Art. 8. 
 
     Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali 
 
  1. Al fine di  conseguire  gli  obiettivi  di  razionalizzazione  e
contenimento della spesa per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  e  di
riduzione della spesa pubblica, gli enti  pubblici  non  territoriali
adottano ogni iniziativa affinche': 
    a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del  decreto
legge  n.  78  del  2010,  siano  utilizzate  le  carte  elettroniche
istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e  nei
rimborsi a cittadini e utenti; 
    b) nel caso di incorporazione di enti, sia  realizzato  un  unico
sistema  informatico  per  tutte  le  attivita'  anche   degli   enti
soppressi, in  termini  di  infrastruttura  hardware  ed  applicativi
funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa  e  funzionale  di
un'unica struttura; 
    c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni
cartacee verso  gli  utenti  legate  all'espletamento  dell'attivita'
istituzionale, con conseguente riduzione, entro  l'anno  2013,  delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese
sostenute nel  2011,  in  ragione  delle  nuove  modalita'  operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione  della  domanda  e  del
progressivo aumento dell'erogazione di servizi online, 
    d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa  attraverso
una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione  del
numero degli apparati telefonici; 
    e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato  i  canali
di collaborazione istituzionale, in modo tale  che  lo  scambio  dati
avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; 
    f)  sia  razionalizzato   il   proprio   patrimonio   immobiliare
strumentale  mediante  l'attivazione  immediata  di   iniziative   di
ottimizzazione  degli  spazi  da   avviare   sull'intero   territorio
nazionale che prevedano l'accorpamento del  personale  in  forza  nei
vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e  la  riduzione
degli  uffici  stessi,  in  relazione  ai   criteri   della   domanda
potenziale, della prossimita' all'utenza e delle  innovate  modalita'
operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi, 
    g) si proceda  progressivamente  alla  dematerializzazione  degli
atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti  cartacei
al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta  pari
almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. 
  2. L'INPS, in aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  dovra'
provvedere: 
    a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica  degli
incassi e dei pagamenti che consenta  di  minimizzare  il  costo  dei
servizi finanziari di incasso e pagamento; 
    b) ad una revisione qualitativa e  quantitativa  dei  livelli  di
servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri  di
Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalita' operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione della  domanda  e  alla
multicanalita' di accesso ai servizi con riduzione di  almeno  il  20
per cento dei costi sostenuti nel 2011; 
    c) dovra' prevedere il  conferimento  al  fondo  di  investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito,
con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una
maggiore efficienza economica e pervenire alla  completa  dismissione
del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili. 
  3. Ferme restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste  dalle  vigenti  disposizioni,  al  fine  di  assicurare  la
riduzione delle spese per  consumi  intermedi,  i  trasferimenti  dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche  costituiti  in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  30  dicembre  2009,  n.  196,
nonche'  le  autorita'  indipendenti  ivi  inclusa   la   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob)  con  esclusione  delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,  degli  enti
locali,  degli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  e   delle
universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato  n.  3,  sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno  2012  e  al  10  per
cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa  sostenuta  per  consumi
intermedi  nell'anno  2010.  Nel  caso  in  cui  per  effetto   delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione  di  cui  ai  periodi
successivi. Gli enti  e  gli  organismi  anche  costituiti  in  forma
societaria,  dotati  di  autonomia  finanziaria,  che  non   ricevono
trasferimenti  dal  bilancio  dello  Stato  adottano  interventi   di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi  intermedi
in modo da assicurare risparmi corrispondenti  alle  misure  indicate
nel periodo precedente; le somme derivanti  da  tale  riduzione  sono
versate annualmente ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno  2012  il
versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente  comma  non  si
applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 
  4. Per  gli  enti  di  ricerca  indicati  nell'allegato  n.  3,  si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti  interessati  si
applica quanto previsto dal precedente comma 3.