Art. 8 Uso di locali per lo svolgimento di attivita' politiche 1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attivita' politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.