Art. 8 
 
 
       Uso di locali per lo svolgimento di attivita' politiche 
 
  1. Gli enti locali, previa disciplina della  materia  con  apposito
regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici
e con altre  istituzioni  pubbliche  e  private,  possono  mettere  a
disposizione dei partiti  e  dei  movimenti  politici,  di  cui  alla
presente legge, locali per lo  svolgimento  di  riunioni,  assemblee,
convegni   o   altre   iniziative   finalizzate   allo    svolgimento
dell'attivita' politica.  I  partiti  rimborsano,  secondo  tariffari
definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e  di
funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento  di  attivita'
politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.