delle
          somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
          sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse. 
              28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis  si  applicano
          alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. 
              28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente  periodo:  «Fermo  restando  quanto  previsto  dai
          periodi  precedenti,  le  spese  relative   a   prestazioni
          alberghiere e a somministrazioni  di  alimenti  e  bevande,
          diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95,  sono
          deducibili nella misura del 75 per cento.»; 
              b) all'articolo  54,  comma  5,  il  primo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Le spese relative  a  prestazioni
          alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono
          deducibili nella misura del 75 per cento e, in  ogni  caso,
          per un importo complessivamente  non  superiore  al  2  per
          cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo  di
          imposta». 
              28-quinquies.  Le  disposizioni  del  comma   28-quater
          entrano  in  vigore  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso al  31  dicembre  2008.  Nella
          determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo
          d'imposta, l'imposta del periodo precedente e'  determinata
          applicando le disposizioni del comma 28-quater. 
              [28-sexies. Nelle more dell'adozione  del  decreto  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  previsto  dall'
          articolo 1, comma 225, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, gli enti locali e i soggetti di cui  alla  lettera  b)
          del comma 5 dell' articolo 52 del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono
          ai dati e alle informazioni disponibili presso  il  sistema
          informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli
          di cui all'  articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e
          successive modificazioni,  sulla  base  delle  disposizioni
          contenute  nel  decreto  del  Ministro  delle  finanze   16
          novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  275
          del 24 novembre 2000.  Le  facolta'  ivi  previste  possono
          essere esercitate solo dopo  la  notifica  dell'ingiunzione
          prevista  dal  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.  639.  ll
          riferimento al numero identificativo del  ruolo,  contenuto
          nell'articolo 2  del  citato  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il  riferimento
          alla data di  notifica  dell'ingiunzione  e  aIla  relativa
          causale. ll dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso
          degli enti locali, e il legale rappresentante  o  direttore
          generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata  lettera
          b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo  n.
          446  del  1997,  e  successive  modificazioni,  autorizzano
          preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in
          via  generale  i  dipendenti   destinati   a   provvedervi,
          scegliendoli tra quelli con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato da almeno due  anni.  I  nominativi  di  tali
          dipendenti sono comunicati  all'Agenzia  delle  entrate.  A
          decorrere dall'anno 2009 l'elenco  di  tali  nominativi  e'
          trasmesso entro il 31  marzo  di  ogni  anno.  E'  esclusa,
          quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti  di
          cui alla citata lettera b) del comma 5  dell'  articolo  52
          del decreto legislativo  n.  446  del  1997,  e  successive
          modificazioni, e gli agenti della riscossione. 
              28-septies.  All'articolo  3   del   decreto-legge   30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «, sulla quale svolge attivita'  di  coordinamento,
          attraverso  la  preventiva  approvazione  dell'ordine   del
          giorno delle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»; 
              b) al comma 14, le parole da: «i risultati»  fino  alla
          fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «gli
          elementi  acquisiti  nello  svolgimento  dell'attivita'  di
          coordinamento prevista dal comma 1». 
              28-octies. In  attuazione  della  decisione  C(2008)869
          def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i  soggetti  che
          si sono avvalsi del regime  d'imposta  sostitutiva  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, sono tenuti alla restituzione  dell'aiuto  fruito  nei
          termini e con le modalita' previsti dai commi da  28-novies
          a 28-undecies del presente articolo. 
              28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero  e'
          determinato secondo i seguenti criteri: 
              a)  applicazione,  in  luogo   del   regime   d'imposta
          sostitutiva con aliquota del 9 per cento di  cui  al  comma
          28-octies dichiarato incompatibile con il  mercato  comune,
          del regime d'imposta sostitutiva  di  cui  all'articolo  2,
          comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n.  350,  in
          materia di rivalutazione dei beni; 
              b) applicazione dell'aliquota del 19  per  cento  sulle
          differenze  di   valore   riallineate   relative   a   beni
          ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni
          non ammortizzabili; 
              c) esclusione dal regime  d'imposta  sostitutiva  delle
          differenze di valore relative alle partecipazioni  detenute
          nella Banca d'Italia,  in  quanto  fruenti  del  regime  di
          esenzione previsto dall'articolo 87 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
              d) attualizzazione alla data del 20 giugno  2004  delle
          somme  versate  in  applicazione  del   regime   dichiarato
          incompatibile e  decorrenza  del  calcolo  degli  interessi
          dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere  dalla
          stessa data; 
              e)   determinazione   degli   interessi   secondo    le
          disposizioni di cui al  capo  V  del  regolamento  (CE)  n.
          794/2004  della  Commissione,  del  21   aprile   2004,   e
          successive modificazioni. 
              28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   e'   approvato   l'apposito   modello   per   la
          dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione.
          Il modello di dichiarazione  dei  maggiori  importi  dovuti
          deve essere presentato da parte dei  soggetti  tenuti  alla
          restituzione dell'aiuto  all'Agenzia  delle  entrate  entro
          quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento
          . 
              28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base  delle
          dichiarazioni predisposte ai sensi del  comma  28-decies  e
          trasmesse  da  ciascun  soggetto  beneficiario  dell'aiuto,
          liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed
          entro trenta giorni dalla data di scadenza del  termine  di
          presentazione   della   dichiarazione   notifica   apposita
          comunicazione contenente l'ingiunzione  di  pagamento,  con
          l'intimazione che, in  caso  di  mancato  versamento  entro
          trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai  sensi
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione  a
          ruolo a titolo definitivo delle somme non versate,  nonche'
          degli ulteriori interessi dovuti. 
              28-duodecies. L'articolo 2, comma 26,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.".