Art. 8 
 
                       Grande evento EXPO 2015 
                    e Fondazione La Grande Brera 
 
  1.  Al  fine  di  reintegrare  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
nell'importo originariamente previsto,  per  la  realizzazione  delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento
EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di  4.092.408  euro  per  il
2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014  e
di 987.450 euro per il 2015. 
  2. All'articolo 14, comma 2, primo capoverso, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo la  parola:  «urgente»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, il quale, con proprio provvedimento, puo' nominare uno o
piu' delegati per specifiche funzioni.». 
  3. A seguito dell'ampliamento e della  risistemazione  degli  spazi
espositivi della Pinacoteca  di  Brera  e  del  riallestimento  della
relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nell'anno  2013,  costituisce  la  fondazione  di   diritto   privato
denominata  «Fondazione  La  Grande  Brera»,  con  sede  in   Milano,
finalizzata  al  miglioramento  della  valorizzazione  dell'Istituto,
nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica. 
  4. La Fondazione di cui al comma  3  e'  costituita  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e
del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in  uso
alla  Fondazione,  mediante  assegnazione  al   relativo   fondo   di
dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera,  dell'immobile
che la ospita,  nonche'  degli  eventuali  ulteriori  beni  mobili  e
immobili individuati con apposito decreto  ministeriale.  Lo  statuto
della Fondazione prevede l'esercizio da  parte  del  Ministero  della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione
delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita'  della
Fondazione. 
  5. Oltre al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  che
assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla  Fondazione
di cui al  comma  3,  in  qualita'  di  soci  promotori,  secondo  le
modalita' stabilite dallo statuto,  gli  enti  territoriali  nel  cui
ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno  di  contribuire
stabilmente  al  fondo  di  gestione  in  misura  non  inferiore   al
Ministero. Possono  altresi'  diventare  soci,  previo  consenso  del
fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i
quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo
di gestione della Fondazione nella  misura  e  secondo  le  modalita'
stabilite dallo statuto. 
  6.  Il  funzionamento  della  Fondazione  di  cui  al  comma  3  e'
assicurato  mediante  un  apposito  fondo  di  gestione,   alimentato
annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per  un
importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,
a   decorrere   dal   2013,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,  con  specifico
riferimento alle risorse di parte corrente. 
  7. La Fondazione di cui al comma  3  puo'  avvalersi  di  personale
appartenente ai ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'
di soci promotori, sulla base di  protocolli  d'intesa  stipulati  ai
sensi  dell'articolo  23-bis,  commi  7  e  seguenti,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I  protocolli  d'intesa  prevedono
l'integrale rimborso della  spesa  per  il  suddetto  personale  alle
amministrazioni  di  appartenenza.  La  gestione  finanziaria   della
Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.