Art. 8 
 
 
Certificato  di  abilitazione   alla   vendita   e   certificato   di
              abilitazione all'attivita' di consulente 
 
  1. A decorrere dal 26  novembre  2015,  chiunque  intenda  svolgere
un'attivita' di vendita di  prodotti  fitosanitari  o  di  consulenza
sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti  deve  essere
in possesso di uno specifico certificato di abilitazione  rilasciato,
ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. 
  2. Il certificato di abilitazione  alla  vendita  viene  rilasciato
dalle Regioni e dalle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di  diplomi  o
lauree in  discipline  agrarie,  forestali,  biologiche,  ambientali,
chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato
appositi corsi di formazione ed  ottenuto  una  valutazione  positiva
sulle materie elencate nell'allegato I. 
  3. Il certificato di abilitazione all'attivita' di consulente viene
rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone  in  possesso  di
diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a  condizione  che
abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle
materie elencate  nell'allegato  I,  comprovata  dalla  frequenza  ad
appositi corsi con valutazione finale. 
  4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque  anni  ed
alla scadenza  sono  rinnovati,  a  richiesta  del  titolare,  previa
verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento. 
  5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con  possibilita'  di
rinnovo secondo le  prescrizioni  del  Piano,  le  abilitazioni  alla
vendita  rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 si vedano  le  note  alle
          premesse.