Art. 8. (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) 1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002. 2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.: "Art. 18 (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi: a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6; b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice. Le spese di cui all'art. 11 se gia' non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passivita' agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione. Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata della documentazione relativa. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni. Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si e' compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1º gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio. Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprieta' o della nuda proprieta' dell'immobile al compimento del decennio, nonche', a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1º gennaio 1973. Se l'atto di alienazione non e' soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante "Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1991, n. 220 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 18 novembre 1991, n. 363, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1991, n. 270: "Art. 1. - 1. - 7. (Omissis). 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1º gennaio 1992 indicato nell'art. 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1º ottobre 1991. 8-bis. - 10. (Omissis).".